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Giurisprudenza di merito - Patente B: no alla revisione se non è comunicata la decurtazione di punti

(TAR Emilia Romagna - Parma, sez. I, del 22 giugno 2010 n° 117)
 

T.A.R. 

Emilia Romagna - Parma

Sezione I

Ordinanza 22 giugno 2010, n. 117

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 121 del 2010, proposto da:
C. S., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Sarzi Amadè, con domicilio eletto presso l’avv. Luciana Guareschi in Parma, b.go Regale n. 1;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Bologna, via Guido Reni n. 4;
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e della Sicurezza del Trasporto di Reggio Emilia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento n. 392, in data 18.12.2006, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Motorizzazione - Ufficio Provinciale di Reggio Emilia, di revisione della patente di guida Cat. B di cui è titolare il ricorrente;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 il dott. Italo Caso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in assenza di comunicazione all’interessato da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida circa la decurtazione dei punti operata nei suoi confronti (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3 novembre 2009 n. 4952), la questione dedotta si presenta assistita dal prescritto “fumus boni iuris”;

che il pregiudizio grave e irreparabile è insito negli effetti irreversibili che si determinerebbero “medio tempore”.

 

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda di sospensione, salva la rinnovazione del procedimento secondo le modalità fissate dalla legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22/06/2010.

da Altalex

Martedì, 12 Ottobre 2010
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