MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE |
Prot. n. 437/M330 Roma, 1° giugno 2001
OGGETTO: Conseguimento di patente di guida per esame. Periodo
di idoneità Psicofisica ridotto rispetto a Si verificano di frequente, come segnalato dagli Uffici Provinciali della M.C.T.C., casi di candidati al conseguimento della patente di guida che, a corredo della domanda, presentano un certificato medico attestante il possesso dei requisiti psicofisici per un periodo di tempo ridotto, rispetto a quello ordinariamente previsto dall’art. 126 del codice della strada, per la specifica categoria di patente che si intende conseguire. In tali circostanze può accadere che al momento del rilascio della patente di guida, dopo l’effettuazione dell’esame pratico, sia già decorso il breve periodo di tempo di idoneità psicofisica alla guida, accertato dal medico. Si pensi, a titolo esemplificativo, ad un certificato medico rilasciato in data 9.5.2001, che attesti un’idoneità psicofisica limitatamente a sei mesi (quindi fino al 9.11.2001) per un candidato che sostiene l’esame pratico, con esito positivo, il 20.11.2001. Si dispone, nella fattispecie illustrata, ossia in presenza di certificato medico che attesti l’idoneità psicofisica per un arco di tempo pari o inferiore a un anno, che il periodo di validità della patente di guida da rilasciare per esame sia computato, come già avviene per i casi di conferma di validità e di duplicato, con riferimento alla data di rilascio del certificato medico, e non con riferimento alla data di effettuazione dell’esame pratico di guida. Pertanto nei casi in cui, all’atto del rilascio della patente di guida, il periodo indicato nel certificato medico sia scaduto, la patente dovrà essere rilasciata previa presentazione di un nuovo certificato medico. Codesti Uffici avranno cura di indicare la data di scadenza sulla patente con riferimento alla data di rilascio del certificato, se attesta un’idoneità psicofisica per un periodo di tempo ridotto.
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