DECRETO
MINISTERIALE
11 aprile 2001, n. 298
(G.U. n. 167 del
20.07.2001)
IL MINISTRO DEI
TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l’articolo 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (1), che, modificando l’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (2), e successive modifiche, di seguito indicato “Codice della strada”, fissa la nuova disciplina dell’uso del casco protettivo per i conducenti dei veicoli a due ruote stabilendo esenzioni per i conducenti “di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote purché dotati di cellula di sicurezza a prova di crash nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’uso del veicolo in condizioni di sicurezza”, rinviando al regolamento la definizione dei requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi di sicurezza;
Visti gli art 71 (3) e 75 del “Codice della strada” (4) che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a emanare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei dispositivi di equipaggiamento nonché in materia di verifiche tecniche da effettuare sugli stessi ai fini di accertarne la idoneità alla circolazione stradale;
Visto l’articolo 53 del “Codice della strada” (5) nel quale sono definiti i motoveicoli;
Espletata la procedura di informazione prevista in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge n. 317 del 21 giugno 1986, così come modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del 5 aprile 2001, n.
DAGL1/1.1.4/31890/4.11.95);
Adotta
Il seguente regolamento:
Art. 1
1. I
ciclomotori i motocicli e le motocarrozzette muniti di cellula di sicurezza, di
sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantirne l’utilizzo in
condizioni di sicurezza da parte di conducenti privi di casco protettivo, sono
soggetti ad omologazione nazionale da parte del Ministero dei trasporti e della
navigazione, secondo le procedure stabilite dal decreto n. 94 del 16 gennaio
1995 (6) a
seguito dell’esito positivo degli accertamenti effettuati sulla base delle
prescrizioni tecniche definite nell’allegato I al presente decreto.
2. L’omologazione nazionale
di cui sopra è facoltativa ed è finalizzata ai soli aspetti concernenti
l’utilizzazione dei veicoli elencati al precedente comma da parte di
conducenti privi di casco e costituisce una appendice nazionale alla
omologazione CE definita dalla direttiva del Consiglio 92/61/CEE (7) recepita con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 (8), oggi in armonizzazione obbligatoria.
1. L’omologazione nazionale prevista all’articolo 1 è concessa a domanda del costruttore esclusivamente nel caso di ciclomotori a due ruote, di motocicli a due ruote e di motocarrozzette conformi alle prescrizioni tecniche stabilite nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 (8) di recepimento della direttiva del Consiglio 92/61/CEE (7) concernente la omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
2. Ai fini della omologazione nazionale prevista all’articolo 1 possono essere accettate le certificazioni rilasciate o convalidate dalle autorità omologanti degli Stati membri della Unione europea e dei Paesi firmatari dell’Accordo sullo Spazio economico europeo sulla base di prove effettuate in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite nell’allegato I al presente decreto.
3. Le certificazioni di cui al precedente comma devono essere redatte in conformità al modello riportato nell’allegato II al presente decreto.
4. Per tutti
gli altri aspetti concernenti le caratteristiche tecniche del veicolo fa fede
l’atto di omologazione CE rilasciato in conformità alle disposizioni della
direttiva 92/61/CEE (7).
1. Sui certificati dei
ciclomotori e sulle carte di circolazione dei motocicli e delle motocarrozzette
conformi alle prescrizioni del presente decreto è annotata la dicitura
“Veicolo dotato di cellula di sicurezza e sistemi di ritenuta (cinture di
sicurezza). Il conducente è esentato dall’uso del casco protettivo a
condizione che indossi le cinture di sicurezza”.
1. L’adeguamento alla
evoluzione tecnica delle norme stabilite negli allegati al presente decreto verrà
disposto mediante atto amministrativo.
2. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte
integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11
aprile 2001
p. Il Ministro: ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 218