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Circolari 01/01/2003

Ministero dell’Interno - Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale, di Frontiera e Immigrazione CIRCOLARE N. 300/A/1/56636/101/3/3/14 DEL 30 dicembre 2002 AGGIORNAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX ART. 195, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.4.1992, N. 285 (NUOVO C.d.S.)

CASSETTO: CIRCOLARI // FILE:00  // WEB: 0012

 

N.300/A/1/56636/101/3/3/14                                                                   Roma, 30 dicembre 2002

 

OGGETTO:  Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, c.3 del decreto legislativo

                30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

 

 

-  ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA                           LORO SEDI

-  AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE         LORO SEDI

 

e, per conoscenza,

 

-  AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO                 LORO SEDI

-  AI COMMISSARIATI DI GOVERNO

      PER LE PROVINCE AUTONOME DI               TRENTO-BOLZANO

-  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA

                                        DELLA VALLE D’AOSTA                                                    

AOSTA

-  AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

     Dipartimento per i Trasporti Terrestri e

     per i Sistemi Informativi e Statistici                                             ROMA

-  AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

     Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria                        ROMA

-  AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

     Corpo Forestale dello Stato                                                       ROMA

-  AL COMANDO GENERALE

     DELL’ARMA DEI CARABINIERI                                           ROMA

-  AL COMANDO GENERALE

     DELLA GUARDIA DI FINANZA                                             ROMA

       -  AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE         CESENA

 

 

 

Si comunica che con decreto interministeriale del 24 dicembre 2002, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato disposto l’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell’articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, con decorrenza dal 1° gennaio 2003.

 

Considerato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è variato in misura pari al 5% tra novembre 2000 e novembre 2002, secondo la rilevazione ISTAT, le sanzioni previste dal codice della strada sono aggiornate come segue:

 

ove era prevista la sanzione da 

19,00 a

€ 

 78,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da

19,95

a

81,90

ove era prevista la sanzione da

32,00

a

131,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da

33,60

a

137,55

ove era prevista la sanzione da

39,00

a

78,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da

 40,95

a

81,90

ove era prevista la sanzione da

65,00

a

262,00

la stessa deve intendersi sostituita con quella da

68,25

a

275,10

ove era prevista la sanzione da 78,00 a 157,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 81,90 a 164,85
ove era prevista la sanzione da 98,00 a 196,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 102,90

a

205,80
ove era prevista la sanzione da 121,00

a

485,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 127,05

a

509,25
ove era prevista la sanzione da

131,00

a

524,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da

137,55

a

550,20
ove era prevista la sanzione da

258,00

a

1.032,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da

270,90

a

1.083,60
ove era prevista la sanzione da

274,00 a

1.373,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da

287,70 a

1.441,65
ove era prevista la sanzione da

327,00 a

1.311,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da

343,35

a

1.376,55
ove era prevista la sanzione da 516,00

a

2.065,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 541,80

a

2.168,25
ove era prevista la sanzione da 549,00

a

2.747,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 576,45

a

2.884,35
ove era prevista la sanzione da 601,00 

a

2.427,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 631,05

a

2.548,35
ove era prevista la sanzione da 625,00 a 2.503,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 656,25 a 2.628,15
ove era prevista la sanzione da 655,00 a 2.623,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 687,75 a 2.754,15
ove era prevista la sanzione da 1.032,00 a 4.131,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 1.083,60 a 4.337,55
ove era prevista la sanzione da 1.549,00   a 6.197,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 1.626,45 a 6.506,85
ove era prevista la sanzione da 2.065,00 a 8.263,00
la stessa deve intendersi sostituita con quella da 2.168,25 a 8.676,15

 

Sono state comprese nell’intervento di adeguamento sopraindicato, che tiene conto, altresì, dell’operazione di troncamento delle sanzioni conseguente all’introduzione dell’euro, anche le sanzioni introdotte dal decreto legislativo n. 507/99, a seguito della depenalizzazione di alcuni dei reati previsti dal codice della strada, quelle introdotte dall’art. 28 della legge n. 472/99 (modifiche dell’art. 10 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285.), nonché quelle dell’art. 94 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 che erano state escluse dal precedente intervento di aggiornamento di cui al D.M. 29 dicembre 2000.

Gli Uffici Territoriali del Governo-Prefetture sono pregati di voler informare dell’aggiornamento i Comandi Polizia Municipale nel territorio di competenza.

 

                                                             IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                         Pansa

 

 

Mercoledì, 01 Gennaio 2003
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