Revisione
annuale o periodica in Italia di veicoli immatricolati in Stati membri
dell’Unione europea; revisione annuale o periodica di veicoli con targa
nazionale in Stati delle Comunità.
Sono pervenute richieste di espletamento della revisione, nelle Sedi operative
del Dipartimento dei trasporti terrestri, di veicoli con targa rilasciata
da un altro Stato (in particolare, della Comunità); sono parimenti
pervenute richieste di "riconoscimento" della revisione effettuata in
Stati comunitari su veicoli con targa nazionale.
Il Dipartimento dei trasporti terrestri, che ha sinora trattato tali casi
singolarmente perché estremamente sporadici, ritiene ora di dover
definire la questione in modo organico.
Come noto, con la Direttiva n. 96/96/CE del Consiglio dell’Unione Europea
ha proceduto alla elaborazione di un testo unico delle norme concernenti
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo
tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Il primo comma dell’articolo 1 della Direttiva afferma che "in ciascuno
Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato ....... sono
sottoposti ad un controllo tecnico periodico in base ...... agli allegati
I e II"; il secondo comma individua le "categorie di veicoli da controllare,
la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare
obbligatoriamente ...."
Il secondo comma dell’articolo 3 chiarisce altresì che "ogni Stato
membro riconosce l’attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante
che un veicolo a motore immatricolato in quest’ultimo Stato ..... è
stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico .... come
se avesse esso stesso rilasciato tale attestato".
In base a tale Direttiva, recepita nell’Ordinamento nazionale con D.M.
6 agosto 1998, n. 408, con circolare D.G. n. 45/98 del 28 maggio 1998
è stato disposto che i veicoli della categoria M1 già immatricolati
in uno Stato comunitario per i quali venga richiesto il rilascio di targa
nazionale non sono da sottoporre ad accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione, allorchè dalla documentazione risulti la validità
dell’ultimo controllo tecnico; inoltre che per i termini di scadenza della
prima revisione in Italia deve farsi riferimento all’ultimo controllo
tecnico effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene. E’ altresì
riconosciuta la validità della revisione attestata sulle carte
di circolazione dei veicoli con targa estera circolanti in Italia.
Non risulta invece disciplinato il reciproco "riconoscimento" delle operazioni
di revisione effettuate su veicoli dei Paesi della Comunità in
Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati. Ed anzi
si precisa che per tale problematica, pur già affrontata in ambito
comunitario, perdura la mancanza di accordo tra le parti. Non sono state,
di conseguenza, ancora definite le modalità di reciproca informazione
sugli operatori autorizzati nei vari Paesi, sulla validazione delle loro
operazioni, sugli eventuali accorgimenti antifalsificazione, sulle
procedure tese a dirimere eventuali dubbi sulla autenticità delle
operazioni certificate.
Vale dunque, in proposito, la Normativa nazionale, che prevede che le
operazioni di revisione vengano effettuate esclusivamente dagli Uffici
periferici del Dipartimento e dagli Autoriparatori autorizzati ex articolo
80 C.d.S., esclusivamente sui veicoli con targa italiana.
Tanto, premesso, si conferma che gli Uffici periferici del Dipartimento
e gli Autoriparatori autorizzati ex articolo 80 C.d.S. non debbono dare
corso a domande di revisione dei veicoli con targa rilasciata da un altro
Stato.
Fanno eccezione unicamente i veicoli di cui all’art. 84, comma 2, C.d.S.
adibiti a trasporti combinati.
A tal fine, l’impresa che movimenta detti veicoli deve produrre istanza
all’Ufficio periferico del Dipartimento nel cui ambito di competenza territoriale
essa ha sede, evidenziando che il veicolo da sottoporre a revisione è
adibito a trasporto intermodale.
L’Ufficio periferico del Dipartimento, dopo aver sottoposto il veicolo
a revisione, rilascia una certificazione che ne attesta l’esito.
Resta in ogni caso fermo che gli Uffici del Dipartimento non devono
effettuare la trascrizione sulla carta di circolazione, dell’esito di
revisioni effettuate all’estero su veicoli con targa nazionale. Ove altri
Stati ritenessero di procedere a tali operazioni, esse debbono intendersi
come esplicanti la loro validità esclusivamente ai fini della circolazione
sul proprio territorio.
E’ fatta salva la procedura di revisione in Italia (riservata esclusivamente
agli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri) di veicoli
con targhe rilasciate dalla Confederazione elvetica (circolare D.G. n.
108/92 del 25 giugno 1992), in relazione alla quale si fa tuttavia riserva
di ulteriori precisazioni.