MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. 1823/M360 Roma, 14 maggio 2002
OGGETTO: Applicazione di tende parasole per autocaravan.
Diversi Uffici Provinciali hanno segnalato insistenti richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell’art. 78 del codice della strada, per l’applicazione di tende parasole lateralmente agli autocaravan , ad un’altezza da terra superiore a 2,00 m. In merito si osserva quanto segue. L’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla direttiva quadro 98/14/CE del 6 febbraio 1998, recepita con decreto ministeriale del 4 agosto 1998. Tale direttiva, all’appendice 1, dell’allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie per gli autocaravan, la direttiva 74/483/CEE, concernente le sporgenze esterne dei veicoli a motore, che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterne dei veicoli al di sopra di 2,00 m di altezza. In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad un’altezza superiore a 2,00 m., devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada, sono responsabili il conducente e il proprietario del veicolo. Per quanto sopra, non ricorre l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.
IL DIRETTORE GENERALE dott. Giorgio Berruti
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