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Massime di giurisprudenza - Assicurazione obbligatoria - Veicolo abusivamente modificato - Obbligo di assicurazione - Sussistenza - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie relativa a sinistro avvenuto prima dell’introduzione dell’obbligo assicurativo per i ciclomotori -Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni...

(Cass. Civ., sez. III, 19 agosto 2009, n. 18401)

Assicurazione obbligatoria - Veicolo abusivamente modificato -  Obbligo di assicurazione - Sussistenza - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie relativa a sinistro avvenuto prima dell’introduzione dell’obbligo assicurativo per i ciclomotori -Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Sinistro causato da veicolo non coperto da assicurazione - Interruzione della prescrizione validamente effettuata nei confronti della sola impresa designata - Conseguenze - Estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione del diritto al risarcimento anche nei confronti del responsabile - Esclusione

Se un veicolo a motore non soggetto all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile viene modificato illegittimamente, e la trasformazione ne determini l’inclusione in altra categoria di mezzi per il quale sia invece prescritto tale obbligo, del sinistro causato da tale veicolo deve rispondere, ai fini risarcitori nei confronti dei terzi, l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dovendosi ritenere determinato da veicolo non coperto da assicurazione, ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. (Fattispecie relativa a sinistro avvenuto prima dell’introduzione dell’obbligo assicurativo per i ciclomotori, e causato da un ciclomotore la cui cilindrata era stata illegittimamente aumentata). 
Nel sistema della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, in caso di sinistro causato da veicolo non coperto da assicurazione non vi è solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il responsabile del danno, perché l’obbligazione del primo ha natura risarcitoria e non indennitaria, ed è sostitutiva di quella del responsabile; ne consegue che la prescrizione dell’azione nei confronti del danneggiante non è interrotta dagli atti interruttivi validamente compiuti dal danneggiato nei confronti del suddetto Fondo.

Sabato, 09 Ottobre 2010
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