Con riferimento a quanto rubricato dall’articolo 9, comma 1, del reg. UE 561/06, quando si parla di interruzione del riposo giornaliero regolare, e nei termini in esso indicati, l’effettuazioni di altre attività sono intese anche guida del veicolo, in sostanza, la breve movimentazione del veicolo per sopravvenute esigenze operative, azzera il riposo giornaliero già in gran parte effettuato?
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*** (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che il riposo giornaliero non deve essere interrotto neanche da brevi movimentazioni del veicolo.(ASAPS) |
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