Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL’IMMIGRAZIONE
N.300/A/1/54622/103/8/2 Roma, 23 agosto 2002
OGGETTO: Articolo 153 del D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e
successive
modificazioni ed integrazioni - Uso dei proiettori anabba-
glianti durante le ore diurne al di fuori di situazioni di scar-
sa visibilità - Chiarimenti operativi sull’applicazione
delle
sanzioni per uso improprio dei dispositivi.
INDIRIZZI... omessi
Con l’entrata in vigore delle disposizioni correttive
del Codice della Strada, introdotte dal decreto legge 20 giugno 2002 n. 121,
come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, sono
pervenuti numerosi quesiti in ordine alla possibilità di utilizzare i
proiettori anabbaglianti durante la marcia in situazioni diverse da quelle
espressamente richiamate dagli articoli 152 ed 153 dello stesso Codice; in
particolare, dubbi interpretativi sono emersi sulla possibilità di
configurare l’impiego dei proiettori anabbaglianti nei casi in cui non
esiste un preciso obbligo di tenerli accesi come un uso improprio dei
dispositivi di illuminazione sanzionato dal comma 11 dell’articolo 153 del
Codice della Strada.
Per fugare questi dubbi e garantire un indirizzo
uniforme che salvaguardi l’univocità di applicazione delle richiamate norme
e che tenga conto di un’interpretazione evolutiva delle norme stesse, si
ritiene necessario intervenire sull’argomento fornendo i seguenti
chiarimenti.
L’introduzione dell’obbligo di tenere accesi i
proiettori anabbaglianti di giorno, anche al di fuori di situazioni di
scarsa visibilità, durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali, ovvero, per ciclomotori e motocicli, in ogni
condizione di marcia, previsto dall’articolo 2 del citato decreto legge 20
giugno 2002, n. 121, ha modificato in modo significativo l’assetto normativo
della materia ed in particolare delle disposizioni degli articoli 152 e 153
del Codice della Strada.
Le nuove norme, infatti, hanno introdotto nel nostro
ordinamento il principio secondo cui l’uso dei proiettori anabbaglianti di
giorno, in assenza di situazioni di scarsa visibilità, contribuisce in modo
significativo al miglioramento dei livelli di sicurezza stradale.
Alla luce di questo principio, la norma del comma 11
dell’articolo 153 del Codice della Strada, deve essere riletta e
diversamente interpretata; infatti, prevedendo l’applicazione di una
sanzione amministrativa per chiunque fa un uso improprio dei
dispositivi di illuminazione visiva non intende più riferirsi a qualsiasi
utilizzazione che avvenga al di fuori dei casi indicati dagli articoli 152 e
153 ma vuole limitarsi a punire solo quei casi in cui l’utilizzazione
stessa, non espressamente richiesta o vietata, rappresenti motivo di reale
pregiudizio per la sicurezza degli utenti della strada.
Sulla base dell’interpretazione evolutiva richiamata,
perciò, l’utilizzo dei proiettori anabbaglianti di giorno, al di fuori dei
casi di scarsa visibilità o di quelli previsti dai commi 1bis e 1ter
dell’articolo 152, non essendo espressamente vietato - come invece accade
per i proiettori abbaglianti secondo le disposizioni del comma 2
dell’articolo 153 - è da ritenersi lecito perché costituisce misura
supplementare di sicurezza attiva per la circolazione.
L’accensione di tutti gli altri dispositivi luminosi,
quali i proiettori fendinebbia, le luci posteriori per nebbia o la
segnalazione luminosa di pericolo, non rientrando nell’ambito
dell’interpretazione evolutiva introdotta dalla citata norma del D.L.
121/2002, continua ad essere, invece, vietata al di fuori dei casi
espressamente richiamati dall’articolo 153.
Le conclusioni esposte appaino altresì suffragate dal
precedente intervento correttivo operato con il D.L.vo 10.9.1993 n. 360, il
quale, modificando l’originaria formulazione del 2° comma dell’articolo 153
del Nuovo Codice della Strada, aveva già soppresso il divieto di utilizzo
dei proiettori anabbaglianti al di fuori dei casi espressamente indicati.
Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per
conoscenza, sono pregati di estendere il contenuto della presente ai Comandi
ed agli Uffici di Polizia Municipale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa
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