IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato l’art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato decreto legislativo n. 285 del 1992;
Vista in particolare la lettera b) del citato art. 16, comma 1, che estende a sessantotto anni il limite di età massimo dei conducenti, qualora titolari di patente di guida di categoria C, per la guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore alle 20 t e, qualora titolari di patente di guida di categoria D, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, adibiti al trasporto di persone, a condizione che, in entrambi i casi, sia conseguito, di anno in anno, uno specifico attestato sul possesso dei requisiti fisici e psichici a seguito di visita specialistica annuale; ...
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