Con ordinanza collegiale il T.A.R. Veneto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, testo unico delle autonomie locali, come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125 (T.A.R. Veneto, sez. III, ord. 22 marzo 2010, n. 40). L’art. 54, c. 4 e 4 bis così recita: 4. “ Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.Leggi la sentenza da Altalex |
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