Ministero dell’Interno DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO POLIZIA STRADALE * * * |
||
N. 300/A/1/45328/131/S/1/1 Roma 10 novembre 2005
- AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE NAPOLI e, per conoscenza,
- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE LORO SEDI - AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA
Si fa riferimento al quesito qui pervenuto dal Compartimento di Napoli con nota n. 050009105/220.15 del 10 agosto 2005, concernente ipotesi di violazioni amministrative commesse da minori di anni diciotto.
Nel merito, occorre premettere che l’art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità. Perciò, come precisato con nota n. 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26 maggio 2005, nel caso di violazione di norme del Codice della Strada commessa da un minore la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori.
Per quanto attiene alla decurtazione dei punti sulla patente anche a seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, si precisa che le sanzioni amministrative di carattere schiettamente personale, come la decurtazione dei punti dalla patente, non possono essere poste a carico di un soggetto prescindendo dalla sua partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione amministrativa.
Pertanto, nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non si procederà all’applicazione delle disposizioni dell’art. 126-bis del Codice della Strada.
Copia della presente con il relativo quesito vengono inviati agli altri Compartimenti e al C.A.P.S. con preghiera di diffusione tra il personale dipendente.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO Dr. A. Giannella
aV
|
||