Spettabile Redazione, gli autotreni e gli autoarticolati polacchi e romeni non hanno istallato sul rimorchio/semirimorchio la targa ripetitrice: è possibile sanzionare con l’articolo 00 CdS "mancanza di targa ripetitrice". email-Torino *** (ASAPS) Nella circolazione internazionale, che si verifica quando un veicolo circola in uno stato diverso da quello di immatricolazione, nella parte posteriore vi è obbligo di presenza della targa del rimorchio ma non di quella ripetitrice della motrice come avviene invece per i veicoli immatricolati in Italia in circolazione nazionale. Peraltro, anche nel nostro ordinamento, con la legge 120/2010, è stato eliminato l’obbligo della targa ripetitrice sui rimorchi e semirimorchi, ancora da disciplinare con l’emanazione di appositi Decreti Ministeriali, fatta esclusione per i carrelli appendice, per i quali tale obbligo permane. Nel caso indicato nel quesito, quindi, non sono applicabili sanzioni, a condizione sia presente nella parte posteriore almeno la targa del rimorchio. (ASAPS)
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