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Giurisprudenza

da il Centauro n.138
 

Una sentenza rischiosa per la tenuta della legalità
Cassazione: “Minacciare un vigile per una multa? Certe volte si può”

Possono esserci contingenze prioritarie che prevalgano su ogni altra esigenza Bene.
Ma ora chi deciderà quali sono di volta in volta le esigenze prioritarie?

Assolto un medico che aveva parcheggiato in divieto di sosta dopo essere stato chiamato per una visita urgente

 

(ASAPS) Per noi che ci occupiamo da molti anni di sicurezza stradale, per noi che abbiamo “inventato” un osservatorio - Sbirri pikkiati - dove raccogliamo ogni giorno, settimana e mese i dati delle aggressioni fisiche, sempre più numerose, alle divise che oparano su strada, la sentenza della Cassazione che assolve e giustifica un automobilista che manda a quel paese e minaccia un agente della Polizia Locale che svolge solo il suo lavoro, è un pugno nello stomaco. Ma non tanto per la tutela d’ufficio delle divise. Ma per l’ennesimo schiaffo che viene dato alla credibilità e dignità di chi tutela lo Stato e la legge. Immaginiamo già la sottile soddisfazione di chi non aspetterà altro che l’occasione per sperimentare dal vivo la possibilità offerta da questa “innovativa” sentenza per aggredire e offendere il poliziotto di turno che osa applicare la norma.
In sostanza la Cassazione ci ha detto che ci sono casi in cui, dopo una contravvenzione, si può mandare il vigile ‘a quel paese’. O addirittura minacciarlo. La legittimazione arriva dalla Suprema Corte che, però, precisa: il comportamento dell’automobilista può essere perdonato quando la multa sia stata fatta ad una persona che abbia «contingenze prioritarie che prevalgano su ogni altra esigenza». Ecco perchè la Sesta sezione penale - sentenza 1997 - ha annullato una doppia condanna per il reato di minaccia a un medico catanese, Antonio C. che venne multato dalla polizia municipale per un’auto in divieto di sosta con rimozione forzata. Il medico, chiamato per una visita cardiologica urgente, aveva lasciato la macchina in divieto e, vedendo i vigili elevargli la contravvenzione, si era rivolto loro dicendo: «Fatemi la contravvenzione e io vi farò vedere l’inferno». Una minaccia da condannare sia per il Tribunale che per la Corte d’appello di Catania (maggio 2008). La difesa di Antonio C. ha fatto ricorso con successo in Cassazione sostenendo che in questo caso doveva scattare «l’esimente dell’adempimento del dovere» non escludibile «in ragione dello scarso livello di sensibilità dimostrato verso la difficile opera di controllo del traffico e delle esigenze della collettività».
Gli ermellini, contrariamente alle richieste della pubblica accusa, hanno accolto il ricorso del medico e hanno evidenziato che il medico. «reagì all’operato dei vigili con l’atteggiamento di chi ritiene che il proprio compito contingente sia prioritario e prevalga su ogni altra esigenza e, in tale ottica, pretende che chiunque comprenda e condivida tale valutazione». Quando, dunque, i vigili, «deludendo tale aspettativa - dice la Cassazione -, insistettero nel loro atteggiamento, anche per i problemi che la macchina in divieto causava alla circolazione, gli venne naturale reagire con una frase che, al di là del suo obiettivo contenuto minatorio, voleva sostanzialmente esprimere, nella sua stessa enfasi, solo un’esasperata protesta verso quella che gli appariva come un’importuna e ottusa interferenza nell’urgente compito del suo dovere professionale e, non era, quindi, soggettivamente caratterizzata da reale volontà di coartazione». Da qui l’annullamento della sentenza di condanna «perché il fatto non costituisce reato».
Bene ne prendiamo atto. Ora però qualcuno ci dovrà spiegare (e possibilmente elencare) quali sono le «contingenze prioritarie che prevalgano su ogni altra esigenza». Perché, è ovvio, ognuno avrà le proprie. L’idraulico che interviene per una fuga d’acqua. L’insegnante che farà tardi a scuola. La mamma che accompagna il bambino. Il contadino che deve dare il fieno alla vacca.
Eravamo abituati a vedere l’annullamento di multe con motivazioni assurde, risibili e a volte inesistenti, aravamo abituatì ad interrogatori con domande a tiro incrociato fatte da alcuni giudici di pace e avvocati, per demolire quei pezzi di carta che si chiamano verbali e umiliare gli estensori in divisa che avevano scritto cose che la legge in questi casi dovrebbe tutelare fino a querela di falso, ma che hanno perso ogni peso di attestazione con fede privilegiata. Eravamo abituati alle reazioni scomposte e spesso violente di alcuni conducenti al momento del controllo. Ma che arrivasse una sentenza che stabilisce la possibilità di mandare a quel paese o addirittura minacciare impunemente un agente, ci aravamo lontani.
Ci vien da pensare allora che anche altri pubblici ufficiali, anche in un’aula di giustizia, possano essere mandati a quel paese, ovviamente solo nei casi di «contingenze prioritarie che prevalgano su ogni altra esigenza ».
Ma qualcuno si sta rendendo conto che certe decisioni non demoliscono solo il ruolo di chi rappresenta la legge con una divisa (quello è ormai ad una quota molto prossima allo zero), ma demoliscono il concetto di legalità in senso formale e sostanziale. Quindi contribuiscono alla graduale demolizione del principio di convivenza civile su cui si basa la Stato, che comprende anche i giudici. Questo, ovviamente, lo diciamo così, solo per «contingenze prioritarie che prevalgano su ogni altra esigenza ». (ASAPS)


 

Verona
“Offendere un vigile è ancora un reato” MULTE...PERICOLOSE. Attacco verbale sul sagrato
di Sant’Anastasia
Cittadino maleducato si fa forte di una sentenza di Cassazione: denunciato
Altamura spiega perché

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“Ma vaffan... che tanto adesso posso dirtelo, non è reato”. È così che si sono sentiti apostrofare  alcuni vigili che erano sul sagrato della chiesa di Sant’Anastasia a verbalizzare multe per divieto di sosta. Un trentaduenne arrivato sul sagrato dove aveva parcheggiato in divieto, s’è poi rifiutato di fornire le proprie generalità, e ha insistito nell’offendere i vigili: “Siete qui a rubare i nostri soldi. Tornatevene in terronia, ladri di denaro», e altre amenità. Dopo l’automobilista multato, anche la moglie non ha esitato a offendere e minacciare: “Le generalità? ricavatele dalla targa. Poi vi facciamo vedere noi». Tanta maleducazione e insolenza grazie alla pubblicizzazione che un medico è stato assolto in Cassazione (dopo la condanna in primo e secondo grado) perchè aveva risposto male ai vigili urbani che lo multavano e lui aveva fretta di andare a visitare un paziente malato: «Multatemi pure, poi io vi farò vedere l’inferno”, era sbottato il cardiologo. “Credo che certe notizie andrebbero rese note con maggiore approfondimento”, spiega il comandante della polizia locale Luigi Altamura, “perchè se passa il messaggio che offendere un vigile urbano non è reato, sono poi i cittadini maleducati a farne le spese. Perchè non è questo che la Cassazione ha sostenuto. Anche se spero che a camere riunite sia costretta a rimangiarsi tutto», dice il comandante. “Offendere un pubblico ufficiale è reato, minacciarlo è reato. Non fornire le proprie generalità è reato.  Ho tenuto un incontro con i mei ufficiali. Ho ribadito loro la necessità di mantenere la calma e di continuare a fare il loro lavoro con serietà come fanno sempre. Noi continueremo a segnalare all’autorità giudiziaria i comportamenti illeciti. Sarà poi l’autorità giudiziaria a decidere. Provocatoriamente mi piacerebbe un giorno togliere tutti gli agenti dalla strada per vedere il caos che regnerebbe. Sarei proprio curioso di vedere come sarebbe quella giornata. È frustrante lavorare per il bene della collettività, per rendere la vita migliore di tutti facendo rispettare la legge e poi sentirsi apostrofare così da un cittadino che tra l’altro aveva torto perchè la sua auto era in divieto di sosta e che si faceva forte di una sentenza mal interpretata”, aggiunge Altamura, “avrei voluto vedere come avrebbe sentenziato la Cassazione se il soggetto fosse stato un carabiniere o un poliziotto”. Polizia municipale sempre nel mirino. Un servizio del Tg2  ha catalogato Verona tra le città in cui si staccano più multe, assieme a Salerno: «È vero che abbiamo inserito in bilancio tre milioni di euro in più rispetto al 2009”, spiega Altamura, “ma perchè speriamo di recuperare i soldi di quelle multe che non sono ancora state pagate. Le notizie bisognerebbe darle come sono, non interpretarle come fa comodo secondo l’amministrazione che si vuole attaccare”.
di Alessandra Vaccari
da L’Arena


 

Consiglio di Stato

L’obiettore di coscienza non può fare il vigile


Da Palazzo spada cambio di rotta sugli obiettori di coscienza. Non possono fare i vigili urbani “in presenza di un regolamento comunale che imponga come normale il servizio armato degli addetti di polizia municipale”.
Lo ha sancito il Consiglio di stato che, con la decisione n. 38997 del 29 dicembre 2009, ha respinto il ricorso di un obiettore di coscienza (che aveva chiesto cioè il servizio civile alternativo in luogo di quello militare) che, pur vincitore del posto da vigile urbano nel comune di Novi Velia, non aveva mai potuto prendere servizio. Infatti la seconda classificata al concorso aveva impugnato la graduatoria sostenendo che l’uomo era stato un obiettore di coscienza. Questa tesi è stata accolta dal Consiglio di Stato che, in fondo alle motivazioni ha affermato che “in presenza di un regolamento comunale che imponga come normale il servizio armato degli addetti alla polizia municipale, l’obiettore di coscienza incorre nella preclusione di cui all’art. 15 della legge n. 230 del 1998”.
Insomma, dopo aver esaminato le norme in materia i giudici di Palazzo spada hanno motivato che, “pur rientrando nella discrezionalità dell’Ente locale l’individuazione dei servizi di polizia municipale che vanno svolti in forma armata, vi è un obbligo per tutti gli addetti in possesso della qualifica di pubblica sicurezza di portare le armi in dotazione durante l’espletamento del servizio allorché il Prefetto ne faccia motivata richiesta.” Non solo. “Ne consegue che, dovendo il vigile-agente di pubblica sicurezza. portare le armi ove addetto a servizi da svolgere in forma armata, per specifica deliberazione comunale o per esplicita richiesta del prefetto, non può acquisire detta qualifica il soggetto in capo al quale sussiste, in base agli artt. 9 L. n. 772/72 e 15 L. n. 230/98, una totale e permanente preclusione all’utilizzo delle armi,” come l’obiettore di coscienza.


Massimario di Legittimità

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata.
In tema di violazioni amministrative previste dal codice della strada, essendo insindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio che la P.A. appronta per la prevenzione e l’accertamento delle infrazioni, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l’indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, comporta ipso facto la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall’amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio. (Nella fattispecie la Corte ha cassato la sentenza del giudice di pace, ritenendo idonea la spiegazione, fornita dall’Autorità Amm.va per giustificare la contestazione differita, consistente nell’esigenza di non interrompere la continuità del servizio).
(Cass. Civ., Sez. II, 10 luglio 2008, n. 19032) [RIV-0909P754]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata.
In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada l’espressa previsione contenuta nell’art. 201, comma 1-bis, codice della strada, così come introdotto dall’art. 4 D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003. n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti dall’art, 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette «porte telematiche»). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore della lett. g) del comma 1bis dell’art. 201 c.s., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato. (Cass. Civ., Sez. II, 15 ottobre 2008, n. 25180) [RIV-0909P754]

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Opposizione - Violazioni del codice della strada.
In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all’art. 202 cod. str., non influenza l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l’opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un’incompatibilità (oltre che un’implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L’interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un’infrazione al codice della strada, aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio) (Cass. Civ., Sez. Un., 29 luglio 2008, a. 20544) [RIV-0909P54]

Falsità in atti – In atti pubblici – Falsità materiale – Formazione di un falso processo verbale di rinvenimento di autovettura rubata.
Integra l’ipotesi di un falso processo verbale di rinvenimento di un’automobile, oggetto di pregressa denuncia di furto, da parte di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni di accertamento. (Cass. Pen., Sez. I, 21 ottobre 2008, n. 39292) [RIV-0909P54]

Limiti alla circolazione – Utilizzo indebito delle corsie preferenziali – Modalità di accertamento.
In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada, l’espressa previsione contenuta nell’art. 201, comma 1 bis, codice della strada, così come introdotto dall’art. 4 D.L. 27 giugno 2003 n. 151, conv. in legge 1 agosto 2003, n. 214, che ha assoggettato ad identica disciplina, ai fini dell’esonero dall’obbligo di contestazione immediata, sia l’accesso alle zone a traffico limitato sia la circolazione sulle corsie riservate, ha l’effetto di rendere possibile, dal momento in cui tale norma è entrata in vigore, l’utilizzo dei dispositivi previsti dall’art. 17, comma 133 bis legge n. 127 del 1997 (cosiddette «porte telematiche»). Tali dispositivi, anche se installati in conformità di specifiche autorizzazioni ministeriali precedenti l’entrata in vigore della lett. g) del comma 1 bis dell’art. 201 cod. str., consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato.
(Cass. Civ., Sez. II, 15 ottobre 2008, n. 25l80) [RIV-0909P755]

Limiti alla circolazione - Zone a traffico limitato - Autovetture a noleggio con autista.
In tema dì infrazioni al codice della strada, deve ritenersi legittima ex artt. 5e 11 della legge n. 21 del 1992 (cd legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea), l’ordinanza comunale che impone, alle autovetture a noleggio con autista, il preventivo rilascio di un apparecchio telematico (telepass) a pagamento per l’accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) ed alle corsie preferenziali. Ne consegue che in difetto dell’autorizzazione comunale, trova applicazione anche nei confronti di chi per motivi di lavoro deve utilizzare le zone a traffico limitato e le corsie preferenziali, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 del codice della strada, senza che possa configurarsi alcuna violazione dei principi costituzionali in materia di lavoro stabiliti dall’art. 23 Cost. (Cass. Civ., Sez. II, 10 ottobre 2008, n. 24942) [RIV-0909P755]

Norme di comportamento in genere - Obblighi verso funzionari ufficiali e agenti - Inottemperanza all’alt del conducente di veicolo.
L’inottemperanza del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 92, comma primo, c.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 c.p., stante l’operatività del principio di specialità di cui all’art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa. (Cass. Pen., Sez. I, 25 settembre 2008, n. 36736 ) [RIV-0909P756]




 


a cura di Franco Corvino

Giovedì, 27 Maggio 2010
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