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Articoli 19/02/2004

Il fermo ed il sequestro, alla luce delle modificazioni introdotte dal Decreto legge 269/2003

Il fermo ed il sequestro, alla luce delle modificazioni introdotte dal
Decreto legge 269/2003

di Giovanni Fontana (*)


ABSTRACT
Il nostro legislatore, non cessa di stupirci, anche quando novella testi compatti - quali il nuovo codice della strada - mediante un’alchimia legislativa, che caratterizza la stagione della legislazione d’urgenza.
In tal senso, con la conversione in legge n. 284, del coevo d.L. 151 del 2003, pareva fosse definitivamente cessata quella condizione che aveva dato luogo alla serie di modificazioni apportate al nuovo codice della strada; anche sulla falsa riga della legge delega n. 85, del lontano 22 marzo 2001! Stranamente, tali modificazioni - così era previsto - sarebbero state approvate con leggi delegate e dunque, nell’ambito dei criteri preordinati dal massimo organo di rappresentanza del popolo italiano ovvero, il Parlamento. Nei fatti, l’insieme di tali modificazioni, ha visto come protagonista il massimo vertice della pubblica amministrazione ovvero, il Governo nazionale, che, come risaputo, opera "in proprio" e senza alcuna delega legislativa! Ma per quanto siano esistenti critiche aspre ed accuse all’attività della pubblica amministrazione, questa sa dimostrare anche l’esatto contrario: chi mai, avrebbe pensato, che ancora una volta, il Governo nazionale, avrebbe provveduto a dare esecuzione all’indirizzo politico contenuto nella legge delega 448/2001 (finanziaria 2002). Ebbene, c’è riuscito. Ciò è avvenuto con il d.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo convertito in legge 24.11.2003, (finanziaria 2004), determinando sostanziali modificazioni agli artt. 213 ss. del nuovo codice della strada. E’ opportuno precisare, che quando si parlerà di sequestro o di fermo, la rispettiva misura cautelare o sanzione accessoria, sarà da riferire, esclusivamente al veicolo e, non anche, ad altra cosa oggetto della violazione.
1. PREMESSA
Come già detto, il d.l. 269/2003, ha modificato ed integrato la serie di articoli che danno luogo alla Sez. II, del Capo I, del Tit. VI del nuovo codice della strada, rubricato "Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative".
Sul piano operativo, ci interessano quelle previste dall’art. 213 (sequestro amministrativo) e dall’art. 214 (fermo amministrativo); non consideriamo - di proposito - l’art. 214-bis, afferente alle mere operazioni di alienazione dei veicoli, in quanto oggetto di applicazione delle predette sanzioni. Meno importanti, ma per le conseguenze in ordine alla loro applicazione concreta, sono le disquisizioni in ordine alla accessorietà della sanzione. Per definizione, infatti, la sanzione accessoria amministrativa, consiste nella privazione o sospensione di facoltà e di diritti derivanti da provvedimenti della pubblica amministrazione e dalla previsione, in via generale, per gli illeciti amministrativi (tal quali) della sanzione di natura patrimoniale della confisca amministrativa (1). Ancora, per quanto la sanzione amministrativa accessoria, consegua, di diritto, all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la prima misura, potenzia l’azione di deterrenza che caratterizza quest’ultima, in quanto misura, evidentemente, afflittiva. In tal senso, è pacifico ritenere che la misura del fermo possa e debba essere considerata una vera e propria sanzione amministrativa accessoria a sanzione pecuniaria amministrativa, tenuto conto della sua immediata applicabilità e degli effetti che conseguono alla sua applicazione (limitazione o privazione dell’uso di un bene il cui esercizio è autorizzato dalla P.A.).
Non così per il sequestro amministrativo.
Del resto, la stessa rubrica dell’art. 213 reca la misura cautelare del sequestro, quando, la vera e propria sanzione accessoria è la confisca amministrativa: dunque, il sequestro amministrativo, funge da mero strumento d’impossessamento del bene oggetto di applicazione della sanzione amministrativa, quando, è con la confisca, che la P.A. o il diverso soggetto da questa individuato, acquisisce il possesso del bene mobile, a titolo di proprietà (ex art. 214-bis, cod. st.).
2. MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO
Tutto ciò premesso, nel nuovo codice della strada sono previste specifiche figure sintomatiche, che danno, o possono dare luogo, all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca.
Senz’altro, dal combinato disposto di cui agli artt. 194 cod. str e 20, comma terzo e quarto, della l. 689/1981:
- possono essere confiscate, le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione;
- debbono essere confiscate, le cose che ne sono il prodotto e quelle la cui fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali, costituisce violazione amministrativa. Più specificatamente, e per quanto attiene agli illeciti amministrativi previsti dal nuovo codice della strada, la confisca (2) consegue (di diritto) all’accertamento dei seguenti illeciti: artt. 86, c. 2 ; 93, c. 7; 97c. 5; 97/c. 6; 97, c. 7; 134, c. 2; 193, c. 2.
Quindi, nei termini di cui al primo comma dell’art. 213 cod. st., l’organo di polizia che accerta l’illecito, provvede al sequestro del veicolo, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2.1 Le novelle giuridiche in tema di sequestro
Il citato d.L. 269/2003, ha modificato, aggiunto ed abrogato, numerosi commi del richiamato art. 213 cod. st., eccezion fatta per il primo, sesto e settimo comma dell’articolo da ultimo citato: peraltro, è restato invariato il paradigmatico art. 394 del regolamento di esecuzione e di attuazione.
Prima di analizzare in dettaglio, le novità introdotte dal citato decreto d’urgenza, è opportuno sottolineare che il provvedimento formale con il quale il soggetto destinatario del provvedimento è informato in merito alla adottata misura, è il verbale di contestazione, e null’altro atto.
Oggi, le cose sono notevolmente cambiate e "semplificate".
L’adottata misura cautelare, è comunicata al diretto interessato (proprietario, conducente od altro soggetto obbligato in solido), mediante annotazione sul verbale di contestazione. E oggi, sul medesimo verbale di contestazione, è altresì fatta menzione del soggetto a cui il veicolo è affidato in custodia, in quanto obbligato a depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero, di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale: in tal caso, è ritirata la carta di circolazione e sul veicolo viene apposto un segnale che rende visibile lo stato di sequestro.
L’obbligo di custodia, è talmente pregnante ed evidente, che, se il soggetto tenuto alla custodia rifiuta di provvedervi, questi è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonché alla sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi.
Sul piano operativo, solo in questo caso l’organo di polizia che ha disposto il sequestro, ha di nuovo l’obbligo di redigere il relativo verbale; qui sono indicati, tra l’altro, i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo: in tal caso, ne dispone altresì la rimozione ed il trasporto in apposito luogo di custodia, continuando a valere, in quanto compatibili, le disposizioni già previste dall’art. 394 del regolamento. Sul verbale di sequestro e di contestuale affidamento in custodia, sono altresì indicate le modalità con le quali è possibile presentare il ricorso, ai sensi dell’art. 203 del codice.
3. SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL FERMO
Altre figure sintomatiche, danno luogo all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo. Tra queste (3) gli artt. 95, c. 6; 97, c. 8; 100, c. 12; 113, c. 5; 114, c. 7; 115, c. 6; 116, c. 13; art. 124, c. 4; 116, c. 17; 118, c. 14; 122, c. 8; 136, c. 6; 170, c. 7; 171, c.
3; 179, c. 8; 207, c. 3 (4); 216, c. 6; 218, c. 6.
Anche in questo caso, l’organo accertatore provvede ad applicare la sanzione accessoria del fermo, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
3.1 Le novelle giuridiche in tema di fermo amministrativo
Anche l’art. 214 è stato oggetto di sostanziale modificazione ed integrazione, a seguito delle novelle apportate dal d.L. 269/2003. Per quanto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme sul sequestro del veicolo, sono da far rilevare alcune particolarità che riguardano questa sanzione accessoria ma, non anche, la misura cautelare precedentemente citata.
Infatti, l’art. 214, comma 1, pur continuando ad individuare nel proprietario, o, in sua vece, nel conducente o altro soggetto obbligato in solido, colui al quale è affidata la custodia del bene oggetto dell’applicazione della sanzione; prevede, però, che il vincolo di indisponibilità del bene o, per meglio dire, di inutilizzabilità in concreto, del medesimo, sia ottenuto, mediante l’applicazione di un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con d.M. Interno. È ancora utile ricordare, che la misura del sequestro non è da ritenere una sanzione amministrativa accessoria quanto piuttosto, una misura cautelare, finalizzata all’applicazione della confisca amministrativa.
Da questo punto di vista, il segnale da affiggere sul veicolo, nei termini di cui all’art. 213, comma 2 del codice e mediante il quale è reso manifesto lo stato di assoluta indisponibilità del bene, laddove siano poste in essere iniziative che tendono a rendere inservibile il bene oggetto del provvedimento, comporta l’applicazione della pena prevista dagli artt. 334 s. c.p.
La natura affittiva della misura del fermo, invece, è resa palese anche dallo strumento di indisponibilità materiale del bene oggetto del provvedimento ovvero, dal sigillo: per quanto il veicolo fermato, continua ad appartenere al suo proprietario ma, non anche, ad essere da questi posseduto, se non a titolo di temporanea detenzione, il suo uso, resta a chiunque precluso a chicchessia. Laddove tale veicolo sia depositato od altrimenti custodito, non ne potrà essere fatto uso alcuno, se non rimuovendo il sigillo e, quindi, incorrendo nelle pene previste dall’art. 349 s. c.p. Infatti, è sempre lo stesso art. 214, comma 1 del codice stradale, a stabilire che solo il competente organo di polizia stradale, procede alla rimozione di detto sigillo. L’inottemperanza all’ordine di depositare e custodire il veicolo fermato, comporta, anche in questo caso, la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 656,25 a euro 2.628,15 (meno affittiva, rispetto alla precedente, tanto da far presumere una minore gravità di questo comportamento omissivo). Come per il sequestro, l’organo di polizia che procede, dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un idoneo luogo di custodia. Quando applica il fermo del veicolo, il medesimo organo di polizia ritira il documento di circolazione, facendone menzione sul verbale di contestazione e, bada di restituirlo, una volta cessati gli effetti della sanzione: della restituzione è redatto verbale, da consegnare in copia all’interessato.
4. CONSIDERAZIONI FINALI
A margine di quanto sin qui detto, è ben evidente l’intento del legislatore: quello, cioè, di evitare le ingenti spese di custodia, che conseguono all’applicazione delle misure predette. Ma, certamente, una lettura più ampia delle disposizioni introdotte dal provvedimento d’urgenza n. 269, nel contesto dell’art. 213 e 214-bis del codice della strada, potrebbe dar luogo a valutazioni, non del tutto positive.
Altre valutazioni e riflessioni, attengono, invece, a questioni d’ordine pratico (5).
Prime tra tutte, quelle inerenti quei luoghi ove è consentito il deposito o la custodia del veicolo, sequestrato o fermato. Infatti, sia l’art. 213, comma 2, sia l’art. 214, comma 1, prevede:
- il deposito o la collocazione del veicolo, in un luogo di cui abbia la disponibilità;
- la custodia, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
Quali sono questi luoghi e perché mai sono stati differenziati?
Si potrebbe ritenere, che il deposito o la collocazione del veicolo in un’area di cui si abbia la disponibilità, assolve alla mera funzione di far cessare la circolazione del veicolo stesso, quando, invece, solo il luogo non soggetto a pubblico passaggio, è da ritenere idoneo luogo per la custodia.
In realtà, la distinzione è meramente tautologica ma, ciò che più conta, è che il soggetto tenuto alla custodia coatta, abbia l’effettiva disponibilità di un luogo privato: depositandolo presso la propria abitazione o simili ovvero, presso terzi, purché in luoghi non soggetti a pubblico passaggio. Non da meno, presso lo stesso organo di custodia ordinaria, individuato sulla base delle convenzioni stipulate con il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del demanio.
C’è da domandarsi, ora, se l’organo di polizia procedente sia comunque tenuto a verificare l’idoneità del luogo di custodia, allo scopo prefissato dal legislatore. Il realtà, quest’ultimo, sembra essersi prefissato un unico scopo, che è quello di evitare le spese di custodia. Dunque, in sede di redazione del verbale e mediante lo strumento dell’autodichiarazione, sarà direttamente il soggetto interessato a dichiarare che il luogo di deposito e di custodia e le relative modalità di trasporto del bene, sono atte a garantire la sicurezza della circolazione e l’indisponibilità del bene oggetto del provvedimento.
Nulla vieta, con ciò, che possano essere ritenute ancora idonee le depositerie individuate sulla base degli elenchi predisposti dal prefetto, nei termini di cui all’art. 394, comma 4, del regolamento: ovviamente, le relative spese di custodia, continuano a gravare sul custode coatto.
Altra questione sulla quale vale la pena di riflettere, attiene alle modalità con le quali è disposto il trasferimento dal luogo di accertamento a quello di deposito o di custodia, che non sono affatto indicate. Per tutte, basti pensare alla ipotesi di accertamento della violazione della mancata copertura assicurativa.
Merita poi soffermarci sulla circostanza, che se il trasgressore non coincide con il proprietario od uno dei soggetti individuati sulla base del combinato disposto dell’art. 196 c.d.s. e della l. 689/81 e questi, paiono evidentemente estranei alla violazione o, per meglio dire, l’uso del veicolo è avvenuto a loro insaputa, l’organo di polizia, prima o l’autorità amministrativa, poi, dispone la restituzione del veicolo.
Per quanto ragioni di merito, almeno in questa sede, non dovrebbero sostenere o dimostrare l’intento del legislatore, ma, per quello che è possibile capire, andare nella sola direzione di applicare la legge; siamo portati comunque ad affermare con forza, che l’applicazione di misure quali il fermo od il sequestro, conseguono sempre a comportamenti di guida abbastanza gravi, tali da non poter dare sorta di giustificazione alcuna, a chi le commette. Non dobbiamo mai perdere di vista la circostanza che il veicolo, per quanto mezzo di locomozione di massa, mantiene i connotati salienti dello strumento "atto ad offendere", tanti e gravi sono gli effetti che derivano dal suo uso improprio!
Questa è la molla che deve spingere la polizia stradale a non abbassare la guardia e a porre l’attenzione, non troppo o non solo sulle "disgrazie" che colpiscono il guidatore sciagurato; piuttosto, sulle sciagure che questi procura o può procurare ad altri, con il suo comportamento irrispettoso delle norme giuridiche e della vita altrui.

Note a margine:
(*) Ufficiale della Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi (LU), docente presso la Scuola Polizia Locale dell’Emilia Romagna (www.scuolapolizialocale.it), di Modena e presso la Scuola per le Autonomie Locali Civita, di Torre del Lago ().
(1)Cfr. G. Colla - G. Manzo, Le sanzioni amministrative, GIUFFRE’ EDITORE MILANO, 2001, pagg. 173 ss.
(2) Sono qui indicate le ipotesi di violazione amministrativa da cui consegue l’applicazione diretta sul bene oggetto di accertamento, della sanzione amministrativa accessoria della confisca; non anche quelle di origine penale, relativamente alle quali, la confisca è disposta a seguito di condanna.
(3) Come per il sequestro, si citano solo quelle da applicare esclusivamente per i veicoli e che trovano collocazione direttamente nel codice.
(4) Resta fermo il parere già espresso su questa medesima Rivista e pubblicato alla pag. 42 del n. 82 - mese di novembre 2003
(5) Valutazioni queste, che scaturiscono anche dal confronto con il Colleghi della Polizia Municipale del Comune di Prato, G. Carmagnini e dal Com.te della Polizia Municipale del Comune di Montale (PT), a cui va tutto il nostro ringraziamento per la disponibilità e attenzione alle difficili questioni che riguardano il servizio di polizia stradale.

di Giovanni Fontana

da "Il Centauro" n.83
Giovedì, 19 Febbraio 2004
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