Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO DELLA P.S. DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL’IMMIGRAZIONE
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OGGETTO: |
Direttive per l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. |
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
e, per conoscenza,
- AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e
per i Sistemi Informativi e Statistici ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA
L’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6.8.2002, consente l’impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento, di cui agli articoli 142 e 148 del Codice della Strada (D.Leg.vo 30.4.1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni).
La norma, che si pone l’obiettivo di fornire alle Forze di Polizia strumenti efficaci per contrastare il fenomeno dell’infortunistica stradale - il cui contenimento costituisce una delle priorità dell’azione di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea - prevede che le moderne tecnologie di controllo del traffico possano essere finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle violazioni più gravi, quali l’eccesso di velocità ed il mancato rispetto delle norme in materia di sorpasso.
Per dare concreta ed uniforme attuazione alla previsione normativa in argomento, acquisito il preventivo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si forniscono le seguenti direttive generali relative all’installazione e all’utilizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento remoto delle violazioni.
La norma del citato articolo 4 disciplina l’attività di controllo a distanza del traffico finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui agli artt.142 e 148 C.d.S., cioè l’installazione e l’impiego di dispositivi che siano in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o l’intervento contestuale dell’operatore di polizia stradale ovvero di mezzi tecnici che consentono all’operatore preposto al controllo, che effettua una costante attività di monitoraggio del traffico a distanza, di accertare l’illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e nel momento in cui si compie.
Rientrano in questa categoria anche i dispositivi mobili in grado di rilevare e documentare in modo automatico le violazioni ed in cui l’intervento dell’operatore di polizia, presente sul luogo, è limitato all’attivazione e alla verifica della funzionalità dell’apparecchio sulla base delle cui risultanze – fotografie, filmati o analoghi sistemi di memorizzazione dell’immagine – viene successivamente sviluppato un verbale di contestazione.
La nuova disciplina legittima l’accertamento e la contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento senza richiedere che l’impossibilità della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma considerandola oggettivamente e presuntivamente presente in tutte le fattispecie indicate.
Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell’articolo 4 non sostituisce le norme generali del codice della strada in materia di accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura speciale per l’attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale, ed introducendo un’espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art.200 C.d.S., quando l’accertamento avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.
Per questa ragione, fuori dei casi descritti dalla norma, è possibile continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti avendo riguardo alla disciplina generale del codice della strada. Con il diretto intervento di un organo di polizia stradale, perciò, ove possibile, si potrà procedere all’immediata contestazione della violazione ovvero, ove questa sia impossibile, si provvederà alla notificazione successiva del verbale, indicando, in maniera circostanziata, i motivi che non hanno permesso la contestazione ai sensi dell’art.201 C.d.S. e dell’art.384 Reg.Esec. C.d.S. .
Peraltro, come già evidenziato con la circolare n.300/A/24850/144/5/20/3 del 12.12.2000, fuori dell’ambito operativo della disposizione del citato articolo 4, per l’indubbia portata deterrente che assume la contestazione immediata e per la concreta possibilità di applicare le eventuali misure personali a carico del conducente (sanzioni accessorie e, prossimamente, decurtazione del punteggio ai fini della revisione della patente a punti), appare sempre opportuno procedere alla contestazione immediata degli illeciti stradali, con l’impiego articolato di più unità operative se necessario, nel rispetto della prioritaria esigenza della salvaguardia dell’incolumità degli operatori e dei trasgressori.
L’articolo 4, comma 1, prevede la possibilità di utilizzazione sia di dispositivi di controllo che di mezzi tecnici di controllo.
I dispositivi di controllo si identificano con gli strumenti tecnici costruiti specificamente per realizzare l’accertamento di violazioni (quali, a titolo esemplificativo, i misuratori di velocità), mentre i mezzi tecnici di controllo sono costituiti, più genericamente, da tutti gli apparecchi che consentono di controllare il traffico a distanza (videocamere, sistemi digitali di rilevamento del passaggio, ecc.).
La norma, in linea con le disposizioni dell’art. 45, c. 6, C.d.S., prescrive che i dispositivi di controllo che possono essere utilizzati per l’accertamento automatico delle violazioni, cioè per compiere l’operazione di rilevamento della violazione senza richiedere la presenza o l’intervento diretto degli operatori di polizia stradale, devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La disposizione è, peraltro, in armonia con l’art. 345 Reg.Esec. C.d.S., che prevede che tutti i dispositivi destinati a controllare la velocità dei veicoli devono essere approvati od omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Riguardo ai mezzi tecnici di controllo del traffico, che richiedono l’intervento a distanza di un operatore al fine di rilevare un’infrazione (ad esempio, videocamere a circuito chiuso), si evince che i medesimi possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni di cui all’art. 148 C.d.S. senza necessità di preventiva approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purché siano sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale che, a distanza, effettuano il monitoraggio del traffico in tempo reale. Se sono utilizzati anche per la misurazione della velocità, tuttavia, devono essere approvati ovvero omologati secondo le disposizioni del richiamato art. 345 Reg.Esec. C.d.S
I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo remoto possono essere sia di tipo mobile, per consentire un’utilizzazione più flessibile sul territorio, sia di tipo fisso, installati permanentemente in postazioni appositamente allestite per garantire un controllo sistematico e continuativo di tratti di strada caratterizzati da punti singolari ovvero ad elevata sinistrosità.
I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo devono essere in grado di documentare la violazione e consentirne la visione successiva, nel rispetto delle norme sulla riservatezza personale di cui alla legge 675/96.
Il riferimento alle previsioni della citata norma, che assicura la doverosa considerazione dei diritti della personalità, impone l’adozione di alcune cautele che, sia pure con riferimento agli analoghi dispositivi di controllo remoto degli accessi ai centri storici, sono stati oggetto di esame e di parere da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, è necessario che:
- gli apparecchi o i mezzi tecnici di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione;
- salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano utilizzate solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali indicati dall’articolo 4;
- la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata solo in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone per essere resa disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico;
- le risultanze fotografiche o le riprese video siano rese disponibili e siano trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati, ai sensi e con i compiti indicati dall’articolo 8 della L. 675/96;
- le immagini siano conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle sanzioni e alla definizione dell’eventuale contenzioso;
- nella conservazione delle risultanze fotografiche o video, siano adottati tutti gli accorgimenti di sicurezza necessari affinché sia evitato l’accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate.
Occorre inoltre precisare che la vigente normativa in materia di riservatezza personale rende obbligatoria l’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali alle immagini (quali quelle registrate nei controlli con riprese video), qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta (attraverso, cioè, il collegamento con altre informazioni, quali quelle degli archivi del Pubblico Registro Automobilistico o del Dipartimento del Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Pertanto, le prescrizioni sopra richiamate non operano quando i sistemi di ripresa video utilizzati e le relative registrazioni effettuate, per la distanza, per l’ampiezza dell’angolo visuale, per la qualità degli strumenti ovvero per altre cause contingenti, non contengano dati identificativi dei veicoli.
Per garantire le cennate esigenze di riservatezza personale, le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti contestati non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione.
Tuttavia, poiché l’intestatario del veicolo ha un legittimo interesse a conoscere l’effettivo autore della violazione e, pertanto, ad ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione fotografica o video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale nel rispetto delle norme sull’accesso ai dati personali trattati previste dalla L. 675/96.
L’articolo 4, comma 1, restringe la possibilità di utilizzazione o di installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo remoto agli organi di polizia stradale indicati nel comma 1 dell’articolo 12 del codice della strada.
Tuttavia, la norma lascia impregiudicata, per i restanti organi di polizia stradale richiamati ai commi 2 e 3 dell’articolo 12, la facoltà di utilizzare dispositivi di controllo finalizzati all’accertamento diretto delle violazioni, procedendo alla prescritta contestazione immediata delle stesse.
L’art. 4, comma 1, prevede altresì che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico possano essere sempre utilizzati per l’accertamento delle violazioni, di cui agli artt.142 e 148 C.d.S., commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sulla base del presupposto dell’oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale in tale contesto ambientale.
Su queste tipologie di strade, perciò, l’utilizzazione o l’installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento è ammessa senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata.
Su tutte le altre strade, cioè su quelle classificate dall’art.2 C.d.S. come extraurbane secondarie ovvero urbane di scorrimento, per l’utilizzazione o l’installazione dei predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo è necessaria una preventiva valutazione da parte del prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni che legittimano l’impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata delle violazioni sancito dall’art.200 C.d.S. .
Le strade urbane di quartiere e le strade locali, classificate dall’art.2 C.d.S come di tipo E ed F, restano escluse dall’ambito di applicazione della norma in esame in quanto tali arterie presentano caratteristiche strutturali e limitazioni di velocità, che consentono sempre l’intervento diretto degli organi di polizia stradale e la contestazione immediata delle violazioni.
Per le strade di tipo C e D, il prefetto, con proprio decreto, individua i tratti sui quali è consentito installare i predetti dispositivi e mezzi tecnici di controllo, sulla base dei criteri indicati dal comma 2 dell’articolo 4.
Con circolare n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 3.10.2002 sono stati indicati i parametri che sono alla base del decreto.
In particolare, l’intero procedimento istruttorio viene avviato da un’istanza dell’organo di polizia stradale che, a seguito di una ricognizione delle strade in cui, sulla base della attuale programmazione dei servizi di vigilanza stradale, vengono utilizzati i dispositivi di controllo della velocità, metta in evidenza:
- la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell’ultimo quinquennio nel tratto di strada o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all’inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;
- le caratteristiche del traffico che vi si svolge in relazione sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l’arteria stradale;
- le valutazioni dell’organo di polizia stradale in ordine alle difficoltà operative per procedere con gli ordinari moduli operativi di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell’area segnalata.
In questa fase di prima applicazione della legge, l’istruttoria di cui al comma 2 del citato articolo 4, dovrà concludersi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (cioè entro il 5 novembre 2002).
7. Informazione all’utenza
Il primo comma dell’articolo 4 prescrive che l’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada.
La norma, utilizzando il termine “informazione” e non facendo alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento o alla collocazione di un segnale stradale previsto dal codice della strada, ha inteso stabilire che l’avviso della presenza o dell’utilizzazione dei dispositivi può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile e cioè, a titolo esemplificativo, attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all’utenza, annunci radiofonici o da parte dei mass-media, ecc.
In mancanza di tali strumenti di comunicazione, l’informazione può essere fornita anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, che potranno essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo.
Gli Uffici Territoriali del Governo sono pregati di estendere il contenuto della presente ai Comandi ed agli Uffici di Polizia Municipale.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA