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Circolari 06/09/2002

Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO DELLA P.S.

CIRCOLARE N.300/A/1/54622/103/8/2 Roma, 23 agosto 2002 Articolo 153 del D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni - Uso dei proiettori anabba- glianti durante le ore diurne al di fuori di situazioni di scar- sa visibilità - Chiarimenti operativi sull’applicazione delle sanzioni per uso improprio dei dispositivi.

CASSETTO: CIRCOLARI // FILE:USO FARI  // WEB: 0012

Ministero dell’Interno

DIPARTIMENTO DELLA P.S.

DIREZIONE CENTRALE

PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL’IMMIGRAZIONE
 



N.300/A/1/54622/103/8/2                             Roma, 23 agosto 2002

 

OGGETTO: Articolo 153  del D.Leg.vo 30.4.1992,  n. 285 e  successive

                modificazioni  ed  integrazioni - Uso  dei proiettori anabba-

                glianti durante le ore diurne al di fuori di situazioni di scar-

                sa visibilità - Chiarimenti  operativi  sull’applicazione  delle

                sanzioni per uso improprio dei dispositivi.

 

 

INDIRIZZI... omessi

 


 

Con l’entrata in vigore delle disposizioni correttive del Codice della Strada, introdotte dal decreto legge 20 giugno 2002 n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alla possibilità di utilizzare i proiettori anabbaglianti durante la marcia in situazioni diverse da quelle espressamente richiamate dagli articoli 152 ed 153 dello stesso Codice; in particolare, dubbi interpretativi sono emersi sulla possibilità di configurare l’impiego dei proiettori anabbaglianti nei casi in cui non esiste un preciso obbligo di tenerli accesi come un uso improprio dei dispositivi di illuminazione sanzionato dal comma 11 dell’articolo 153 del Codice della Strada.

Per fugare questi dubbi e garantire un indirizzo uniforme che salvaguardi l’univocità di applicazione delle richiamate norme e che tenga conto di un’interpretazione evolutiva delle norme stesse, si ritiene necessario intervenire sull’argomento fornendo i seguenti chiarimenti.

L’introduzione dell’obbligo di tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno, anche al di fuori di situazioni di scarsa visibilità, durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, ovvero, per ciclomotori e motocicli, in ogni condizione di marcia, previsto dall’articolo 2 del citato decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, ha modificato in modo significativo l’assetto normativo della materia ed in particolare delle disposizioni degli articoli 152 e 153 del Codice della Strada.

Le nuove norme, infatti, hanno introdotto nel nostro ordinamento il principio secondo cui l’uso dei proiettori anabbaglianti di giorno, in assenza di situazioni di scarsa visibilità, contribuisce in modo significativo al miglioramento dei livelli di sicurezza stradale.

Alla luce di questo principio, la norma del comma 11 dell’articolo 153 del Codice della Strada, deve essere riletta e diversamente interpretata; infatti, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa per chiunque fa un uso improprio dei dispositivi di illuminazione visiva non intende più riferirsi a qualsiasi utilizzazione che avvenga al di fuori dei casi indicati dagli articoli 152 e 153 ma vuole limitarsi a punire solo quei casi in cui l’utilizzazione stessa, non espressamente richiesta o vietata, rappresenti motivo di reale pregiudizio per la sicurezza degli utenti della strada.

Sulla base dell’interpretazione evolutiva richiamata, perciò, l’utilizzo dei proiettori anabbaglianti di giorno, al di fuori dei casi di scarsa visibilità o di quelli previsti dai commi 1bis e 1ter dell’articolo 152, non essendo espressamente vietato - come invece accade per i proiettori abbaglianti secondo le disposizioni del comma 2 dell’articolo 153 - è da ritenersi lecito perché costituisce misura supplementare di sicurezza attiva per la circolazione.

L’accensione di tutti gli altri dispositivi luminosi, quali i proiettori fendinebbia, le luci posteriori per nebbia o la segnalazione luminosa di pericolo, non rientrando nell’ambito dell’interpretazione evolutiva introdotta dalla citata norma del D.L. 121/2002, continua ad essere, invece, vietata al di fuori dei casi espressamente richiamati dall’articolo 153.

Le conclusioni esposte appaino altresì suffragate dal precedente intervento correttivo operato con il D.L.vo 10.9.1993 n. 360, il quale, modificando l’originaria formulazione del 2° comma dell’articolo 153 del Nuovo Codice della Strada, aveva già soppresso il divieto di utilizzo dei proiettori anabbaglianti al di fuori dei casi espressamente indicati.

Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di estendere il contenuto della presente ai Comandi ed agli Uffici di Polizia Municipale.

 

                                                                 IL DIRETTORE CENTRALE

                                                                               Pansa

 

Venerdì, 06 Settembre 2002
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