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Giurisprudenza

da Il Centauro n. 141
 

Massimario di merito e di legittimità

Responsabilità civile - Cose in custodia - Pubblica amministrazione - Insidia stradale - Responsabilità per danni cagionati a terzi - Prova del caso fortuito - Onere della P.A.
Qualora un Comune sia responsabile ex artt. 14 c.s. e 2051 c.c. dei danni cagionati a ciclista da buca presente sull’asfalto, per non avere curato la manutenzione della strada nonché per avere omesso di segnalare adeguatamente l’insidia, deve, al fine di sottrarsi a tale responsabilità, fornire la prova del caso fortuito. (Giudice di Pace di Siderno, 30 luglio 2009, n. 166) [RIV-0911P934]

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Cautelare - Provvedimento prefettizio - Notifica - Termini - Fattispecie in tema di opposizione ad ordinanza prefettizia dl ripristino della sospensione cautelare della patente precedentemente sospesa.
L’ordinanza prefettizia di ripristino della sospensione cautelare della patente, provvisoriamente sospesa in sede di opposizione alla stessa avanti ad altro giudice di pace, costituisce un provvedimento complementare del precedente provvedimento cautelare e, per effetto di tale connessione, è soggetto alla stessa disciplina normativa del primo, ovvero all’art. 223 c.s. Ne consegue che l’opposizione all’ordinanza prefettizia di ripristino della sospensione della patente deve essere notificata immediatamente all’interessato ed al più tardi entro il trentesimo giorno successivo all’emissione, in base a quanto disposto dall’art. 2 L. n. 241/1990. (Giudice di Pace Civile di Verona, 9 giugno 2008, n. 9698) [RIV-0911P936]

Patente - Revoca e sospensione - Revoca - soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale - Necessità - Obbligo di motivazione del provvedimento di revoca - Esclusione.
La revoca della patente di guida nei confronti di un soggetto sottoposto all’applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno costituisce atto dovuto. Pertanto, l’onere di motivare il provvedimento di revoca soddisfatto attraverso il mero richiamo alla misura in atto ed alla normativa applicata. (T.A.R. Calabria, 25 agosto 2009) [RIV-0911P937]

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità.
Ai fini della contestazione del reato di cui all’art. 186 c.s., anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso il test alcolimetrico previsto dal regolamento di attuazione dello stesso codice. (Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2008, n. 45122) [RIV-0911P939]

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità.
In tema di reati inerenti alla circolazione stradale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv., con mod. in L. 24 luglio 2008, n. 125), la sanzione penale applicabile per il reato di guida in stato d’ebbrezza, accertato esclusivamente sulla base d’elementi sintomatici, è quella più lieve prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. a). Cod. Strada. (Cass. pen., sez. III, 23 dicembre 2008, n. 48023) [RIV-0911P939]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Termini.
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 201 del codice della strada (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione. il termine per la notificazione degli estremi della violazione può decorrere da un momento successivo all’accertamento, nei soli casi in cui l’identificazione del trasgressore sia possibile esclusivamente dopo l’espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione del trasferimento di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici, per gli effetti di cui all’art. 386 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Pertanto, nel caso in cui la prima notificazione della contestazione non sia andata a buon fine per «indirizzo insufficiente» grava sull’Amministrazione l’onere di provare che l’identificazione del trasgressore sia stata possibile solo dopo l’espletamento delle ricerche anagrafiche a causa dell’omessa o tardiva comunicazione al P.R.A. del trasferimento di residenza da parte del trasgressore. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace di rigetto dell’opposizione non essendo stata fornita dall’Amministrazione alcuna prova in ordine all’impossibilità della tempestiva identificazione del destinatario in quanto la dizione «indirizzo insufficiente» non evidenziava la non corrispondenza della residenza con il luogo risultante nei pubblici registri). (Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2008, n. 27936) [RIV-0911P939]

Guida in stato di ebbrezza - Art. 186 c.s. - Autonomia delle fattispecie incriminatrici.
Le diverse fattispecie introdotte, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del secondo comma dell’art. 186 c.s. dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome ipotesi incriminatrici, come emerge dalla previsione di pene differenziate in ragione della diversità del tasso alcolimetrico accertato. (Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2008, n. 45122) [RIV-0911P939]

Guida in stato di ebbrezza - Nuova normativa - Sottoposizione del conducente a visita medica.
In tema di sanzioni connesse alla guida in stato di ebbrezza, secondo l’art. 186 del codice della strada, nel testo precedente alle modifiche apportate dall’art. 5 del D.L. n. 117 del 2007, il prefetto, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, può ordinare al conducente di sottoporsi a visita sanitaria solo contestualmente o successivamente all’ordinanza con cui dispone la sospensione della patente, in quanto tale provvedimento deve necessariamente conseguire all’accertamento del reato. Peraltro la regolamentazione risulta solo parzialmente modificata dal citato D.L. n. 117 che ha introdotto. limitatamente ai casi di un accertamento di un tasso alcolemico superiore ai 1,5 grammi per litro, la possibilità da parte del Prefetto di disporre immediatamente la visita medica. sospendendo contestualmente la patente di guida, in via cautelare, fino all’esito dell’accertamento sanitario. (Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 2008, n. 24699) [RIV-0911P940]

Limiti alla circolazione - Zona a traffico imitato - Vetture degli esercenti il servizio di noleggio con conducente.
In tema di circolazione stradale, poiché la disposizione dell’articolo 11, comma terzo, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, che consente alle vetture di noleggio con conducente «l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi» va coordinato con la norma del comma primo del medesimo articolo, che stabilisce che «i taxi possono circolare… liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali» non è riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con conducente il transito nelle zone a traffico imitato senza condizioni o limiti, giacché la legge rinvia per la disciplina concreta dì tale esercizio alla potestà regolamentare del comune. Peraltro, il regolamento comunale che. come nel caso dì specie, condizioni l’esercizio di tali facoltà, oltre che ad autorizzazione preventiva, anche al possesso di apposito apparecchio telepass non è in contrasto con i principi espressi dagli articoli 1, 3 e 4 della Costituzione, in virtù dell’interesse pubblico sotteso alla previsione in quanto rivolta a regolare l’esercizio della circolazione ad effettuare un efficace controllo delle violazioni al divieto di transito non potendo neanche essere ritenuto, l’adempimento richiesto, economicamente gravoso o comunque tale da comprimere l’esercizio del diritto d’impresa. (Cass. civ., sez. II, 8 ottobre 2008, n. 24827) [RIV-0911P940]

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Capacità- Violazione amministrativa commessa da infradiciottenne.
In caso dì violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell’art. 2 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ex art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l’obbligo dì redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo. (Cass. Civ., Sez. II, 24 giugno 2008, n. 17189) [RIV-0905P468] Art. 194

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni al codice della strada non suscettibili di pagamento in misura ridotta.
In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l’ordinanza-ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 legge n. 659 del 1981. Ne consegue che l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione. (Cass. Civ., Sez. II, 12 giugno 2008, n. 15841) [RIV-0905P468]

Depenalizzazione - Ordinanza-ingunzione - Opposizione – Competenza
La violazione dell’articolo 10 della legge 17 febbraio 1992 n. 166 (istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi per la stima dei danni ai veicoli a motore e natanti), consistente nel mancato tempestivo pagamento della tassa annuale di iscrizione, ha natura tributaria in quanto correlata all’iscrizione, obbligatoria ai sensi dell’articolo 4 della legge per l’esercizio della professione nel ruolo dei periti assicurativi. Di conseguenza poiché l’articolo 13 della legge medesima prevede, al primo comma, per l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute, tra cui l’articolo 10 sul pagamento della tassa annuale, una sanzione amministrativa e, al secondo comma, l’applicazione al relativo procedimento delle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689, la competenza sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione relativa all’applicazione della predetta sanzione non appartiene al giudice di pace, bensì al tribunale, ai sensi dell’articolo 22 bis, secondo comma, lett. g), della predetta legge n. 689, in quanto riguardante una sanzione applicata per la violazione di una disposizione in materia tributaria. (Cass. Civ., Sez. II, 9 giugno 2008, n. 15173) [RIV-0905P468]

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento – Modalità
Anche a seguito della depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi all’accertamento del valore del tasso alcolemico (art. 186, comma settimo, c.d.s. come mod. dall’art. 5 del D.L. n. 117 del 2007, conv. in L. n. 160 del 2007), lo stato d’ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, nè unicamente, attraverso le apparecchiature previste. (Cass. Pen., Sez. IV, 4 giugno 2008, n. 22274) [RIV-0905P468]

Pedoni - Cautele verso pedoni - Velocipede che impegni isola pedonale.
Il conducente di un velocipede che impegna un’isola pedonale qualora intercetti un pedone deve interrompere la marcia al fine di consentire il suo attraversamento, non essendo sufficiente ad escludere la sua responsabilità in caso di impatto con lo stesso il fatto di aver ripetutamente azionato la segnalazione acustica. (Cass. Pen., Sez. IV, 22 maggio 2008, n. 20594) [RIV-0905P468]

Strade - Private e pubbliche - Strada privata - Strada vicinale.
Ai fini della definizione di «strada» rilevante, ai sensi dell’articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma sesto dell’articolo 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione avverso il verbale di contestazione del divieto di sosta su strada privata aperta al pubblico). (Cass. Civ., Sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350) [RIV-0905P469]

Veicoli-Autocarro - Con targhetta di identificazione del costruttore diversa da quella della carta di circolazione.
In tema di violazioni al codice della strada, nel caso di autocarro con targhetta di identificazione del costruttore diversa da quella risultante dalla carta di circolazione, per essere stata sostituita l’intera cabina (con relativa targhetta originale) con altra appartenente ad altro veicolo, anche se regolarmente acquistata, sussiste la violazione dell’articolo 74, comma sesto, c.s.. La disposizione, infatti, è finalizzata a consentire in ogni momento l’identificazione del mezzo attraverso l’assegnazione ad esso di un numero registrato nella documentazione in possesso della Motorizzazione civile. Tale finalità deve ritenersi esclusa quando gli elementi identificativi del mezzo (targhetta d’identificazione e relativa indicazione di numero di telaio) si riferiscono al veicolo dal quale la cabina è stata asportata e non a quello sul quale sono stati riscontrati in sede di contestazione, essendo tenuto il proprietario dell’automezzo, nel caso in cui il numero d’identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile a farlo sostituire presso gli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terresti ex art. 74 terzo comma, codice della strada. (Cass. Civ., Sez. II, 20 giugno 2008, n. 16964) [RIV-0905P469]

Veicoli - Ciclomotore - Modifica delle caratteristiche tecniche.
Poiché per la violazione dell’art. 97, comma sesto, del codice della strada, consistente nel far circolare un ciclomotore non rispondente alle prescritte caratteristiche tecniche, quando sia commessa da persona diversa dal proprietario, la relativa sanzione amministrativa comporta l’operare del principio di solidarietà di cui all’art. 6, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed all’art. 196, primo comma, c.s., il proprietario risponde anche della correlata sanzione accessoria della confisca del mezzo, prevista dal comma quattordicesimo del suddetto art. 97 c.s., se non prova che la circolazione del ciclomotore sia avvenuta contro il suo volere e che il non aver impedito il fatto non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodirlo. (Nella specie è stata respinta la tesi del proprietario secondo cui, in virtù dell’art. 213, comma sesto, c.s., non poteva disporsi la confisca del suo ciclomotore, perché, al momento della contestazione, questo circolava in violazione dell’art. 97, comma sesto, c.s. con alla guida altra persona). (Cass. Civ., Sez. II, 25 giugno 2008, n. 17398) [RIV-0905P469]

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori.
In tema dì sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti, di velocità previsti dall’art. 142 del codice della strada, il legislatore non ha adottato, in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (c.d. «autovelox») in dotazione alle Forze di polizia, nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione alla relativa Sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell’Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature. (Cass. Civ., Sez. II, 25 giugno 2008, n. 17361) [RIV- 0905P469]

Cautele verso i pedoni - Obbligo di moderare la velocità.
Il giudice del rinvio conseguente all’annullamento della sentenza di condanna per mancata statuizione sull’illecito amministrativo dell’omessa riduzione di velocità in presenza di pedoni, connesso al reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, deve applicare la misura della sospensione della patente di guida, che è obbligatoria per il caso di danni alla persona. (Cass. Pen., Sez. III, 16 aprile 2009, n. 15906) [RIV-1004P346]  

Inosservanza — Comportamento irregolare anche del conducente avente diritto alla precedenza.  

In tema di circolazione stradale, l’infrazione all’art. 145, commi 4 e 10, del codice della strana, per essere uscito da una via immettendosi in altra, omettendo di dare la doverosa precedenza ad altro veicolo (nella specie una bicicletta), non può essere esclusa, in sede di giudizio di opposizione, sul presupposto che anche il conducente dell’altro veicolo, avente diritto alla precedenza, aveva violato, a sua volta, una norma di comportamento. Ciò in quanto il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l’accertamento della responsabilità di soggetti coinvolti in un sinistro stradale, in vista di una pronuncia di risarcimento del danno, ma l’opposizione avverso un verbale di contestazione della regola di precedenza, nella specie accertata come verificata dal giudice di merito. (Cass. Civ., Sez. II, 8 aprile 2009, n. 8552) [RIV-1004P346]

Tassa di circolazione – Prescrizione.
La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall’inizio dell’anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell’art. 3, primo comma, del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60. (Cass. Civ., Sez. V, 17 aprile 2009, n. 9120) [RIV-1004P347]



a cura di Franco Corvino

Lunedì, 30 Agosto 2010
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