In tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (e, nella fattispecie, ne dichiari l’estinzione per prescrizione), di trasmettere gli atti al Prefetto per l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il P.M. e potendo il medesimo Prefetto richiedere l’invio degli atti.
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