Ministero dell’interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA |
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N. 300/A/1/44661/109/16/1 Roma, 13 ottobre 2005
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21.9.2005 è stato pubblicato il Decreto-Legge 21.9.2005 n. 184, recante “Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti” (All. 1).
Le nuove disposizioni contenute nel provvedimento, che sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, costituiscono diretta attuazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza del 24 gennaio 2005, n. 27. Come è noto, tale sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. nella parte in cui disponeva che, nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione, la segnalazione ai fini della decurtazione dei punti dalla patente dovesse essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non avesse comunicato all’organo di polizia procedente i dati personali e della patente del conducente.
Il provvedimento d’urgenza, per colmare le lacune apertesi a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, ha previsto che il comportamento omissivo del proprietario del veicolo sia oggetto di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.
Nella stessa ottica il provvedimento ha previsto una sanatoria con la quale si potrà procedere alla riattribuzione dei punti della patente del proprietario del veicolo decurtati per mancata identificazione del conducente.
Quanto sopra premesso, si forniscono le seguenti direttive operative per uniformare la gestione delle fasi procedurali per l’accertamento degli illeciti definiti dalla nuova norma che sono ascritte alla responsabilità degli organi di polizia stradale.
2. RESTITUZIONE DEI PUNTI AI PROPRIETARI
La riattribuzione dei punti decurtati ai proprietari dei veicoli che avevano omesso di comunicare le generalità della persona che si trovava alla guida al momento della commissione dell’illecito avviene ad istanza degli interessati, secondo le modalità che saranno stabilite mediante apposito decreto interministeriale adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno.
In attesa dell’emanazione del citato provvedimento attuativo, codesti Uffici si limiteranno a ricevere le istanze dei titolari di patente interessati senza, tuttavia, procedere allo storno dei punti già decurtati.
3. SANZIONI PER CHI OMETTE DI FORNIRE LE GENERALITA’ DEL CONDUCENTE
Per rendere coerente il termine entro il quale devono essere comunicate le generalità della persona che si trovava alla guida con la procedura relativa alla contestazione e notificazione dei verbali e non costringere chi intende fare ricorso a comunicare in anticipo i dati del conducente, il Decreto-Legge 184/2005 ha previsto che il termine di 30 giorni del comma 2 dell’art. 126-bis C.d.S. sia elevato a 60 giorni decorrenti dal momento in cui è avvenuta effettivamente la notificazione del verbale al proprietario.
3.1 Destinatari dell’invito a fornire le generalità del conducente
L’obbligo di fornire i dati relativi alla persona che si trovava alla guida al momento della violazione (generalità personali e dati della patente) non grava solo sul proprietario del veicolo ma, nei casi indicati dall’art. 196 C.d.S. (contratto di locazione o leasing, vendita con patto di riservato dominio, usufrutto, ecc) ricade sull’obbligato in solido per il pagamento della sanzione pecuniaria. In tali casi infatti, come già indicato nella circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre 2004 il proprietario del veicolo, non avendo il possesso del bene, non è oggettivamente in grado di sapere chi lo conduceva.
Quando ricorrono queste circostanze, perciò, il verbale di contestazione non deve essere notificato al proprietario del veicolo ma all’obbligato in solido che risponde in vece di quello e che ha l’obbligo di fornire le generalità della persona che lo conduceva al momento in cui è stato accertato l’illecito che comporta le decurtazione di punti, rispondendo, in caso di omissione delle informazioni richieste, della violazione di cui all’art.126-bis, comma 2, C.d.S.
3.2 Nuova sanzione per chi omette di fornire le generalità del conducente
Il comma 1, lettera a) dell’art. 1 del Decreto-Legge 184/2005 ha introdotto una specifica sanzione per il proprietario del veicolo ovvero per l’obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S., che, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale, non comunica le generalità ed i dati della patente della persona che si trovava alla guida del veicolo.
La norma, seguendo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2005, da un lato ha escluso che l’obbligato in solido che non comunichi le generalità della persona che era alla guida possa subire la decurtazione di punti invece del trasgressore, dall’altro ha ribadito che il soggetto - persona fisica o giuridica - che omette di fornirli senza addurre un giustificato e documentato motivo, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00.
La nuova fattispecie trova applicazione per tutti i comportamenti omissivi dei proprietari o degli obbligati in solido commessi dopo l’entrata in vigore del Decreto-Legge 184/2005 anche se l’invito a fornire i dati richiesti era stato formulato ai sensi dell’art. 180, comma 8, C.d.S. con un verbale notificato o redatto prima dell’entrata in vigore del Decreto-Legge 184/2005.
Si precisa, inoltre, che, essendo stato portato a 60 giorni il termine entro il quale il proprietario o l’obbligato in solido è tenuto a fornire le informazioni richieste, per i verbali già redatti o notificati con l’indicazione del termine più ridotto di 30 giorni, precedentemente previsto dall’art. 126-bis, comma 2, C.d.S., la nuova sanzione dell’art. 126-bis C.d.S. potrà essere applicata solo dopo che siano trascorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
Il testo normativo non elenca i casi nei quali il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido possa ritenersi giustificato nel comunicare all’organo di polizia procedente la sua impossibilità di segnalare i dati del trasgressore.
La valutazione di tali motivi è, perciò, rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dell’Ufficio di polizia sulla base della documentazione fornita dall’interessato a sostegno della sua giustificazione (atti, dichiarazioni, certificazioni, ecc.).
Con l’occasione, infine, si mette in evidenza che il legislatore, riformulando il comma 2 dell’art. 126-bis C.d.S., ha utilizzato un’espressione non dissimile da quella prevista dall’art. 180, comma 8, C.d.S., in materia di richiesta di informazioni o altri elementi da parte dell’Ufficio di Polizia. La formulazione del testo delle due norme nonché la sostanziale identità del contenuto della richiesta che può essere effettuata dagli organi di polizia stradale, induce a ritenere che, ai sensi dell’art. 9 della Legge 689/1981, la disposizione dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. sia prevalente, in quanto speciale, rispetto a quella più generale dell’art. 180, comma 8, C.d.S. Perciò, quando per una stessa violazione è prevista la decurtazione dei punti e la sospensione della patente, la richiesta di fornire le generalità della persona che era alla guida formulata ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S., serve necessariamente anche all’identificazione del conducente finalizzata all’applicazione della sospensione della patente di guida.
In tali casi, pertanto, l’omissione delle informazioni richieste dovrà essere punita con l’applicazione la sanzione prevista dall’art. 126-bis C.d.S.
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Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
PER IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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