Prot. N. 2919/M 366 Roma, 9 ottobre 2001
OGGETTO: Revisione degli autoveicoli a
seguito di ritiro della carta di circolazione per omessa
revisione.
Com’è noto, l’articolo 80, comma 14,
del Codice della strada prevede, in caso di omessa revisione, il ritiro della
carta di circolazione.
Ai sensi dell’art. 216
del medesimo codice, il documento ritirato viene inviato all’Ufficio
provinciale della Motorizzazione che verifica, in sede di revisione, la
permanenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale.
Con circolare 3/98
del 7 gennaio 1998, al punto 6-bis, così come integrato dalla circolare 20
gennaio 1998 prot. N. 62/FP – DC IV n. B013, sulla base di una interpretazione
estensiva della citata normativa, è stata prevista la possibilità che le
operazioni di revisione, nei casi previsti dal citato comma 14 dell’articolo
80, siano svolte anche presso le imprese di autoriparazione, in possesso della
prescritta autorizzazione, mediante esibizione della copia fotostatica della
carta di circolazione acquisita presso l’ufficio provinciale al quale è stata
inviata dagli organi accertatori.
Nel corso
dell’applicazione della procedura appena descritta si è avuto modo di
constatare che gli adempimenti previsti nelle suddette disposizioni non sono
applicati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Ciò posto,
poiché tale difformità di comportamento alimenta nell’utenza atteggiamenti
di incertezza e disorientamento, s’impone un’applicazione letterale del
codice della strada.
Si dispone
pertanto che, a decorrere dal 2 gennaio 2002, le operazioni di revisione
conseguenti al ritiro della carta di circolazione per violazione del più volte
citato comma 14, siano effettuate esclusivamente degli Uffici provinciali del
Dipartimento dei trasporti terrestri.
A decorrere dalla
medesima data sono abrogati il punto 6-bis della circolare 3/98 del 7 gennaio
1998 e la circolare 62/FP B013 del 20 gennaio 1998.
IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI GESTIONE
dott. ing. Ciro Esposito
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