REVISIONI
RIMORCHI:
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
N. 330/Segr/2003 Roma, 25 febbraio 2003
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OGGETTO: Revisione periodica dei rimorchi di m.t.p.c. fino a 3,5 t per 2003.
Con D.M. 17 gennaio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio è stata disposta per il corrente anno la revisione dei rimorchi di massa totale a pieno carico fino a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che siano sottoposti con esito favorevole a revisione o ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 80 e 75 C.d.S. a far data dal 01 gennaio 1999.
Tale provvedimento, finalizzato al perseguimento del superiore e più generale interesse alla sicurezza della circolazione stradale stabilisce un punto fermo dal quale muovere per allineare nel prossimo futuro anche tale categoria di veicoli alla scadenza 4-2-2 operante per gli autoveicoli di massa totale a pieno carico sino a 3,5 t, per i motocicli e per i ciclomotori.
Le operazioni dovranno avere corso:
- entro l’ultimo giorno del mese corrispondente a quello di effettuazione della precedente revisione, per i veicoli che l’abbiano già espletata; - entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per quelli sottoposti alla revisione per la prima volta.
A tale riguardo, in considerazione del fatto che il Decreto è stato pubblicato a fine gennaio, si dispone che la scadenza delle operazioni che si sarebbero dovute effettuare entro questo stesso mese venga prorogata al 31 di marzo.
I veicoli per i quali l’operazione sia stata prenotata entro i termini di scadenza stabiliti potranno circolare anche oltre gli stessi e sino alla data di presentazione a visita e prova; eventuali prenotazioni effettuate oltre i suddetti ‚ ovvero, le prenotazioni relative a veicoli la cui carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata ‚ consentiranno invece la circolazione solo nel giorno stabilito e soltanto per condurre il veicolo alla sede operativa.
Si sottolinea altresì che dette operazioni, stante l’attuale disposto dell’articolo 80/8 C.d.S., non potranno essere effettuate presso le Officine autorizzate ai sensi del disposto medesimo ma soltanto presso le sedi operative degli Uffici periferici D.T.T. ovvero presso le sedi che la Normativa in materia di espletamento di sedute al domicilio dei richiedenti consente di adire.
Gli accertamenti saranno in special modo incentrati a verificare l’efficienza dei dispositivi di frenatura qualora prescritti (ad esempio in tutti i rimorchi di m.t.p.c. superiore a 750 kg), dell’apparato di traino, degli indicatori di direzione e delle luci di posizione e di arresto, nonché il buono stato dei veicoli e dei pneumatici: naturalmente effettuando solo controlli a visita e senza smontaggio dei componenti del veicolo stesso.
Per quanto in particolare attiene alle verifiche di frenatura, poiché le stesse non possono essere effettuate con le apparecchiature in disponibilità degli Uffici (frenometro a rulli) si dispone che esse constino:
- di una prova di frenatura su piazzale onde verificare che non avvengano slineamenti nell’assetto del complesso veicolare; - della prova di tenuta del rimorchio con il freno di stazionamento.
L’esito favorevole di tali prove è da ritenersi esaustivo.
IL CAPO DIPARTIMENTO (Dott. Ing. Amedeo Fumero)
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