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Circolari 10/07/2001

CIRCOLARE MCTC N.898/C4 DEL 2 APRILE 2001 Revisione annuale o periodica in Italia di veicoli immatricolati in Stati membri dell’Unione

 

Revisione generale dei veicoli a motore per l’anno 2001

Calendario revisioni

 

CATEGORIE VEICOLI

OBBLIGO DI
REVISIONE

  • AUTOBUS
  • AUTOVEICOLI ISOLATI OLTRE 3500 KG
  • RIMORCHI OLTRE 3500 KG
  • AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN SERVIZIO DI PIAZZA O DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
  • AMBULANZE

ANNUALE

CATEGORIE VEICOLI

OBBLIGO DI
REVISIONE DEI VEICOLI
IMMATRICOLATI
NELL’ANNO
OBBLIGO DI
REVISIONE DEI VEICOLI
REVISIONATI
NELL’ANNO
  • AUTOVETTURE
  • AUTOVEICOLI USO PROMISCUO
  • AUTOCARAVAN FINO A 3500 KG.
  • RIMORCHI FINO A 3500 KG.
  • AUTOCARRI FINO A 3500 KG.
  • AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI DI COSE FINO A 3500 KG.
  • QUADRICICLI A MOTORE
1997 1997/8/9
  • MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE MOTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO
  • MOTOVEICOLI PER USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI
1982 1998
  • CICLOMOTORI
1982 1998

MODALITA’ PER LE REVISIONI

  • Per i veicoli che vengono sottoposti a visita di revisione per la PRIMA VOLTA, le operazioni devono essere effettuate entro il mese corrispondente al mese di rilascio della carta di circolazione.

  • Per i veicoli già revisionati, le operazioni devono essere effettuate entro il mese corrispondente al mese dell’ultima revisione.

  • Quest’anno non è ammessa la circolazione oltre il mese di scadenza anche se muniti di prenotazione effettuata presso la DTT pertanto si consiglia di provvedere in tempo utile e presso le officine private autorizzate.

  • Per i veicoli con cadenza annuale, valgono le stesse regole di cui sopra ma, poiché per loro è obbligatorio che la visita di revisione venga effettuata presso la D.T.T., è ammessa la circolazione anche oltre i termini di scadenza purché muniti di prenotazione effettuata entro la data di scadenza.

La contravvenzione per chi non effettua la visita di revisione o circola oltre i termini consentiti è di Lire 254.030 e ritiro della carta di circolazione.

Se il fatto è commesso in autostrada vi è anche il fermo amministrativo del veicolo.

MODALITA’ PER I CICLOMOTORI E MOTOCICLI 

  • Per i ciclomotori e motocicli che vengono sottoposti a visita di revisione per la PRIMA VOLTA, le operazioni devono essere effettuate in base alla data di rilascio del certificato di conformità (ciclomotori) o in base alla data di immatricolazione (motocicli) secondo il seguente calendario:

tra il 1° gennaio e il 31 marzo Marzo
tra il 1° aprile e il 30 giugno Giugno
tra il 1° luglio e il 30 settembre Settembre
tra il 1° ottobre e il 31 dicembre Novembre

 


Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Dipartimento dei trasporti TerrestrI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre

 

Prot. N 898/C4

Roma, 2 aprile 2001 

OGGETTO: Revisione annuale o periodica in Italia di veicoli immatricolati in Stati membri dell’Unione europea; revisione annuale o periodica di veicoli con targa nazionale in Stati delle comunità.

  

 Sono pervenute richieste di espletamento della revisione, nelle Sedi operative del Dipartimento dei trasporti terrestri, di veicoli con targa rilasciata da un altro Stato (in particolare, della Comunità); sono parimenti pervenute richieste di “ riconoscimento “ della revisione effettuata in Stati comunitari su veicoli con targa nazionale.

 Il Dipartimento dei trasporti terrestri, che ha sinora trattato tali casi singolarmente perché estremamente sporadici, ritiene ora di dover definire la questione in modo organico.

 Come noto, con la Direttiva n. 96/96/CE del Consiglio dell’Unione Europea (1) ha proceduto alla elaborazione di un testo unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi.

 Il primo comma dell’articolo 1 della Direttiva afferma che “ in ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato…….sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico in base……. Agli allegati I e II ; il secondo comma individua le “ categorie di veicoli da controllare, la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente ……”.

 Il secondo comma dell’articolo 3 chiarisce altresì che “ ogni stato membro riconosce l’attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest’ultimo Stato ……è stato sottoposto con esito positivo ad un controllo tecnico ….. come se avesse esso stesso rilasciato tale attestato”.

 In base a tale Direttiva, recepita nell’Ordinamento nazionale con D.M. 6 Agosto 1998, n.408 (2) con circolare D.G. n. 45/98 del 28 maggio 1998 (3) è stato disposto che i veicoli della categoria M1 già immatricolati in uno Stato comunitario per i quali venga richiesto il rilascio di targa nazionale non sono da sottoporre ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, allorché dalla documentazione risulti la validità dell’ultimo controllo tecnico; inoltre che per i termini di scadenza della prima revisione in Italia deve farsi riferimento all’ultimo controllo tecnico effettuato nello Stato dal quale il veicolo proviene. E’ altresì riconosciuta la validità della revisione attestata sulle carte di circolazione dei veicoli con targa estera circolanti in Italia.

  Non risulta invece disciplinato il reciproco “ riconoscimento “ delle operazioni di revisione effettuate su veicoli dei Paesi delle Comunità in Stati diversi da quelli nei quali essi sono stati immatricolati. Ed anzi si precisa che per tale problematica, pur già affrontata in ambito comunitario, perdura la mancanza di accordo tra le parti. Non sono state, di conseguenza, ancora definite le modalità di reciproca informazione sugli operatori autorizzati nei vari Paesi, sulla validazione delle loro operazioni, sugli eventuali accorgimenti antifalsificazione, sulle procedure tese a dirimere eventuali dubbi sulla autenticità delle operazioni certificate.

 Vale dunque. In proposito, la Normativa nazionale, che prevede che le operazioni di revisione vengano effettuate esclusivamente dagli Uffici periferici del Dipartimento e degli Autoriparatori autorizzati ex articolo 80 C.d.S. (4) non debbono dare corso a domande di revisione dei veicoli con targa rilasciata da un altro Stato.

 Parimenti gli uffici del Dipartimento non devono effettuare la trascrizione sulla carta di circolazione, dell’esito di revisioni effettuate all’estero su veicoli con targa nazionale. Ove altri Stati ritenessero di procedere a tali operazioni, esse debbono intendersi come esplicanti la loro validità esclusivamente ai fini della circolazione sul proprio territorio.

 Superfluo sottolineare che tali disposizioni sono rivolte anche ai veicoli ed ai paesi exstracomunitari.

 E’ fatta salva la procedura di revisione in Italia ( riservata esclusivamente agli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri) di veicoli con targhe rilasciate dalla Confederazione elvetica (circolare D.G. n. 108/92 del 25 giugno 1992) (5), in relazione alla quale si fa tuttavia riserva di ulteriori precisazioni.

 Con la presente si intendono annullare tutte le comunicazioni sinora emanate in materia ed in contrasto con la presente circolare.

IL DIRETTORE DELL’UNITA’DI GESTIONE
dr. ing. Ciro Esposito 

 


 

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Dipartimento dei trasporti TerrestrI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
Segreteria Tecnica

  

  

  

Prot. n. 782/C4

        Roma, 20 marzo 2001 

OGGETTO: Punzonatura del numero assegnato d’ufficio nei casi in cui il numero del telaio sia contraffatto.

  

 Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia stradale, ha comunicato a questa sede che, a decorrere dal 1° maggio 2001, gli uffici di polizia delle province di Torino, Milano, Brescia, Bologna, Genova, Roma, Napoli, Bari, Foggia; Palermo e Catania adotteranno la nuova procedura per l’identificazione dei veicoli da sottoporre a punzonatura d’ufficio. Analoga procedura sarà estesa, a decorrere dal gennaio 2002, a tutto il territorio nazionale.

 Per doverosa conoscenza si trasmette copia della direttiva emanata sull’argomento dal suddetto Ministero in data 6 Marzo 2001 (1) contenente, tra l’altro, un esemplare annullato dell’etichetta di identificazione. Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere forniti, come evidenziato nella nota di trasmissione del dipartimento della Pubblica sicurezza, dai locali uffici di Polizia stradale.

 IL DIRETTORE DELL’UNITA’DI GESTIONE
 dr. ing. Ciro Esposito 

  


  

 Allegato alla lett. circ. prot. n. 782/C4 del 20.3.2001 

    

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale

  

Circolare n.300/A/3/21822/123/2/27/3  

Roma, 6 marzo 2001

OGGETTO: Punzonatura del numero assegnato d’ufficio nei casi in cui il numero di identificazione del telaio                        sia contraffatto. Etichetta identificativa.

 Si è rilevato che in occasione delle richieste di punzonatura dei numeri di telaio assegnati d’ufficio – in caso di contraffazione o alterazione del telaio accertata da organi di polizia – gli uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. incontrano frequentemente problemi relativamente all’esatta identificazione del veicolo.

 Al fine di rendere la suddetta procedura più sicura e spedita, il Servizio Polizia Stradale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale fra le imprese di Assicurazione (A.N.I.A), ha predisposto una speciale etichetta identificativa che dovrà essere applicata su una parte fissa del veicolo a cura dell’Ufficio di polizia che procede alla sua restituzione, sulla quale sarà trascritta la composizione alfanumerica del telaio contraffatto, del numero di telaio originale, della targa d’immatricolazione, nonché altre utili informazioni. (all. A). 

  L’etichetta identificativa, realizzata in modo da resistere ad eventuali manomissioni (frammentazione in caso d’asportazione e protezione dei dati trascritti), ha impresso un numero di serie che la identifica univocamente. Detto numero è ripetuto su una bandella laterale staccabile che dovrà essere applicata sul verbale di restituzione, la cui copia, per un ulteriore verifica e corredo del fascicolo. Sarà restituita all’Ufficio di polizia a cura della M.C.T.C. provinciale che provvede alla punzonatura d’ufficio.

 L’adozione della procedura avverrà definitivamente dal gennaio 2002, e da quella data le M.C.T.C. provinciali rifiuteranno le richieste di punzonatura d’ufficio che alla stessa non si conformino.

 La vigenza su tutto il territorio nazionale sarà preceduta da un periodo di sperimentazione che, dal prossimo 1°maggio, riguarderà le province di Torino, Milano, Brescia, Bologna, Genova, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Palermo e Catania – individuate sulla base del numero dei recuperi di autoveicoli – ove sarà obbligatorio per tutti gli Uffici di polizia applicare la procedura in argomento.

 La distribuzione delle etichette alle Questure ed ai comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri in indirizzo sarà effettuata dai locali uffici della Polizia Stradale. Secondo l’allegato programma di distribuzione (all. B).

 Le etichette dovranno essere custodite adottando idonei mezzi di sicurezza e la loro presa in carico ed utilizzo saranno annotati in appositi registri, in modo da conservare l’abbinamento di ciascuna con il corrispondente veicolo. Lo smarrimento o la sottrazione di etichette dovranno essere comunicate senza ritardo al Servizio Polizia Stradale della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria di Frontiera e Postale, cui saranno inoltrate eventuali richieste di ulteriori etichette.

 Le esigenze degli ulteriori uffici della Polizia di Stato, dei Comandi della Guardia di Finanza, nonché della Polizia Municipale, saranno soddisfatte, per ogni singola esigenza, dai locali Uffici della della Polizia Stradale.

 Le Prefetture in indirizzo sono pregaste di informare i Comandi della Polizia Municipale, impartendo le necessarie disposizioni.

 I Comandi Generali e gli uffici della polizia di Stato in indirizzo sono pregati di dare massima diffusione, presso i reparti dipendenti, della presente direttiva.

 Osservazioni e suggerimenti dovranno pervenire entro il prossimo 31 ottobre, in modo da consentire i necessari adeguamenti in previsione dell’adozione nazionale prevista per il 2002.

 Confidando nella scrupolosa osservanza della presente direttiva si resta nell’attesa di un cenno d’assicurazione.

PER IL CAPO DELLA POLIZIA

 


Allegato A alla circ. n. 300/A/3/21822/123/2/27/3 del 6.3.2001

  

ETICHETTA D’IDENTIFICAZIONE
Compilazione e modalità d’utilizzo

  

 Il supporto è prodotto con materiale cartaceo autoadesivo e monouso (soggetto a frammentazione in caso di tentativo di rimozione); sullo stesso è possibile scrivere con una normale penna a sfera ed apporre timbri inchiostrati (fig.1)

 

 La pellicola trasparente, che si trova già applicata sull’Etichetta,ha lo scopo di proteggere i dati trascritti ed è realizzata in modo da frammentarsi in caso di manomissioni per tale ragione deve essere fatta aderire usando la massima delicatezza (fig.2 e 3)

 L’etichetta deve essere collocata in un punto della carrozzeria che sia al riparo da agenti aggressivi (sostanze chimiche, acqua ecc.), sia facilmente visibile e non soggetto a sostituzione; deve essere fatta aderire direttamente alla lamiera, opportunamente pulita (ad esempio in un punto all’interno del bagagliaio). Il supporto preferibilmente, deve combaciare nella sua interezza con la lamiera e, quindi, va posto sopra superfici uniformi che consentano la facile lettura dei dati.

 La zona di applicazione va scelta con cura, poiché l’eventuale rimozione dell’Etichetta comporterebbe la frammentazione della stessa.

 Il punto preciso di sistemazione deve essere indicato nel verbale di restituzione del veicolo. ).

 L’etichetta si compone delle seguenti parti (fig.4).

 

 1 Pellicola adesiva protettiva,che si trova già applicata sull’etichetta;  

2 Matricola identificativa dell’etichetta riprodotta su pellicola;

3 Timbro con l’intestazione dell’Ufficio di polizia che procede alla restituzione del veicolo; 

4 Matricola identificativa dell’Etichetta, ripetuta sulla bandella staccabile; 

5 Bandella staccabile da applicare sul verbale di restituzione su cui va apposto il timbro dell’ufficio di polizia procedente; 

6 Marca e modello del veicolo restituito; 

7 Numero apocrifo effettivamente impresso sul telaio; 

8 Numero del telaio genuino, originalmente impresso sul telaio; 

9 Targa d’immatricolazione originale, relativa al veicolo con telaio autentico; 

10 Data e luogo del furto, dell’appropriazione indebita o altro; 

11 Cognome, nome e data di nascita del denunciante, come da registrazione del C.E.D. Forze di Polizia (S.C.A.R.); 

12 Luogo e data della compilazione dell’Etichetta; 

13 Firma chiaramente leggibile del compilatore, ovvero apposizione della stessa in calce al timbro personale.

Allegato B: omissis 

  

Martedì, 10 Luglio 2001
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