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Articoli 25/02/2004

LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON TARGA PROVA

LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON TARGA PROVA

di Gianluca Fazzolari (*)

Generalità - Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, concernente "Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli", il legislatore ha inteso razionalizzare la disciplina riguardante il rilascio, l’uso, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli a motore.
La "nuova" disciplina, che ha abrogato parte delle precedenti norme previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, nella vigente formulazione prevede un unico modello di targa prova, sia che questa debba essere utilizzata su di un autoveicolo o suo rimorchio, un ciclomotore, un motoveicolo, una macchina agricola o una macchina operatrice. In tale ambito va ad inserirsi la circolare n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 diramata dalla Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre che, con parziali modificazioni, va a riproporre il testo della precedente circolare U. di G. MOT A del 2 dicembre 1999.
Analizzando il testo del prefato D.P.R., alla luce delle disposizioni attuative vediamo più da vicino in cosa consiste l’attuale regolamentazione:

Autorizzazione alla circolazione di prova
L’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi dell’Art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474:
A
B
C
D
le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari,
commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni sui veicoli;
le fabbriche costruttrici di carrozzerie e pneumatici;
le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
tabella 1
L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, ed ha validità annuale, le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione sono stabilite con il decreto del prefato dicastero del 20 novembre 2003 n. 374. L’autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzabile per un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso, sul veicolo deve essere presente il titolare dell’autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purchè tale rapporto sia attestato da idonea documentazione, ed il collaboratore sia munito della necessaria delega.
Per ogni autorizzazione è consentito esclusivamente un unico esemplare di targa prova.
Laddove l’autorizzazione alla circolazione di prova risulti scaduta di validità, ovvero sia mancante, la stessa non ha alcuna efficacia e la circolazione è da ritenersi ordinaria e non di prova, con l’obbligo per l’agente accertatore della contestazione delle eventuali violazioni previste dagli artt.193, 100, 93, 80, ecc. del C.d.S..
L’elencazione dei soggetti di cui alla precedente tabella è tassativa e non ammette deroghe, significando che non sussistono limitazioni in ordine al numero di autorizzazioni rilasciabili ad un medesimo soggetto, non assumendo alcun rilievo l’accertamento concernente il numero di dipendenti occupati nell’ambito dell’attività del titolare dell’azienda richiedente, è dunque sufficiente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il semplice controllo documentale, fermo restando per l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, di esperire i prescritti controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite dagli interessati.
Previa verifica del permanere dei requisiti richiesti per il primo rilascio, l’autorizzazione alla circolazione di prova è rinnovata con richiesta compilata utilizzando il modello unificato TT2119, indirizzata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria dell’impresa. Le richieste di rinnovo dell’autorizzazione possono essere inoltrate prima della scadenza, in tal caso il nuovo termine di validità del titolo autorizzativo comincia a decorrere dalla data di stampa dell’autorizzazione rinnovata.
Ad avvenuta verifica della domanda e della documentazione fornita, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, ovvero lo studio di consulenza abilitato, procede al rinnovo stampandone gli estremi su un nuovo modulo DTT 565 I, che va a sostituire la precedente autorizzazione scaduta di validità che viene ritirata.
L’autorizzazione alla circolazione di prova è aggiornata qualora il soggetto richiedente, intestatario della medesima, effettui un mutamento riferibile ad un’eventuale variazione di sede o di ragione sociale che non comporti l’estinzione del soggetto stesso e la costituzione di un nuovo ente. In tale fattispecie si rende necessario procedere al rilascio di una nuova autorizzazione previa revoca del titolo rilasciato al soggetto estinto.
Qualora venga meno una delle condizioni richieste per il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova, l’Ufficio Provinciale del D.T.T., con provvedimento motivato, procede alla revoca dell’autorizzazione stessa che in tale eventualità non deve essere intesa come una sanzione poiché prescinde dall’aver commesso illeciti che vengono sanzionati nei modi e nelle forme prescritte dall’Art.1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n.474, che rinvia all’Art. 98, commi 3 e 4, del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, per quanto attiene alle procedure ed alle modalità con cui e per cui vengono irrogate le sanzioni previste.
L’interessato dal provvedimento di revoca del titolo autorizzativo, è quindi tenuto alla restituzione dell’autorizzazione presso il D.T.T. competente previa distruzione della targa di prova.

Targhe di prova

Il veicolo che circola su strada per le esigenze connesse ad una delle attività riportate nella tabella 1, munito dell’autorizzazione, deve necessariamente esporre posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione, per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.
La targa di prova deve necessariamente ed obbligatoriamente essere coperta da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e, nella prassi comune, ne è possibile la collocazione anche su veicoli già immatricolati scoperti da RC Auto ovvero per i quali non sia stata corrisposta la tassa automobilistica.
Inoltre, la targa prova è soggetta al pagamento della tassa automobilistica a norma dell’art.23 del T.U. delle norme sulle tasse automobilistiche.
Ai fini fiscali appare di rilevante importanza che il soggetto interessato indichi, all’atto della richiesta dell’autorizzazione alla circolazione di prova, per quale tipologia di veicoli intende utilizzare la targa prova.
Conseguentemente a ciò, detta indicazione viene obbligatoriamente e tassativamente annotata sull’autorizzazione alla circolazione di prova.
La produzione e la distribuzione delle targhe di prova avviene a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, senza oneri per lo Stato, può essere affidata ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso dicastero.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto determina l’importo della maggiorazione prevista dall’articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla citata legge n. 264/91 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 luglio 2003).

La targa il cui colore di fondo è bianco è composta, nell’ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero. La realizzazione dei caratteri alfanumerici e la lettera "P" avviene mediante azione meccanica di imbutitura la cui profondità è di 1,4 +/- 0,1 millimetri, di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 +/- 0,1 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.
Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli di cui alla figura 1, il cui modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

figura 1
Allegato previsto dall’Art.2, comma 2 D.P.R. 474/2001

Le targhe di prova di cui alle figure 2, 3, 4 e 5, così come stabilito con la circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 478/M363 del 18 febbraio 2002, sono da ritenersi in uso fino a completa sostituzione con quelle di tipo unificato per ogni categoria di veicolo (figura 1), che saranno assegnate dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

figura 3
targa prova per autoveicoli e loro rimorchi

 
figura 4
targa prova per ciclomotori e motocicliÝ
 
figura 5
targa prova per macchine operatrici
 
figura 6
targa prova per macchine agricole
Studi di consulenza
Gli esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che intendono svolgere attività relative al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, di produzione e distribuzione delle relative targhe, presentano istanza in bollo all’Uficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri il quale deve verificare la sussistenza delle seguenti condizioni
1
2
3
4
l’impresa deve risultare autorizzata dalla provincia all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
deve essere abilitata alla procedura "prenotamotorizzazione";
alla procedura "prenotamotorizzazione";

deve usufruire di un collegamento telematico con il C.E.D. della Motorizzazione;
deve essere dotata di stampante per la produzione delle autorizzazioni e di apparecchiatura omologata per la produzione delle targhe.
Lo studio di consulenza abilitato è soggetto ad attività di verifica, anche con ispezioni presso la sede dell’impresa, da parte dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ai sensi dell’Art. 2, comma 9, del Decreto del Ministro della infrastrutture e trasporti n. 374/2003.

Laddove vengano ravvisate irregolarità nelle procedure atte al rilascio ed al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle relative targhe, gli studi di consulenza sono soggetti alla sospensione del collegamento telematico secondo la seguente tabella:
1^ volta
2^ volta
3^ volta
Sospensione non superiore
ad un mese
Sospensione non superiore
a tre mesi
Sospensione non inferiore
ad un anno
durante tale periodo di sospensione, all’esterno delle sedi degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, non può essere esposta l’insegna prevista dal Decreto del Ministro della infrastrutture e trasporti n. 374/2003.


Uso dell’autorizzazione e della targa di prova

Contrariamente a quanto si possa pensare, la circolazione di prova può avvenire al di fuori di termini perentori legati al tempo ed allo spazio. Infatti, il veicolo in circolazione di prova, purchè nel rispetto delle limitazioni ed obblighi contenuti nell’autorizzazione, può spostarsi su tutto il territorio nazionale anche nei giorni festivi e, a condizione di reciprocità, la circolazione con targa di prova può avvenire anche al di fuori dei confini nazionali, come all’interno del territorio di paesi quali la Germania, l’Austria e San Marino, con cui intercorrono relazioni di reciprocità per quanto attiene alla circolazione di prova. Condizione sempre necessaria è che sul veicolo sia presente il titolare dell’autorizzazione ovvero un suo dipendente munito di apposita delega, nonché che la circolazione avvenga in condizioni tali che siano comunque e costantemente riferibili alle attività del titolare dell’autorizzazione. La persona delegata, tuttavia, non può essere un individuo qualsiasi ma deve essere una persona legata al titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova da un rapporto di collaborazione funzionale e tale rapporto deve essere documentabile e dimostrabile attraverso l’esibizione di idonea documentazione. La delega, che è nominativa, può essere utilizzata senza limitazioni temporali e/o di percorso.
Riguardo l’eventuale uso diverso del veicolo in circolazione di prova, deve individuarsi una fattispecie oggettiva dalla quale si desuma che l’attualità della circolazione non sia da porre in relazione all’attività esercitata dal titolare dell’autorizzazione stessa. Tra le situazioni concernenti l’uso diverso del veicolo adibito a circolazione di prova possiamo riscontrare talvolta fattispecie riconducibili ad attività commerciali quali:
a) trasporto di cose in conto terzi;
b) trasporto di cose in conto proprio;
c) trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente;
d) trasporto di persone in servizio pubblico; ecc.
E’ bene evidenziare per altro, che sussistono condizioni di deroga per le quali, in particolari situazioni, sempre specificate nella relativa autorizzazione che accompagna la targa di prova, è concesso al titolare o suo delegato di condurre veicoli sui quali in luogo della zavorra è possibile trasportare un carico utile, ovvero allorquando il costruttore, munito di speciale autorizzazione, subordinata ad un contratto di gratuita utilizzazione, ceda il veicolo per prove d’uso ad un autotrasportatore abilitato.
Ogni qualvolta un veicolo circoli in condizioni definite di prova, deve recare sempre nella parte posteriore la targa che obbligatoriamente deve essere accompagnata dall’autorizzazione.
Per quanto concerne l’individuazione dei soggetti indicati alla tabella 1, che possono richiedere il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova, non sono previste deroghe di alcun tipo.
Sanzioni
L’Art.1, comma 5, del D.P.R. 474/2001, per la violazione dei precetti normativi contenuti nella regolamentazione in analisi, per chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso, prevede un rinvio alle sanzioni contenute nell’articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; mentre l’Art.2, comma 2, prevede per la mancanza della targa di prova, un rinvio alle sanzioni previste dall’articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art.98
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in relazione all’Art.1, comma 5, del D.P.R. 474/2001

Violazione
Sanzione principale
Sanzione accessoria
Note
Art. 98, comma 3 C.d.S.
Adibire un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso.
da Euro 68.25
a Euro 275.10

pagamento in misura ridotta
Euro 68.25
non previste
Segnalazione al D.T.T. che ha rilasciato l’autorizzazione alla circolazione di prova per il computo della recidiva, ed
alla Direzione Regionale Agenzia delle Entrate per le infrazioni di cui alla tabella annessa alla Legge 24 gennaio 1978 nr.27
Art. 98, comma 3 C.d.S.
Veicolo in circolazione di prova sul quale non sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
da Euro 68.25
a Euro 275.10

pagamento in misura ridotta
Euro 68.25
per la sola violazione della norma in specie
non previste
Come caso precedente.
Il veicolo non viene considerato in circolazione di prova e, laddove ricorrano, è possibile ravvisare altre ipotesi di infrazione come, ad esempio, quelle previste dagli Artt. 93, 193, ecc. del C.d.S.
Art. 98, comma 4 C.d.S.
Laddove le violazioni di cui all’Art.98, comma 3, superano il numero di tre.
da Euro 137.55
a Euro 550.20

non è consentito il pagamento in misura ridotta
Confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Segnalazione alla Direzione Regionale Agenzia delle Entrate per le infrazioni di cui alla tabella annessa alla Legge 24 gennaio 1978 nr.27

Art.100, comma 13,
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in relazione all’Art.2, comma 2, del D.P.R. 474/2001

Violazione
Sanzione principale
Sanzione accessoria
Note
Art. 100, comma 13, C.d.S.
Omessa applicazione della targa prova durante la circolazione.

Autotreni o autoarticolati, omessa applicazione della targa posteriormente al veicolo rimorchiato durante la circolazione.
da Euro 19.95
a Euro 81.90

pagamento in misura ridotta
Euro 19.95
per la sola violazione della norma in specie
non previste
Può concorrere con le ipotesi di infrazione previste dall’Art.98, commi 3 e 4, del C.d.S.
Qualora a bordo del veicolo non sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente delegato, il veicolo non viene considerato in circolazione di prova. Laddove ricorrano, è possibile ravvisare altre ipotesi di infrazione come, ad esempio, quelle previste dagli Artt. 93, 193, ecc. del C.d.S.
In caso di circolazione con autorizzazione mancante o scaduta di validità, la circolazione è da considerarsi ordinaria e non di prova, con l’obbligo per l’agente accertatore della contestazione delle eventuali violazioni previste dagli artt.193, 100, 93, 80, ecc. del C.d.S..
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della targa

Attraverso il contenuto della tabella 2 vediamo come deve comportarsi, e quali sono gli obblighi cui il titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova deve uniformarsi in caso di sottrazione, deterioramento e distruzione della targa e/o del titolo autorizzativo:
AUTORIZZAZIONE
Smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell’autorizzazione
TARGA
Smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della targa
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della relativa targa.
Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione.
In caso di deterioramento dell’autorizzazione, il titolare, previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata.
Il titolare che, successivamente alla denuncia di smarrimento o sottrazione, rientra in possesso dell’autorizzazione smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta..
Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova targa.
In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei limiti dell’articolo 2 del D.P.R. 474/2001, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.
Il titolare che, successivamente alla denuncia di smarrimento o sottrazione, rientra in possesso della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.
tabella 2
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
Le disposizioni impartite con la circolare n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, abrogando ogni altra disposizione precedente atta a regolamentare la materia, entrano in vigore a fa r data dal 15 marzo 2004, per tanto i soggetti che sono titolari di autorizzazione alla circolazione di prova rilasciata o rinnovata prima delle nuove disposizioni mantengono la validità fino alla scadenza annuale.
Le nuove autorizzazioni e le nuove targhe verranno quindi rilasciate a far data dal 15 marzo 2004, per i nuovi rilasci, e dalla data di scadenza dell’autorizzazione per i rinnovi.

Abrogazioni

Per quanto precede, appare doveroso riportare lo stralcio del testo dell’Art. 4 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, nella parte in cui prevede le seguenti abrogazioni:
a) gli articoli 98, commi 1 e 2, e 100, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) l’articolo 254, l’articolo 256, comma 3, le figure III 4/o, III 4/p, III 4/q e III 4/r degli allegati relativi al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell’appendice XII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le lettere b), d), i) ed l), del paragrafo 1, punto 1.3, dell’appendice XIII al titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All’articolo 100, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole "di prova" sono soppresse.
3. All’articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole "le disposizioni dei commi 5, 6e 10" sono sostituite dalle seguenti "le disposizioni dei commi 5 e 10".
4. L’articolo 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato per la parte incompatibile con l’articolo 2, comma 5, del D.P.R. 474/2001.
5. All’articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, nella rubrica, le parole", di prova" sono soppresse.
6. All’articolo 258 del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
a) nella rubrica, le parole ", di prova" sono soppresse;
b) al comma 1, aliena, le parole", di prova" sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), le parole "targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi" sono soppresse;
d) al comma 1, lettera e), le parole "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici" sono soppresse.
7. All’articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
a) al comma 1, lettera a), le parole"e delle targhe prova per le stesse" sono soppresse;
b) al comma 1, la lettera b) è soppressa.
8. All’appendice XIII al titolo III, paragrafo 0, punto 0.2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole ", in prova" sono soppresse.
* Ispettore della Polizia di Stato
Sezione Polizia Stradale La Spezia

Per ogni approfondimento, si rimanda alla seguente bibliografia:


"Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001 n. 474"
pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2002

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
"Circolare n. 478/M363 del 18 febbraio 2002"

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
"Circolare n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004"

il Centauro
"Le Nuove Norme del Codice della Strada"
Novega Edizioni Milano

Balduino Simone
"Il nuovo codice della strada e il regolamento di esecuzione"
Sapignoli Editore Torriana (RN)

Giandomenico Protospataro
"Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale"
Egaf Edizioni S.r.L. Forlì

di Gianluca Fazzolari

Mercoledì, 25 Febbraio 2004
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