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Corte di Cassazione 27/09/2010

Giurisprudenza di legittimità - Circolazione stradale - norme di comportamento - art. 142 - telelaser

(Cass. Civ., sez. II 16 giugno 2010, n. 14545)
 

In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, deve ritenersi legittima, restando affidata all’organo di polizia stradale l’attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l’apparecchio.
(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con sentenza depositata in data 30 gennaio 2006, il Giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione proposta da C.R. avverso il verbale di accertamento dell’infrazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 9, elevato dalla Polizia stradale di Roma il 2 giugno 2004.
Il Giudice rilevava che, dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio, era emerso che l’apparecchiatura telelaser utilizzata per la rilevazione della velocità era debitamente omologata, mentre dallo stesso verbale impugnato risultava che gli agenti accertatori avevano opportunamente testato l’apparecchiatura stessa prima dell’uso.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il C. sulla base di tre motivi; resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria.
Il Giudice di pace avrebbe male interpretato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, giacchè l’ausiliario aveva ritenuto realistiche e veritiere le contestazioni del ricorrente circa la possibilità di un idoneo puntamento dal luogo ove era posizionato il telelaser, affermando altresì che era realistico il fatto che il rilevamento della polizia stradale non avesse fornito elementi probatori riscontrabili. Il c.t.u., inoltre, aveva esplicitato i propri dubbi circa l’attendibilità della rilevazione, tenuto conto delle condizioni di traffico esistenti al momento della contestazione, e aveva precisato di non aver potuto verificare la corretta taratura dell’apparecchio.
Il motivo è inammissibile, in quanto attiene agli accertamenti di fatto svolti dal giudice del merito, il quale con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, ha rilevato che l’apparecchiatura era omologata e che gli agenti accertatori avevano svolto le operazioni di verifica preliminare prima dell’uso del telelaser, ed ha quindi ritenuto che l’accertamento fosse immune da vizi e che il verbale redatto dai pubblici ufficiali avesse efficacia probatoria privilegiata.
Si deve solo aggiungere che le modalità di esecuzione della rilevazione della velocità non potevano essere oggetto di verifica attraverso consulenza tecnica d’ufficio, posto che le circostanze riferite dagli agenti accertatori avrebbero potuto essere contrastate dall’opponente solo attraverso la proposizione di querela di falso (Cass., S.U., n. 17735 del 2009).
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9. La censura si riferisce alla disposta applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, perchè incompatibile con la situazione soggettiva di esso ricorrente, che doveva urgentemente raggiungere la propria compagna, in stato di gravidanza, ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia.
Il motivo è manifestamente infondato.
Accertata la violazione a mezzo telelaser, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida discende in via automatica da detto accertamento, mentre le circostanze riferite dal ricorrente circa una pretesa incompatibilità tra detta sanzione accessoria e la sua condotta, scriminata da un preteso stato di necessità, non risultano idoneamente censurabili con riferimento alla violazione, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, dell’art. 142 C.d.S..
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4 e dell’art. 200 C.d.S., artt. 383 e 384 reg. esec. C.d.S..
La L. n. 168 del 2002, art. 4, osserva il ricorrente, impone che sia data informazione agli automobilisti dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di norme di comportamento; il che, nella specie, non era avvenuto. Inoltre, il ricorrente deduce che il comma 3 del citato art. 4 prescrive che la violazione sia documentata con sistemi fotografici, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale.
Il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.
E’ inammissibile, nella parte in cui con esso il ricorrente censura la sentenza impugnata assumendo la violazione della L. n. 168 del 2002, art. 4, sotto il profilo della mancata informazione agli automobilisti della presenza di apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità. Si tratta, invero, di questione che dalla sentenza impugnata non risulta essere stata dedotta come motivo di opposizione ed è quindi nuova. E’ noto, infatti, che "ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indica re in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass., n. 20518 del 2008).
Il ricorrente, nella specie, non ha specificato di avere denunciato nel giudizio di opposizione siffatto motivo di illegittimità del provvedimento impugnato Peraltro, ove avesse effettivamente proposto un simile motivo di opposizione, avrebbe dovuto censurare la sentenza impugnata per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., risultando invece inammissibile la censura proposta. Il motivo è invece manifestamente infondato, nella parte in cui lamenta il fatto che la violazione contestata non era stata documentata con apposita fotografia.
Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare il principio, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, che "in tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, la rilevazione effettuata mediante telelaser, prevista dall’art. 142 Codice della strada e dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, deve ritenersi legittima, restando affidata all’organo di polizia stradale l’attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l’apparecchio. Tale sistema non è stato abrogato dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito nella L. n. 168 del 2002, che prescrive la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione dell’infrazione, in quanto questa ultima normativa è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell’accertamento dell’illecito in un momento successivo a quello della commissione dell’infrazione ed in assenza dell’agente, sulla base della documentazione fotografica e video" (Cass., n. 1889 del 2008; Cass., n. 3240 del 2009, non massimata).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
(omissis)

da Polnews


Lunedì, 27 Settembre 2010
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