MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione E della sicurezza del trasporto terrestre |
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Prot. n. 1539/M340 Roma, 23 aprile 2002
OGGETTO: Conversione di patenti di guida. REPUBBLICA DI COREA.
Il Ministero degli affari esteri ha comunicato in data 16.4.2002, che l’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea in materia di conversione di patenti di guida entrerà in vigore il 4.5.2002. Pertanto gli Uffici Provinciali della M.C.T.C. in indirizzo possono accettare domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto con decorrenza immediata e potranno rilasciare, per conversione, le patenti italiane a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo. La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla Tabella di equipollenza (allegato 2 dell’accordo), che stabilisce la corrispondenza fra le categorie di patenti sudcoreane e le categorie di patenti italiane. Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la fotocopia del fac-simile della patente attualmente rilasciata nella Repubblica di Corea con la relativa traduzione (all. 2 e 3), nonché le fotocopia dei fac-simile di documenti sudcoreani precedentemente rilasciati e tutt’ora in vigore (All. 4,5, 6) secondo quanto indicato all’allegato 3 dell’accordo. Si fa presente che le patenti sudcoreane sono sempre compilate con caratteri latini; pertanto si ritiene necessario richiedere sempre, per ogni singola operazione di conversione, la traduzione ufficiale del documento estero da convertire (cfr. art. 9 dell’accordo), al fine di poter compilare correttamente quello italiano da rilasciare. Inoltre si è rilevato che le patenti sudcoreane riportano due date in corrispondenza della dicitura “Data del prossimo esame di qualificazione”. In proposito le competenti Autorità estere hanno specificato che la data di scadenza del documento, fra le due indicate, è la seconda (ultima). Le patenti sudcoreane convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all’indirizzo di seguito indicato, comunicato dal Ministero degli affari esteri:
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI COREA VIA BARNABA ORIANI N. 30 00197 ROMA
Si tratta dell’unica rappresentanza diplomatica della Repubblica di Corea presente in Italia e competente per l’intero territorio nazionale. Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l’autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all’art. 9 dell’Accordo. Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell’Accordo). Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti sudcoreane conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall’art. 6 dell’accordo.
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Si trasmette l’elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in equipollenti documenti italiani
IL CAPO DIPARTIMENTO dott. ing. Amedeo Fumero
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Allegato alla circolare prot. n. 1539/M340 del 23.4.2002 |
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Algeria Austria Belgio Croazia Danimarca Filippine Finlandia Francia Germania Gran Bretagna Grecia |
Irlanda Islanda Libano Liechtenstein Lussemburgo Macedonia Malta Marocco Norvegia Paesi Bassi Polonia |
Portogallo Principato di Monaco Repubblica di Corea San Marino Spagna Sri-Lanka Svezia Svizzera Turchia Ungheria
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Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti che possono essere convertite solo per alcune categorie di conducenti |
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Canada Cile Stati Uniti Zambia |
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