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Circolari 12/08/2001

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 2001, n. 298

Regolamento recante norme concernenti l’omologazione nazionale dei ciclomotori a due ruote, dei motocicli a due ruote e delle motocarrozzette per quanto attiene alla cellula di sicurezza, ai sistemi di ritenuta ed ai dispositivi atti a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 

DECRETO MINISTERIALE 
11 aprile 2001, n. 298 
(G.U. n. 167 del 20.07.2001)   

Regolamento recante norme concernenti l’omologazione nazionale dei ciclomotori a due ruote, dei motocicli a due ruote e delle motocarrozzette per quanto attiene alla cellula di sicurezza, ai sistemi di ritenuta ed ai dispositivi atti a garantirne l’uso in condizioni di sicurezza.   

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 

 Visto l’articolo 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (1), che, modificando l’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2), e successive modifiche, di seguito indicato “Codice della strada”, fissa la nuova disciplina dell’uso del casco protettivo per i conducenti dei veicoli a due ruote stabilendo esenzioni per i conducenti “di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote purché dotati di cellula di sicurezza a prova di crash nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’uso del veicolo in condizioni di sicurezza”, rinviando al regolamento la definizione dei requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi di sicurezza;

 Visti gli art 71 (3) e 75 del “Codice della strada” (4) che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a emanare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei dispositivi di equipaggiamento nonché in materia di verifiche tecniche da effettuare sugli stessi ai fini di accertarne la idoneità alla circolazione stradale;

 Visto l’articolo 53 del “Codice della strada” (5) nel quale sono definiti i motoveicoli;

 Espletata la procedura di informazione prevista in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge n. 317 del 21 giugno 1986, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 26 febbraio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del 5 aprile 2001, n. DAGL1/1.1.4/31890/4.11.95); 

Adotta

Il seguente regolamento:

Art. 1 

1. I ciclomotori i motocicli e le motocarrozzette muniti di cellula di sicurezza, di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantirne l’utilizzo in condizioni di sicurezza da parte di conducenti privi di casco protettivo, sono soggetti ad omologazione nazionale da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le procedure stabilite dal decreto n. 94 del 16 gennaio 1995 (6) a seguito dell’esito positivo degli accertamenti effettuati sulla base delle prescrizioni tecniche definite nell’allegato I al presente decreto. 

2. L’omologazione nazionale di cui sopra è facoltativa ed è finalizzata ai soli aspetti concernenti l’utilizzazione dei veicoli elencati al precedente comma da parte di conducenti privi di casco e costituisce una appendice nazionale alla omologazione CE definita dalla direttiva del Consiglio 92/61/CEE (7) recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 (8), oggi in armonizzazione obbligatoria. 

Art. 2

1. L’omologazione nazionale prevista all’articolo 1 è concessa a domanda del costruttore esclusivamente nel caso di ciclomotori a due ruote, di motocicli a due ruote e di motocarrozzette conformi alle prescrizioni tecniche stabilite nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 (8) di recepimento della direttiva del Consiglio 92/61/CEE (7) concernente la omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

2. Ai fini della omologazione nazionale prevista all’articolo 1 possono essere accettate le certificazioni rilasciate o convalidate dalle autorità omologanti degli Stati membri della Unione europea e dei Paesi firmatari dell’Accordo sullo Spazio economico europeo sulla base di prove effettuate in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite nell’allegato I al presente decreto.

3. Le certificazioni di cui al precedente comma devono essere redatte in conformità al modello riportato nell’allegato II al presente decreto.

4. Per tutti gli altri aspetti concernenti le caratteristiche tecniche del veicolo fa fede l’atto di omologazione CE rilasciato in conformità alle disposizioni della direttiva 92/61/CEE (7).   

Art. 3

    1. Sui certificati dei ciclomotori e sulle carte di circolazione dei motocicli e delle motocarrozzette conformi alle prescrizioni del presente decreto è annotata la dicitura “Veicolo dotato di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza). Il conducente è esentato dall’uso del casco protettivo a condizione che indossi le cinture di sicurezza”. 

Art. 4 

    1. L’adeguamento alla evoluzione tecnica delle norme stabilite negli allegati al presente decreto verrà disposto mediante atto amministrativo.

    2. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Roma, 11 aprile 2001  

p. Il Ministro: ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: FASSINO 
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001 
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 218
 

Domenica, 12 Agosto 2001
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