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Circolari 26/10/2001

CIRCOLARE MCTC N.2119/M 366 DEL 09.10.2001

Revisione degli autoveicoli a seguito di ritiro della carta di circolazione per omessa revisione.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
MOT3

Prot. N. 2919/M 366    Roma, 9 ottobre 2001

 

OGGETTO: Revisione degli autoveicoli a seguito di ritiro della carta di circolazione per omessa
                   revisione. 

    

 Com’è noto, l’articolo 80, comma 14, del Codice della strada prevede, in caso di omessa revisione, il ritiro della carta di circolazione.
           Ai sensi dell’art. 216 del medesimo codice, il documento ritirato viene inviato all’Ufficio provinciale della Motorizzazione che verifica, in sede di revisione, la permanenza nel veicolo dei requisiti di sicurezza per la circolazione stradale.
            Con circolare 3/98 del 7 gennaio 1998, al punto 6-bis, così come integrato dalla circolare 20 gennaio 1998 prot. N. 62/FP – DC IV n. B013, sulla base di una interpretazione estensiva della citata normativa, è stata prevista la possibilità che le operazioni di revisione, nei casi previsti dal citato comma 14 dell’articolo 80, siano svolte anche presso le imprese di autoriparazione, in possesso della prescritta autorizzazione, mediante esibizione della copia fotostatica della carta di circolazione acquisita presso l’ufficio provinciale al quale è stata inviata dagli organi accertatori.
            Nel corso dell’applicazione della procedura appena descritta si è avuto modo di constatare che gli adempimenti previsti nelle suddette disposizioni non sono applicati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Ciò posto, poiché tale difformità di comportamento alimenta nell’utenza atteggiamenti di incertezza e disorientamento, s’impone un’applicazione letterale del codice della strada.
            Si dispone pertanto che, a decorrere dal 2 gennaio 2002, le operazioni di revisione conseguenti al ritiro della carta di circolazione per violazione del più volte citato comma 14, siano effettuate esclusivamente degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.
            A decorrere dalla medesima data sono abrogati il punto 6-bis della circolare 3/98 del 7 gennaio 1998 e la circolare 62/FP B013 del 20 gennaio 1998.

                                                                IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI GESTIONE
                                                                        dott. ing. Ciro Esposito

 

 

  

Venerdì, 26 Ottobre 2001
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