Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE
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N.300°/1/33017/105/2 Roma 23 aprile 2001
OGGETTO: Decreto 7 dicembre 2000
“Calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per
INDIRIZZI…. omissis
A seguito della trasmissione, ai medesimi Uffici in indirizzo, della nota n.300/A/31002/105/2 del 15 gennaio 2001 avente ad oggetto “Revisione generale dei motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2001”, sono pervenuti a quest’Ufficio numerosi quesiti in ordine all’applicabilità dell’art. 80, comma 14 C,d,S. alla mancanza di revisione dei ciclomotori disposta con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, pubblicato sulla G.U. n.48 del 28.02.2000, secondo i tempi individuati nel successivo decreto in data 07.12.2000. A tal riguardo, si evidenzia preliminarmente che l’art. 80, comma 14 del C.d.S., oltre all’applicazione di una sanzione pecuniaria, stabilisce la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione qualora si accerti la circolazione di un veicolo non sottoposta alla prescritta revisione periodica. Da ciò discende che, per espressa previene letterale che non consente estensioni analogiche, tale sanzione accessoria non è applicabile in caso di omessa revisione di ciclomotori, che, com’è noto, sono muniti di certificato di idoneità tecnica non essendo per essi previsto il rilascio della carta di circolazione. Quanto sopra premesso, chiunque circola con un ciclomotore che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sola sanzione pecuniaria prevista dal citato art. 80, comma 14, C.d.S.
p. IL DIRETTORE CENTRALE Pansa
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