MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
OGGETTO: |
Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni. |
Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione di strutture portamoto su autocaravan già in circolazione.
In merito, fermo restando quanto già stabilito con la circolare n. 1906/4120 ‚ MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto segue.
L’installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, è consentita all’unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell’autocaravan che prevede tale tipo di struttura sin dall’origine.
La visita e prova effettuata dall’Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell’art. 78 del Codice della strada, è finalizzata a verificare, tra l’altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ± 5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione è a totale carico dell’utente del veicolo.
Nell’aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento già omologato con portamoto e la seguente annotazione: “Lunghezza massima con portamoto = mm...”
IL
CAPO DIPARTIMENTO
Dott.
ing. Amedeo Fumero