Assicurazione obbligatoria - Veicolo abusivamente modificato - Obbligo di assicurazione - Sussistenza - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie relativa a sinistro avvenuto prima dell’introduzione dell’obbligo assicurativo per i ciclomotori -Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Sinistro causato da veicolo non coperto da assicurazione - Interruzione della prescrizione validamente effettuata nei confronti della sola impresa designata - Conseguenze - Estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento anche nei confronti del responsabile - Esclusione Se un veicolo a motore non soggetto all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile viene modificato illegittimamente, e la trasformazione ne determini l’inclusione in altra categoria di mezzi per il quale sia invece prescritto tale obbligo, del sinistro causato da tale veicolo deve rispondere, ai fini risarcitori nei confronti dei terzi, l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dovendosi ritenere determinato da veicolo non coperto da assicurazione, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. (Fattispecie relativa a sinistro avvenuto prima dell’introduzione dell’obbligo assicurativo per i ciclomotori, e causato da un ciclomotore la cui cilindrata era stata illegittimamente aumentata). |
|