Mercoledì 17 Luglio 2024
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Giurisprudenza

da Il Centauro n. 135
 

 

Pirati della strada? Tempi duri anche per i trasportati
Per la Corte di Cassazione anche i passeggeri sono da considerare “pirati”




(Asaps). Il fatto sul quale è stata chiamata a pronunziarsi con sentenza 37455 la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, sul ricorso presentato da due ragazzi partenopei all’epoca dei fatti minorenni, trasportati sul ciclomotore condotto da un terzo giovane, richiama alla memoria una tragedia della strada in cui perse la vita una donna, la cui unica colpa fu quella di attraversare a piedi la carreggiata al passaggio del terzetto. I giovani, dopo essersi ripresi dalla caduta, erano scappati senza prestare soccorso alla donna. Il conducente venne chiamato a rispondere di omicidio colposo, mentre per i due trasportati l’accusa fu quella di omissione di soccorso. Per onor di cronaca corre l’obbligo di indicare che nel 2006, per gli autori dell’incidente la Corte d’Appello di Napoli – sezione minorenni - concesse il perdono giudiziale, al che la difesa dei due trasportati ne contestò la condanna morale ponendo a presupposto il fatto che “viaggiando come passeggeri a bordo del mezzo non potevano prevedere che si potesse verificare l’evento comunque ricollegabile al comportamento di chi stava alla guida”. Secondo la tesi della difesa dei minorenni trasportati, non poteva scattare l’imputazione prevista dall’art. 189 C.d.S. che punisce l’ omissione di soccorso. La Cassazione, con le motivazioni di cui appreso, ha bocciato il ricorso ritenendo che i due viaggiavano con un terzo amico “ben sapendo che la loro presenza comprometteva di molto le condizioni di stabilità del motoveicolo, rendendole precarie”, e - soggiunge la Suprema Corte - dandosi alla fuga e non fermandosi per prestare assistenza all’investita, si erano resi colpevoli, anche se sono stati perdonati, delle ipotesi di reato previste dall’art. 189 del C.d.S.”. Dalle testimonianze raccolte a seguito dell’evento infortunistico, inoltre, i due passeggeri “erano caduti sopra il corpo dell’investita ed uno dei due era salito sul ciclomotore ed era scappato. Quindi non potevano non essersi resi conto che la donna urtata aveva riportato danni alla persona”. In ogni caso all’indirizzo dei due trasportati la Cassazione si esprime rimarcando la loro colpa “morale” in quanto“si dovevano fermare per verificare se” la donna travolta “avesse bisogno di soccorso. E invece si sono allontanati”, divenendo così, anch’essi, ed a pieno titolo pirati della strada (Asaps).

 


 

Sequestro preventivo - artt. 186, 187 e 116 comma 13 - del Codice della Strada, importante interpretazione della norma.
La Procura di Genova dispone che per il bene da sequestrare per la successiva confisca, sia richiesta la trascrizione del sequestro preventivo al PRA
Il bene intanto rimane nella disponibilità del trasgressore fino al termine del processo e la successiva confisca


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Non sono finite le novità introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore lo scorso 8 agosto, che si scoprono giorno per giorno, man mano che le nuove disposizioni trovano pratica attuazione
Tra le tantissime modifiche apportate, una riguarda l’articolo 104 delle “Norme di attuazione e transitorie del codice di procedura penale” che, secondo l’articolo 2, comma 9 della citata legge 94/2009, è stato così sostituito:
«Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo)
 - 1. Il sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; ... ».
La novità che qui interessa è data proprio dalla seconda parte della lett. b) la quale, con riferimento ai veicoli, in quanto beni registrati (non interessano qui i ciclomotori), richiede che l’esecuzione del sequestro preventivo vada eseguita mediante trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici, quindi al PRA, e quindi elide la sottrazione materiale del bene al detentore, come invece avveniva nella pratica quotidiana sino all’entrata in vigore della nuova legge 94/2009, quando si accertava uno dei reati di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 187 e 116, comma 13, con riferimento alla reiterazione della contravvenzione, del Codice della Strada. Per questo, la Procura della Repubblica di Genova, al fine di regolare uniformemente l’intervento della Polizia Giudiziaria, ha impartito le disposizioni, trascritte in una direttiva, dalla quale emerge che di norma, l’ufficiale di P.G. che ha eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per i tre reati previsti dal Codice della Strada, deve inoltrare al PRA locale o fuori provincia, richiesta di trascrizione del sequestro preventivo. Il veicolo, pertanto, rimarrà nella disponibilità del trasgressore, che comunque non potrà proseguire nella guida ove sia trovato in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ovvero senza aver conseguito la patente di guida ed avendo reiterato questo reato. Il veicolo potrà essere affidato ad altro soggetto indicato dal trasgressore o, in mancanza, fatto prelevare e custodire presso un apposito deposito a spese del trasgressore, ovvero lasciato in sosta in luogo sicuro. Una disposizione certamente finalizzata a limitare al massimo le spese di trasporto e custodia a carico dell’erario, ma che indubbiamente consentirà a chi è dedito alla commissione di questi reati di poterli reiterare sempre con lo stesso veicolo. Non potrà essere venduto, ma cosa confischerà l’erario ove il trasgressore, per il suo stato psicofisico alterato dovesse incorrere in un incidente stradale?

Il testo della direttiva della Procura di Genova sul sito www.asaps.it


 

Patente ritirata, anzi no. Per il giudice di pace l’etilometro non basta
Si era visto ritirare il documento per guida in stato di ebbrezza. Ma una sentenza del giudice di pace di Ancona, Lorena Volpone, ha disapplicato l’ordinanza della Prefettura. Il nodo sta nel verbale
(NdR: Secondo noi il nodo sta da un’altra parte)

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Ancona - Si era visto ritirare la patente per guida in stato di ebbrezza. Il test effettuato dai carabinieri gli aveva riscontrato un tasso di 2,46 e 2,66 g/l, fra la prima e la seconda soffiata. Ma ora una sentenza del giudice di pace di Ancona, Lorena Volpone, ha disapplicato l’ordinanza della Prefettura perché, secondo il giudice, l’etilometro da solo non basta per rilevare il tasso alcolemico nel sangue in maniera attendibile. Protagonista, suo malgrado, è un automobilista di Jesi. Il nodo sta nel verbale. Il giudice nella sentenza osserva che questo non riporta altri dati essenziali: con un simile tasso alcolemico, infatti, il conducente avrebbe dovuto apparire irascibile e in stato soporoso, quasi comatoso. In realtà le condizioni dell’automobilista erano di tutt’altro stato: accostò regolarmente il veicolo, nominò il legale di fiducia, ne fornì il numero di cellulare e si sottopose all’etilometro. Cose che, sempre secondo il giudice, non avrebbe potuto fare “nel modo più assoluto” con un tasso alcolemico realmente pari a 2,5 g/l. La conclusione del ragionamento tira in ballo la scienza della fisiologia umana e cioè la necessità di tenere in considerazione quando e quanto una persona ha bevuto, e se lo ha fatto a stomaco pieno o vuoto. Nel caso dello jesino, una volta appurato l’elevato tasso alcolemico con l’etilometro, i carabinieri avrebbero dovuto chiamare il 118 e chiedere la verifica del test in ospedale, con l’analisi del sangue. Solo dopo questo accertamento, sostiene il giudice che ha anche condannato la Prefettura a 100 euro di risarcimento per le spese legali, si sarebbero potute applicare le sanzioni per guida in stato ebbrezza e manifesta ubriachezza. La prova dell’etilometro, insomma, “non è idonea a giustificare il ritiro della patente, non per difetto dell’apparecchio in sé ma per difetto di applicazione della scienza di fisiologia umana”.


da Il Resto del Carlino

Capito cari carabinieri e agenti? Vi dovete specializzare bene in scienza di fisiologia umana. Altro che storie. Forse se quel Giudice di Pace si facesse qualche pattuglia con voi, dopo aver sollevato un po’ di lenzuoli bianchi e aver sentito l’acre odore del sangue misto a benzina, cambierebbe idea e si farebbe lui un’idea più precisa sulla “applicazione della scienza di fisiologia umana”.

 


 

Firenze
Notifiche delle multe inesistenti se affidate a società di recupero crediti

La decisione del Giudice di Pace che ha accolto il ricorso di una società con sede in Germania

All’azienda il Comune aveva inviato una multa tramite l’Istituto

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 (ASAPS), Le notifiche delle multe devono considerarsi inesistenti quando sono state affidate a società di recupero crediti. Quindi, in quei casi, non c’è l’obbligo di pagare le sanzioni. La decisione arriva dal Giudice di Pace di Firenze che ha accolto il ricorso presentato da una società con sede in Germania, rappresentata da un legale italiano, contro una sanzione ricevuta dal Comune di Firenze e notificata all’azienda attraverso una raccomandata spedita da una società di recupero crediti, accreditata dal Comune del capoluogo toscano per il recapito all’estero delle multe. “Il giudice di pace - ha spiegato il legale - ci ha dato ragione richiamando una sentenza della Corte di Cassazione del 2006, secondo cui deve considerarsi come inesistente, e quindi omessa, la notifica degli estremi di una violazione al codice della strada che venga affidata ad un’agenzia privata concessionaria, con la conseguente estinzione dell’obbligazione. In questo caso, il giudice ha incluso fra le agenzie private anche la società di recupero crediti. In pratica la notifica deve essere eseguita direttamente dall’ente accertatore e non da società private, perché quest’ultime non hanno la qualifica di pubblico ufficiale”.


 

Massimario di Legittimità

 

Patente - Patente a punti - Perdita totale dei punti - Conseguenze - Revisione della patente - Termine di trenta giorni - Mancato rispetto del termine - Sospensione della patente e tempo indeterminato - Natura - Richiesta di sospensione ex art. 22 L. n. 689/81 del provvedimento di sospensione della patente - Esclusione.
Qualora in seguito alla perdita totale dei punti della patente sia disposta la revisione della stessa ed il titolare non si sottoponga all’esame di idoneità nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato. Tale sospensione non costituisce una sanzione amministrativa derivando semplicemente dal mancato sottoporsi del titolare della patente al prescritto esame nel termine predetto e, pertanto, non è suscettibile di sospensione ai sensi dell’art. 22 L.n. 689/1981 (Giudice di Pace Civile di Tortona, 25 settembre 2008) [RIV-0904P337]

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Disposta dal Prefetto - Per guida in stato di ebbrezza - Conducente all’interno ma non alla guida di autovettura - Sussistenza del reato - Esclusione - Conseguenze - Annullamento dell’ordinanza prefettizia di sospensione della patente.
Non sussistono i presupposti per l’adozione da parte del Prefetto del provvedimento di sospensione cautelare della patente di guida, ex art. 223, comma 3, c.s., nel caso in cui il conducente di autovettura (nella specie tassista), in seguito ad accertamento mediante etilometro, sia stato sorpreso in stato di ebbrezza all’interno di essa, ma non ne fosse alla guida. (Nella fattispecie il giudice a quo ha annullato l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente). (Giudice di Pace Civile di Ciriè, 19 febbraio 2008) [RIV-0904P341]

Sosta, fermata e parcheggio - Parcheggio a pagamento - Contemporanea creazione di parcheggio gratuito - Obbligo - Esclusione solo per le zone dl particolare rilevanza urbanistica.
Ai sensi dell’art. 7 c.s., approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, è possibile procedere all’istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta comunale, nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico. (Tar Lazio, Sez. II, 28 maggio 2008, n. 5218) [RIV-0904P346]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Opposizione al verbale.
Nel caso di violazione del Codice della Strada costituente reato, il verbale di accertamento non è automaticamente impugnabile, in quanto privo di natura sanzionatoria, avendo esclusivamente funzione di atto interno diretto solo a portare a conoscenza del giudice penale la notitia criminis e a sottoporre al Prefetto la situazione di pericolo ai fini della adozione della misura cautelare della sospensione della patente. (Cass. Civ., Sez. II, 23 maggio 2008, n. 13388) [RIV-0904P349]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Termine.
In tema di applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale, il termine finale entro cui il prefetto deve provvedere sul ricorso in via amministrativa dell’interessato è – ai sensi dell’art. 204 del codice della strada nel testo applicabile ratione temporis a seguito della modifica della L. 24 novembre 2000 n. 340 – di 90 giorni, da intendersi, sia in caso di rigetto del ricorso che di suo accoglimento, come riferito alla data in cui il prefetto provvede. Tale interpretazione si desume oltre che con chiarezza dalla lettera della disposizione – secondo cui «il prefetto adotta» o «il prefetto emette» - anche dalle indicazioni, contenute nella norma medesima, circa gli atti successivi al provvedimento prefettizio, autonomi e distinti da quello, da compiersi in sequenza temporale al fine di portare a conoscenza dell’interessato il provvedimento in questione (in particolare, notifica dell’ordinanza di rigetto oppure comunicazione di archiviazione all’ufficio accertatore al fine di darne notizia all’interessato). (Cass. Civ., Sez. II, 9 giugno 2008, n. 15171) [RIV-0904P349]

Falsità in atti - In atti pubblici - Falsa dichiarazione di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa - integrazione del delitto di cui all’art. 483 c.p.
Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che - fermato dalla Polizia alla guida della propria auto - dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida di averla dimenticata a casa, non sussistendo, in tal caso, l’obbligo del privato di dire la verità, posto che verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile quando l’atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. (Cass. Pen., Sez. V, 28 maggio 2008, n. 21402 [RIV-0904P350]

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Alcoltest.
In tema di guida in stato d’ebbrezza, ai fini della prova del reato è sufficiente che i valori rilevati dall’etilometro siano riportati nel verbale di contestazione redatto dalla P.G. operante, a nulla rilevando che gli stessi non risultino leggibili sugli stampati forniti dall’apparecchiatura. (Cass. Pen., Sez. IV, 8 maggio 2008, n. 18448) [RIV-0904P350]

Misure di sicurezza - Personali - Reato di guida senza patente - Persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione non più in atto.
Il reato di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, di cui all’art. 6 L. 31 maggio 1965, n. 575, è configurabile solo nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto. (Fattispecie nella quale la Corte ha stabilito che deve essere ricondotta nella fattispecie amministrativa di cui all’art. 116 comma 13 D.L.vo n. 285 del 1992, e non nel suddetto reato, la condotta di colui che guida senza patente, una volta cessata la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che ne aveva motivato la revoca). [RIV-0904P350]


 

 

 


a cura di Franco Corvino

Venerdì, 05 Febbraio 2010
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