caravan
- strutture portamoto - serve visita e prova ex art.78 cds
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRE PER I SISTEMI INFORMATRICI E STATISTICI
Direzione
generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot.
n. 01/M368
Roma, 2 gennaio 2003
OGGETTO:
Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni.
Sono
pervenute richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione di strutture
portamoto su autocaravan già in circolazione.
In merito, fermo restando quanto già stabilito con la circolare
n. 1906/4120 ‚ MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto segue.
L’installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile,
successivamente alla prima immatricolazione, è consentita all’unica
condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore
dell’autocaravan che prevede tale tipo di struttura sin dall’origine.
La visita e prova effettuata dall’Ufficio provinciale del D.T.T., a norma
dell’art. 78 del Codice della strada, è finalizzata a verificare,
tra l’altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari
del ± 5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando
che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non
superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione
è a totale carico dell’utente del veicolo.
Nell’aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo
stesso valore della tara del veicolo di riferimento già omologato
con portamoto e la seguente annotazione: Lunghezza massima con portamoto
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.
Ing. Amedeo Fumero
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