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Massime di giurisprudenza - Patente - Revoca e sospensione - Trasmissione degli atti da parte del giudice al prefetto ai fini dell’applicazione della sanzione.

(Cass. Pen., Sez. IV, 23 gennaio 2008, n. 3474)

In tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (e, nella fattispecie, ne dichiari l’estinzione per prescrizione), di trasmettere gli atti al Pre­fetto per l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il P.M. e potendo il medesimo Prefetto richiedere l’invio degli atti.

Sabato, 02 Ottobre 2010
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