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Corte di Cassazione 30/09/2010

Giurisprudenza di legittimità - Codice della strada: querela di falso obbligatoria contro il verbale non veritiero

(Cass. Civ., sez. II, 11 settembre 2010 n 19416)

Fa fede fino alla querela di falso tutto quello che il pubblico ufficiale attesta nell’atto pubblico essere avvenuto in sua presenza.

Così hanno sentenziato i giudici della Suprema Corte nella sentenza 11 settembre 2010, n. 19416 rigettando il ricorso promosso contro una pronuncia con cui il giudice di pace aveva respinto l’opposizione presentata avverso la contestazione di una violazione al CDS (nello specifico all’articolo 172, commi 2 e 3) in quanto il conducente del veicolo aveva fatto uso durante la guida del cellulare senza l’ausilio dell’auricolare.
Nella sentenza de qua, infatti, i giudici di legittimità precisano che “la querela di falso è sempre necessaria per contestare la veridicità del verbale con il quale i vigili hanno rilevato infrazioni al codice della strada”.

La decisione in oggetto va a rafforzare l’orientamento che richiede sempre la querela di falso al fine di sconfessare il verbale degli agenti a discapito delle altre pronunce che, invece, non richiedono un adempimento così oneroso per l’automobilista; su tale argomento, infatti, la Corte si era espressa sottolineando come per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al Giudice di merito(cfr. Cass. n. 25676/2009).


La questione

Il caso concerneva un automobilista il quale era stato multato perché “passato col rosso al semaforo mentre parlava al cellulare senza l’ausilio dell’auricolare o viva voce”.
Gli agenti non avevano provveduto a fermare l’automobilista, e, quindi, gli notificavano il verbale direttamente nella residenza.
Il soggetto impugna il verbale dinanzi al giudice di pace, senza, però, avere esito positivo.
La questione arriva dinanzi all’attenzione della Cassazione che, respinge, nuovamente, il ricorso presentato dall’automobilista, bocciando la testi del ricorrente.

Nella decisione in oggetto si legge testualmente che “In tema si sanzioni amministrative irrogate da pubblico ufficiale, per quanto attiene alla contestabilità delle risultanze, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, sussiste la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante, è necessario proporre querela di falso”.

(Altalex, 30 settembre 2010. Nota di Manuela Rinaldi)

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Giovedì, 30 Settembre 2010
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