MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
Prot. n. 489/M340 OGGETTO: Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate da alcuni Stati extracomunitari.
Si fa presente che a seguito di approfondimenti, effettuati anche in collaborazione del Ministero degli Affari Esteri, è emerso che, al momento, per gli Stati extracomunitari indicati di seguito non sussistono le condizioni di reciprocità, previste dall’art. 136 del Codice della Strada (1): Arabia Saudita - Bulgaria – Cipro Emirati Arabi Uniti – Giappone – Iran - Isole Mauritius – Israele – Libia – Malaysia – Oman – Repubblica di Corea – Siria – Sudan – Tunisia – Vietnam. Pertanto si dispone, a decorrere dal 1° luglio 2001, la sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate dai Paesi suelencati. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non dovranno essere più accolte domande di conversione delle patenti rilasciate dagli Stati citati. Per le richieste già accettate, ma non ancora definite in tale data gli Uffici Provinciali provvederanno ad informare i richiedenti dell’obbligo dell’esame di revisione (a norma dell’art. 128 del C.d.S.) (2) ovvero della possibilità di rinunciare, per iscritto, alla conversione richiesta. Si trasmette l’elenco aggiornato al 1° luglio 2001 degli Stati le cui patenti di guida sono riconosciute in Italia ai fini della conversione.
Eventuali modifiche saranno
sollecitamente comunicate.
IL CAPO DIPARTIMENTO
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Allegato alla lett. circ. prot. n. 489/M340 dell’1.6.2001 |
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ELENCO DEGLI STATI LE
CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI CHE POSSONO |
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AUSTRIA
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IRLANDA |
POTOGALLO |
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[1] L’Accordo con la Slovenia in materia di conversione di patenti di guida è valido per cinque anni a decorrere dal 17.07.1996. |
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ELENCO
DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI |
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