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Circolari 04/03/2003

Ciclomotori - manomissioni - accertamenti - a chi spettano le spese

CASSETTO: CIRCOLARI // FILE:00  // WEB: 0024

Ciclomotori - manomissioni - accertamenti - a chi spettano le spese


 

Ministero dell’interno - DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE - Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi

 

Prot. n. M/2413          

  Roma, 29 ottobre 1996

 

OGGETTO:

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Codice della strada. Art. 97.

 

E’ stato chiesto se sia possibile ingiungere, con ordinanza emessa ex art. 204 del Codice della strada, il pagamento delle spese sostenute per l’accertamento tecnico delle violazioni recate dall’art. 97 dello stesso Codice e se le anzidette spese rimangano a carico dell’erario qualora gli accertamenti tecnici condotti non rivelino la commissione di alcun illecito. In entrambi i casi si chiede di conoscere i capitoli, rispettivamente di entrata e di spesa, cui imputare le somme in argomento. Al riguardo, si rassegnano le seguenti considerazioni, utili a chiarire le questioni prospettate dal solo punto di vista giuridico. L’art. 201, comma 4, del Codice della strada prevede che le spese di accertamento (della violazione amministrativa) sono poste a carico, unitamente alle spese di notificazione, del soggetto tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La disposizione può essere, ad avviso dello scrivente, diversamente interpretata. Secondo una prima interpretazione può assumersi che la disposizione riversi l’onere del pagamento delle predette somme sui soli soggetti nei cui confronti sia affermata, a conclusione del procedimento, dal competente organo amministrativo, la responsabilità per l’illecito o che abbiano, spontaneamente e in via preventiva, riconosciuto la propria responsabilità per la commissione del fatto. E non pare dubbio che le anzidette circostanze possono verificarsi rispettivamente quando sia stato ingiunto, all’esito della decisione del gravame, il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 204 del Codice e comminata, nei casi contemplati, la sanzione accessoria, ovvero quando l’interessato abbia effettuato la conciliazione amministrativa o, ancora, quando, al contrario, lo stesso non l’abbia effettuata senza però impugnare nei termini, con ricorso al Prefetto o alla Autorità... giudiziaria ordinaria, il verbale di accertamento della violazione.

Secondo una diversa interpretazione, la disposizione riversa gli oneri "de quibus" sul destinatario della contestazione o della notificazione indipendentemente dalle circostanze sopra rilevate, e cioè dall’accertamento o dal riconoscimento spontaneo, entrambi successivi al momento della contestazione degli estremi dell’illecito, della responsabilità cui consegua l’applicazione della sanzione. Infatti può osservarsi che la disposizione in esame, che accomuna la disciplina della imputazione delle spese di "accertamento" alla disciplina della imputazione delle spese di "notificazione", è collocata, da un punto di vista sistematico, nell’ambito delle regole concernenti l’attività...di notificazione e non nell’ambito delle regole attinenti alla conclusione del procedimento sanzionatorio.

Ad avviso dello scrivente, merita di essere seguita tale seconda  interpretazione, atteso che indiscutibilmente la regola contenuta nel comma 4 dell’art. 201 anticipa, al momento in cui gli interessati prendono cognizione dell’addebito che l’amministrazione gli muove con il verbale di accertamento, il momento in cui le spese sostenute per acclarare, con l’ausilio delle cognizioni tecniche della materia come nel caso di specie, l’esistenza di una violazione al Codice della strada sono poste a carico del trasgressore. La tesi predetta trova supporto, ad avviso dello scrivente, anche nell’art. 203, comma 3, che chiarisce la natura di titolo esecutivo del verbale di accertamento non solo per la somma pari alla metà della sanzione edittale, ma anche per le spese di procedimento, in cui non possono non farsi rientrare le spese in argomento.

Ovviamente, se l’attività indirizzata all’accertamento della infrazione (ad es. l’alterazione delle caratteristiche tecniche del ciclomotore) non ha rilevato alcuna violazione delle norme che pongono particolari "standards" di natura tecnica, il verbale non può essere redatto e, se redatto, deve procedersi alla sua archiviazione per infondatezza.

E, in questa ipotesi, le spese sostenute per gli accertamenti tecnici "de quibus" devono necessariamente rimanere a carico dell’Erario e precisamente della Amministrazione cui appartiene l’organo accertatore. Alla ipotesi descritta può razionalmente assimilarsi anche quella della archiviazione cui il Prefetto abbia proceduto con ordinanza emessa ex art. 204 del decr.leg. n. 285/92.

Di tale regola si rinviene conferma nell’art. 11 del D.P.R. n. 571/1982, secondo il quale l’organo che procede al sequestro è tenuto ad anticipare le spese relative. Dalla lettera del comma 2 dello stesso articolo, in relazione al comma 2 del successivo art. 15, si ricava, infatti, che ove il procedimento si risolva nell’archiviazione, le spese di custodia del bene sequestrato restano a carico dell’amministratore che ha proceduto al sequestro. Ed è evidente che lo stesso criterio debba valere, oltre che per le spese di custodia, per quelle di accertamento. Viceversa non possono esservi dubbi circa la competenza del Prefetto ad ingiungere il pagamento delle somme predette contestualmente alla decisione sfavorevole del ricorso eventualmente proposto avverso il verbale, atteso che in tal caso egli è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità...del verbale opposto e quindi sulla stessa fondatezza degli accertamenti, con la conseguenza di porre a carico del privato riconosciuto responsabile il relativo onere economico. Conclusivamente, non pare condivisibile l’iniziativa assunta dagli organi della polizia stradale di Caltanissetta che hanno rimesso alla locale Prefettura le fatture relative agli accertamenti effettuati, stante che i relativi oneri, dopo essere stati anticipati dall’"organo accertatore", o sono posti a carico del trasgressore, o restano a carico dello stesso organo accertatore senza che sia ipotizzabile una competenza passiva della Prefettura.

 

                                                             IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

                                                                        (Balsamo)

 

 

Martedì, 04 Marzo 2003
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