La pericolosità (e quindi l’esistenza del reato) della condotta di guida posta in essere da soggetto che versi in stato di ebbrezza non dipende necessariamente dalla distanza percorsa alla guida; infatti, anche una manovra breve, sia nel tempo che nello spazio, è idonea a procurare danni a terzi. (Nuovo c.s. art. 186). In tema di valori — soglia previsti dal comma 2 dell’art. 186 c.s., se anche una sola delle due misurazioni superi uno di detti valori il giudice ben potrà ritenere integrato il reato (o comunque la fattispecie più grave); infatti, l’art 186 c.s. non prevede affatto che lo stato di ebbrezza debba insistere per cinque minuti nell’ambito dello stesso intervallo di valori; il giudice dovrà però dimostrare, con motivazione esauriente e logica. che la misurazione del tasso alcolemico più elevato (fra i due) sia idonea da sola, o in combinazione con altri elementi di riscontro emersi dal processo, a provare il superamento di una certa soglia. |
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