Com’è
noto, con la recente circolare n. 4210M368 del 19.12.2002 sono state regolamentate
talune procedure di aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli,
a norma dell’art. 78 del Codice della strada.
A seguito di richieste di chiarimenti si è ritenuto opportuno precisare
alcuni dei contenuti della citata circolare, riproposta di seguito in
una nuova stesura.
Con le circolari n. 100 del 27 ottobre 1998 e n. 106 dell’11
novembre 1998, è stata disciplinata l’ammissibilità
tecnica per il cambio di destinazione dei veicoli in circolazione tra
le categorie M1 ed N1.
La presente circolare, sollecitata dai numerosi quesiti posti dagli Uffici
provinciali e dai costruttori dei veicoli, è finalizzata a riordinare
e razionalizzare le disposizioni precedentemente emanante ed a fornire
disposizioni integrative alle citate circolari, riproposte in una stesura
aggiornata che tiene anche conto delle implicazioni sull’argomento
derivanti dagli emendamenti alla direttiva 70/156/CEE, concernente l’omologazione
dei veicoli a motore e loro rimorchi.
In merito, si osserva, preliminarmente, che la classificazione dei veicoli
in
categorie avviene in base alle loro caratteristiche costruttive.
La categoria di appartenenza di un veicolo è determinata dal costruttore
al
momento della richiesta di omologazione del tipo o di accertamento dei
requisiti di idoneità alla circolazione. Lo stesso costruttore
ne attesta la rispondenza alle direttive comunitarie particolari ovvero,
laddove previsto, alle norme nazionali.
L’appartenenza di un veicolo ad una determinata categoria consegue,
quindi, alla progettazione e alla costruzione dello stesso in conformità
alle direttive particolari, aventi ambiti di applicazione differenziati
a seconda della categoria d’appartenenza dei veicoli. Com’è
noto, l’elenco delle direttive particolari applicabili alle diverse
categorie dei veicoli è riportato nella direttiva 70/156/CEE e
successive modifiche ed integrazioni (92/53/CEE, 98/14/CEE e 2001/116/CE).
Ne consegue, in linea di principio, che l’inquadramento in una categoria
diversa da quella originaria può ritenersi ammissibile alla condizione
che il veicolo modificato risulti conforme a tutte le direttive particolari
e alle norme nazionali vigenti per la categoria nella quale è richiesto
l’inquadramento.
Tale conformità, per quanto sopra riportato, deve essere attestata
dal
costruttore del veicolo in maniera diretta, con apposito nulla osta alla
modifica, ovvero con l’attestazione che il veicolo è reso
conforme ad un tipo di veicolo già omologato.
(1) Si
rammenta, per completezza di informazione, che le citate direttive, finalizzate
all’omologazione dei veicoli:
• definiscono gli stessi veicoli in base alla seguente classificazione:
- categoria M1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto
di persone, aventi
almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente;
- categoria N1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto
di merci, aventi almeno
quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t;
• individuano per i veicoli di categoria M1 ed N1 i diversi tipi
di carrozzeria.
I soli veicoli di categoria M1, con carrozzeria “AF” multiuso,
possono essere classificati
nella categoria N1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il numero dei posti a sedere, escluso il conducente, non è
superiore a 6; un “posto a sedere” è determinato dalla
presenza sul veicolo di ancoraggi “accessibili” dei sedili,
dove per accessibili s’intendono gli ancoraggi che possono essere
utilizzati.
Per evitare che gli ancoraggi risultino “accessibili”, il costruttore
ne deve impedire materialmente l’uso,
ad esempio coprendoli con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili
che non possono essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso.
b) P – (M+Nx68) > Nx68
con
P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
M = massa in ordine di marcia (tara);
N = numero dei posti escluso quello del conducente.
Ciò
premesso, in merito all’ammissibilità tecnica del cambio di
categoria da M1 ad N1, si individuano due fattispecie di richieste di
aggiornamento della carta di circolazione, a seconda del tipo di modifiche
apportate al veicolo originario.
La prima riguarda modifiche sostanziali della carrozzeria portante del
veicolo o delle strutture resistenti, la cui ammissibilità è
subordinata, a norma dall’articolo 236, comma 2, lettera h), del
Regolamento di esecuzione del Codice della strada, al nulla osta del costruttore
del veicolo.
La competenza per tale tipo di operazione è dei Centri prova autoveicoli
del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
L’ammissibilità tecnica dell’operazione è subordinata
alla rispondenza del
veicolo alle direttive comunitarie e alle norme nazionali per l’omologazione
dei veicoli in vigore all’atto della richiesta, limitatamente agli
aspetti interessati dalle modifiche apportate.
La seconda concerne modifiche che non riguardano la struttura portante
del veicolo, ma unicamente l’allestimento interno (ad esempio variazione
del numero dei posti e protezione del carico).
La competenza per tale tipo di operazione è degli Uffici provinciali
del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
La presente circolare è finalizzata a disciplinare la seconda delle
due predette fattispecie e distingue i casi seguenti.
1.
Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 a condizione
che, per quest’ultima categoria, esista una versione dotata di omologazione
nazionale di riferimento.
L’operazione si fonda sulla verifica della similitudine del veicolo
alla corrispondente versione autocarro dotata di omologazione nazionale
di riferimento.La similitudine riguarda, in particolare, il tipo di carrozzeria,
il numero e l’ubicazione
delle porte, il numero e la distribuzione dei posti, il posizionamento
della paratia, con esclusione di altri elementi quali il motore o la catena
cinematica. E’ appena il caso di osservare che piccole variazioni
delle dimensioni esterne (dovute generalmente ad elementi di contorno
della carrozzeria, quali paraurti, passaruote, ecc.) non costituiscono
elemento ostativo al richiesto inquadramento, in quanto non inficiano
il concetto di morfologia del veicolo. Non è richiesto che il veicolo
oggetto di cambio di
destinazione abbia carrozzeria “AF” multiuso. Al veicolo modificato
deve essere attribuita una massa complessiva pari al valore minore tra
la massa complessiva del veicolo originario in categoria M1 e quella del
veicolo assunto a riferimento. Inoltre, nell’inquadramento nella
categoria N1, l’eventuale massa rimorchiabile del veicolo originariamente
inquadrato in categoria M1, va confermata per il veicolo trasformato secondo
la tabella seguente:
|
Veicolo
M1 originario
|
Veicolo
N1 riferimento |
Veicolo
N1 trasformato |
|
Massa
rimorchiabile
|
Massa
rimorchiabile attribuibile
|
1 |
0
|
N1R
|
0
|
2 |
M1R
|
0
|
0
|
3 |
M1R
|
N1R
|
Valore
minore tra M1R e N1R
|
M1R:
Massa rimorchiabile del veicolo M1 originario.
N1R: Massa rimorchiabile del veicolo N1 dotato di omologazione presa
a riferimento. |
Per quanto sopra definito sarà quindi possibile attribuire
al veicolo trasformato una massa rimorchiabile solo nel caso di trasformazione
individuato al punto 3 della tabella.
Quanto sopra deriva dal fatto che nel primo caso il veicolo trasformato
non dispone nemmeno originariamente come M1 di una massa rimorchiabile
e quindi è ragionevole presupporre che esso sia costruttivamente
inidoneo a rimorchiare.
L’ammissibilità tecnica dell’operazione è
subordinata alla rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie
ed alle norme nazionali per l’omologazione dei veicoli in categoria
N1 in vigore all’atto dell’omologazione di riferimento.
Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere
fornito, a cura del costruttore (2) o
a cura del suo legale rappresentante, oltre alla documentazione di
rito, anche un attestato, firmato dal responsabile tecnico della fabbrica
o da persona a tale scopo debitamente autorizzata, che:
- indichi l’omologazione nazionale di riferimento alla quale
il veicolo, individuato con numero di telaio, nell’allestimento
in categoria N1, è ricondotto;
- certifichi la rispondenza di cui al quarto capoverso del presente
paragrafo.
In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di
circolazione, effettuata a norma dell‘art. 78 del C.d.S. (si
applica la tariffa 3.1), deve essere verificato, tra l’altro,
che gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili rimossi,
se ricorre il caso, siano resi inaccessibili (secondo la definizione
riportata nel
richiamo in riquadro della direttiva 70/156/CEE), che la paratia sia
correttamente installata (D.M. 25 marzo 1996, n. 326), nonché
il rispetto delle condizioni di cui alle
precedenti lettere a) e b) della parte in riquadro (3)
.
Fino al 31.12.2003 e non oltre, per le richieste di cambio di categoria
si può ancora far riferimento ad una omologazione limitata
per piccola serie. Si consente che il detentore dell’omologazione
limitata possa procedere alla modifica del veicolo omologato originariamente
in categoria M1, sia direttamente sia
attraverso officine dallo stesso formalmente autorizzate, in tal caso
il detentore dell’omologazione limitata dovrà esplicitamente
assumersi la responsabilità sulla esecuzione dei lavori fatti
dalle officine da egli autorizzate. In relazione alla massa complessiva
vale quanto riportato al primo capoverso del presente paragrafo.
Nella domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere
fornito, a cura dell’allestitore, oltre alla documentazione di
rito, anche un attestato, firmato dal responsabile tecnico incaricato,
che:
- certifichi il totale adeguamento del veicolo, individuato con numero
di telaio, allestito a sua cura e sotto la sua responsabilità
al tipo di veicolo omologato con omologazione limitata per piccola
serie, in categoria N1 e ne indichi l’omologazione di riferimento
alla quale il veicolo, individuato con numero di telaio, è
ricondotto;
- certifichi la rispondenza di cui al quarto capoverso del presente
paragrafo.
Nel caso in cui l’allestitore sia un’officina terza autorizzata
dal detentore dell’omologazione limitata, la documentazione va
integrata con la assunzione di responsabilità formalmente espressa,
come in precedenza detto, da parte del detentore dell’omologazione.
A far data dal 01/01/2004 si potrà quindi procedere ad immatricolare
veicoli in categoria N1 nei limiti indicati dalle singole omologazioni
limitate già possedute o
richieste ex novo. Pertanto non sarà più possibile da
tale data procedere a collaudi in un unico esemplare che facciano
riferimento ad una omologazione limitata.
2. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1 quando
non esiste, per quest’ultima categoria, una versione dotata di
omologazione nazionale di riferimento
L’operazione è ammessa solo per i veicoli di categoria
M1 con carrozzeria “AF” multiuso ed alla condizione che
il veicolo allestito sia rispondente a tutte le direttive particolari
e alle norme nazionali obbligatorie per l’immatricolazione, al
momento stesso dell’allestimento, per la nuova categoria nella
quale è richiesto
l’inquadramento. Alla domanda di aggiornamento della carta di
circolazione deve essere allegato, oltre alla documentazione di rito,
un attestato di rispondenza del veicolo modificato, individuato per
numero di telaio, alle norme vigenti per l’immatricolazione dei
veicoli della categoria N1, all’atto delle modifiche, rilasciato
dal costruttore del veicolo o dal suo legale rappresentante e firmato
dal responsabile tecnico della fabbrica o da persona a tale scopo
debitamente autorizzata.
Qualora si volesse attribuire al veicolo trasformato anche una massa
rimorchiabile, nell’attestato di rispondenza come sopra definito
dovrà darsi precisa indicazione della massa rimorchiabile confermando,
ove esistente, quella del veicolo di categoria M1 in trasformazione.
Pertanto qualora il veicolo M1 originario non disponga di una massa
rimorchiabile non potrà del pari esserne attribuita alcuna
al veicolo N1 trasformato.
In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di
circolazione, effettuata a norma dell‘art. 78 del C.d.S. (si
applica la tariffa 3.1), deve essere verificato, tra l’altro,
che gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili rimossi,
se ricorre il caso, siano resi inaccessibili (secondo la definizione
riportata nel
richiamo in riquadro della direttiva 70/156/CEE), che la paratia sia
correttamente installata (D.M. 25 marzo 1996, n. 326), nonché
il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b)
della parte in riquadro.
Possono rientrare in questa fattispecie le richieste di nazionalizzazione
di veicoli provenienti dall’estero, dotati di documento di circolazione
valido al momento della cessazione dalla circolazione nel paese di
provenienza e che, nello stesso paese di origine, siano stati oggetto
di trasformazione dalla categoria M1 in N1, ovvero siano stati classificati
quali veicoli per uso ufficio. Anche in tali casi dovrà essere
richiesto l’attestato di rispondenza di cui al secondo capoverso
del presente punto, rilasciato dal costruttore o dal legale rappresentante
in Italia od ancora dall’Ente certificatore notificato dallo
stato estero, contenente anche la dichiarazione che il veicolo oggetto
di cambio di destinazione abbia carrozzeria “AF” multiuso.
Inoltre, qualora non dovessero essere soddisfatte le verifiche di
cui alle lettere a) e b) della parte in riquadro, per l’inquadramento
del veicolo nella categoria N1, ovvero il veicolo stesso non risponda
alle norme nazionali in vigore per la sua classificazione ad uso speciale
ufficio (4) , la richiesta di immatricolazione
avrà esito negativo.
3.
Incremento del numero dei posti dei veicoli di categoria N1
L’operazione
si fonda sulla verifica della similitudine del veicolo alla corrispondente
versione autocarro dotata di omologazione nazionale di riferimento.
La similitudine riguarda, in particolare, gli elementi già
citati al primo capoverso del punto 1) della presente circolare.
L’ammissibilità tecnica dell’operazione è
subordinata alla rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie
ed alle norme nazionali per l’omologazione dei veicoli in categoria
N1 in vigore all’atto dell’omologazione di riferimento,
fatto salvo l’obbligo di rispondere alle direttive parziali obbligatorie
per l’immatricolazione
riguardanti gli elementi oggetto di modifica.Alla domanda di aggiornamento
della carta di circolazione deve essere allegato, oltre alla documentazione
di rito, anche un attestato, rilasciato dal costruttore del veicolo
o dal suo legale rappresentante e firmato dal responsabile tecnico
della fabbrica o da persona a tale scopo debitamente autorizzata,
che:
- indichi l’omologazione nazionale di riferimento, alla quale
il veicolo, individuato con numero di telaio, è ricondotto;
- certifichi la rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie
e alle norme nazionali dei veicoli in categoria N1 in vigore all’atto
dell’omologazione di riferimento ed alle eventuali sopravvenute
direttive riguardanti gli elementi oggetto di modifica obbligatorie
per l’immatricolazione.
In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di
circolazione, effettuata a norma dell‘art. 78 del C.d.S. (si
applica la tariffa 3.1), deve essere verificato, tra l’altro,
il rispetto delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b)
della parte in riquadro, la corretta applicazione della paratia, dei
sedili e dei relativi
sistemi di ritenuta.
4.
Note finali e transitorio
Si evidenzia, che, nei casi esemplificati, con le eccezioni di cui
al punto 1), il veicolo, pur variando la tara, mantiene inalterata
la massa complessiva.
In tutti i casi, nell’aggiornamento della carta di circolazione,
l’originario codice di immatricolazione/numero di omologazione
deve essere variato in relazione all’operazione di accertamento
dei requisiti di idoneità alla circolazione (unico esemplare)
e nelle righe descrittive deve essere riportata l’omologazione
originaria e,
ove ricorra, quella di riferimento. Si rammenta, infine, che in sede
di prima immatricolazione i veicoli omologati devono essere classificati
nella categoria risultante dalla dichiarazione o dal certificato di
conformità che accompagna gli stessi e che pertanto non è
consentito il cambio di destinazione contestualmente al rilascio della
carta di circolazione.
Sono abrogate le circolari n. 100 del 27 ottobre 1998, n. 106 dell’11
novembre 1998 e n. 4210M360 del 19 dicembre 2002, nonché altre
eventuali disposizioni in contrasto con la presente circolare.
Per un periodo non superiore a sessanta giorni a far data dalla presente
circolare e quindi non oltre il 26/09/2003 saranno accettate da parte
degli Uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri le richieste
di trasformazione da N1 a M1 sulla base delle disposizioni impartite
con la circolare del 19/12/2002.
IL
CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo FUMERO)
(1) La
parte in riquadro è un estratto dalla direttiva 70/156/CEE così
come modificata dalla direttiva 2001/116/CEE.
(2) il costruttore si identifica con il titolare dell’omologazione
nazionale assunta a riferimento
(3) il parametro M è pari alla massa attribuita al veicolo
modificato
(4) cfr Decreto dirigenziale del 10/12/2002 pubblicato su G.U. n. 300
del 23/12/2002.
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