Si fa dura la vita per i comuni che usano i proventi delle multe per ripianare i loro bilanci, piuttosto che per migliorare la sicurezza stradale, come prescritto dal Codice della Strada. La Sezione Regionale Toscana della Corte dei Conti, con la delibera 104/2010/REG, ha dettato, infatti, delle "linee guida" per la destinazione d’uso dei proventi delle sanzioni stradali, analizzando a fondo il rinnovato art. 208 del Codice. In particolare la Corte si è preoccupata di interpretare la legge e dare alle amministrazioni informazioni su cosa possono o non possono fare con tali fondi. Ad esempio non è consentito inserire nel 50% destinato alla sicurezza stradale la manutenzione dei veicoli, l’acquisto di carburante e il pagamento delle tasse di possesso per le auto delle polizie locali. E non rientrano neanche il pagamento delle bollette per l’illuminazione stradale o le spese condominiali dell’edificio del corpo di polizia stradale. Lo spirito con cui la Corte ha redatto la delibera comunque non è punitivo; piuttosto c’è stata la volontà di dare alle amministrazioni indicazioni su come compilare in maniera corretta i bilanci, senza rischiare di commettere involontariamente illeciti. Ciò non toglie che con queste interpretazioni diventerà più difficile per i comuni un uso "comodo" dei proventi delle multe. Fermi restando i nostri dubbi sull’effettiva applicabilità delle sanzioni previste dalla legge per le amministrazioni inadempienti, la speranza è che anche altre regioni adottino il contenuto della delibera toscana.
di Riccardo Matesic da Dueruote Motonline.com |
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