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Circolari 19/12/2003

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI Prot. n. 1688/M366 del 2 agosto 2001

REVISIONE DI VEICOLO CON TARGA ITALIANA IN STATO COMUNITARIO, È RICONOSCIUTA?

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Prot. n. 1688/M366 del 2 agosto 2001
 

REVISIONE DI VEICOLO CON TARGA ITALIANA IN STATO COMUNITARIO, È RICONOSCIUTA?

Revisione annuale o periodica in Italia di veicoli immatricolati in Stati membri dell’Unione europea; revisione annuale o periodica di veicoli con targa nazionale in Stati delle Comunità.

Sono pervenute richieste di espletamento della revisione, nelle Sedi operative del Dipartimento dei trasporti terrestri, di veicoli con targa rilasciata da un altro Stato (in particolare, della Comunità); sono parimenti pervenute richieste di "riconoscimento" della revisione effettuata in Stati comunitari su veicoli con targa nazionale.

Il Dipartimento dei trasporti terrestri, che ha sinora trattato tali casi singolarmente perché estremamente sporadici, ritiene ora di dover definire la questione in modo organico.

Come noto, con la Direttiva n. 96/96/CE del Consiglio dell’Unione Europea ha proceduto alla elaborazione di un testo unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi.

Il primo comma dell’articolo 1 della Direttiva afferma che "in ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato ....... sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico in base ...... agli allegati I e II"; il secondo comma individua le "categorie di veicoli da controllare, la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente ...."

Il secondo comma dell’articolo 3 chiarisce altresì che "ogni Stato membro riconosce l’attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest’ultimo Stato ..... è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico .... come se avesse esso stesso rilasciato tale attestato".

In base a tale Direttiva, recepita nell’Ordinamento nazionale con D.M. 6 agosto 1998, n. 408, con circolare D.G. n. 45/98 del 28 maggio 1998 è stato disposto che i veicoli della categoria M1 già immatricolati in uno Stato comunitario per i quali venga richiesto il rilascio di targa nazionale non sono da sottoporre ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, allorchè dalla documentazione risulti la validità dell’ultimo controllo tecnico; inoltre che per i termini di scadenza della prima revisione in Italia deve farsi riferimento all’ultimo controllo tecnico effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene. E’ altresì riconosciuta la validità della revisione attestata sulle carte di circolazione dei veicoli con targa estera circolanti in Italia.

Non risulta invece disciplinato il reciproco "riconoscimento" delle operazioni di revisione effettuate su veicoli dei Paesi della Comunità in Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati. Ed anzi si precisa che per tale problematica, pur già affrontata in ambito comunitario, perdura la mancanza di accordo tra le parti. Non sono state, di conseguenza, ancora definite le modalità di reciproca informazione sugli operatori autorizzati nei vari Paesi, sulla validazione delle loro operazioni, sugli eventuali accorgimenti antifalsificazione, sulle procedure tese a dirimere eventuali dubbi sulla autenticità delle operazioni certificate.

Vale dunque, in proposito, la Normativa nazionale, che prevede che le operazioni di revisione vengano effettuate esclusivamente dagli Uffici periferici del Dipartimento e dagli Autoriparatori autorizzati ex articolo 80 C.d.S., esclusivamente sui veicoli con targa italiana.

Tanto, premesso, si conferma che gli Uffici periferici del Dipartimento e gli Autoriparatori autorizzati ex articolo 80 C.d.S. non debbono dare corso a domande di revisione dei veicoli con targa rilasciata da un altro Stato.

Fanno eccezione unicamente i veicoli di cui all’art. 84, comma 2, C.d.S. adibiti a trasporti combinati.

A tal fine, l’impresa che movimenta detti veicoli deve produrre istanza all’Ufficio periferico del Dipartimento nel cui ambito di competenza territoriale essa ha sede, evidenziando che il veicolo da sottoporre a revisione è adibito a trasporto intermodale.

L’Ufficio periferico del Dipartimento, dopo aver sottoposto il veicolo a revisione, rilascia una certificazione che ne attesta l’esito.  

Resta in ogni caso fermo che gli Uffici del Dipartimento non devono effettuare la trascrizione sulla carta di circolazione, dell’esito di revisioni effettuate all’estero su veicoli con targa nazionale. Ove altri Stati ritenessero di procedere a tali operazioni, esse debbono intendersi come esplicanti la loro validità esclusivamente ai fini della circolazione sul proprio territorio.

E’ fatta salva la procedura di revisione in Italia (riservata esclusivamente agli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri) di veicoli con targhe rilasciate dalla Confederazione elvetica (circolare D.G. n. 108/92 del 25 giugno 1992), in relazione alla quale si fa tuttavia riserva di ulteriori precisazioni.


                                                                   IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI GESTIONE
                                                                               dr. ing. Ciro Esposito

Venerdì, 19 Dicembre 2003
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