A seguito di ripetute istanze presentate a questo Dipartimento concernenti
la corretta interpretazione dell’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si è
reso opportuno predisporre la presente circolare, al fine di garantire,
per l’applicazione della norma in questione, un uniforme indirizzo nei
confronti degli enti proprietari delle strade e degli operatori nel
settore dei trasporti eccezionali.
Si richiama per correntezza espositiva il testo del comma 2, lettera
b), in esame che dispone:
"È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli
61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi
ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti
siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali,
può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi
merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità,
fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli, qualora vengano superati
i limiti di cui all’art. 62, ma nel rispetto dell’art. 61, il carico
può essere completato, con generi della stessa natura merceologica,
per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo
o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’art. 164 e della massa
eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per
i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi
i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore
a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se
autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di
veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto
assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile".
Appare chiaro che la norma disciplina due situazioni di trasporto a
seconda dei materiali trasportati e delle condizioni che generano la
eccezionalità del trasporto, sempre limitatamente alle tre classi
merceologiche richiamate e segnatamente: blocchi di pietra naturale;
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse
per l’edilizia; prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.
A) Nel caso in cui il trasporto ecceda entrambi i limiti stabilititi
dagli articoli 61 e 62 e solo in tal caso, nell’effettuazione di trasporti
in condizioni di eccezionalità delle merci sopra richiamate,
al fine della possibilità di integrare il carico con gli stessi
generi merceologici autorizzati, è necessario che ricorrano contemporaneamente
le seguenti condizioni:
1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi dell’art.
10, comma 5, del decreto legislativo n. 285/1992;
2) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di cui
all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
3) che l’integrazione del carico avvenga comunque con un numero complessivo
di elementi non superiore a 6 degli stessi generi merceologici, fino
al completamento della massa complessiva dell’autoveicolo o del complesso
di veicoli.
B) Nel caso in cui con il carico vengano superati i limiti di cui all’art.
62, ma nel rispetto dell’art. 61, sarà possibile completare il
carico con "generi della stessa natura merceologica", al fine
di occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo
o del complesso di veicoli, ove ricorrano contemporaneamente leseguenti
condizioni:
1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi dell’art.
10, comma 5, del decreto legislativo n. 285/1992;
2) si osservino le condizioni stabilite dall’art. 164 del decreto legislativo
n. 285/1992;
3) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di cui
all’art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
4) che per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l’edilizia, le integrazioni non superino le 6 unità;
5) che l’occupazione della superficie utile del piano di carico avvenga
senza sovrapposizione degli elementi unitari trasportati.
In entrambi i casi è quindi evidente che non è consentito
il trasporto di classi merceologiche tra loro diverse (per es. blocchi
di pietra naturale con laminati grezzi, elementi prefabbricati compositi
con coils, ecc.) ovvero l’integrazione di carico con classi merceologiche
diverse da quelle espressamente indicate (per es. blocchi di pietra
naturale con pietra lavorata, coils con tondini o travi in acciaio,
ecc.).
Ad ulteriore migliore chiarimento, facendo riferimento per analogia
a quanto già espresso nella circolare n. 2811 del 17 novembre
1997 dell’allora Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del Ministero dei lavori pubblici, si ritiene utile precisare
che per "stessi generi merceologici" si deve intendere il
concetto di associazione per compatibilità ed uso - per esempio
se il trasporto eccezionale riguarda una trave esso potrà integrarsi
solamente con altre travi.
Quindi, per "stessi generi merceologici", deve intendersi
la tipologia (come morfologia generale nonché come omogeneità
di destinazione d’uso) del materiale che è quindi dotato di una
propria caratteristica merceologica che ne consente una chiara classificazione
come ad esempio: serbatoio, turbina, macchina industriale, mentre le
strutture in cemento armato verranno differenziate in due categorie:
trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e pannello/lastra
(due dimensioni prevalenti rispetto all’altra). A titolo di esempio
si rappresenta il caso del serbatoio che ha una morfologia definita
dal fatto di essere un contenitore (ancorché le forme specifiche
possono essere diverse), ed ha la destinazione d’uso che è quella
di contenere liquidi, aeriformi, materiali sciolti. Sicchè il
trasporto eccezionale, di cui al caso A) sopra richiamato, di un serbatoio,
può essere integrato solo con altri serbatoi-contenitori, ed
in numero non superiore alle 6 unità. Pertanto deve intendersi
per il punto A) sopra esplicitato che gli elementi trasportati sono
dello stesso genere merceologico, quando siano costituiti, ad esempio,
sempre da travi o sempre da pannelli/lastre indipendentemente dalla
sezione o sempre da macchine industriali (indipendentemente dall’allestimento).
La circolare richiamata, inoltre, puntualizza che per "natura"
del materiale deve intendersi l’insieme delle caratteristiche fisiche,
meccaniche (etc.) dello stesso (densità, rigidezza, peso specifico,
etc.) che ne permettono la classificazione quale: calcestruzzo, legno,
ferro, etc.
Pertanto deve intendersi per il punto B) che gli elementi trasportati
sono della stessa natura nel caso in cui siano realizzati sempre in
calcestruzzo, o in legno, o in ferro. Nel caso di elementi di natura
composita, realizzati ad esempio in cemento armato (calcestruzzo + ferro)
deve farsi riferimento alla natura della componente principale, assimilando
pertanto la natura del calcestruzzo a quella del cemento armato. Per
entrambi i casi valutati, sono comunque condizioni essenziali: che gli
elementi trasportati di cui alla lettera a), punto 2, e lettera b),
punto 3, precedenti, non siano trasportabili nel rispetto dei limiti
prescritti dall’art. 62, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
che la destinazione finale del trasporto sia unica, al fine di evitare
che surrettiziamente un trasporto eccezionale possa essere giustificato
dalla presenza dell’elemento eccezionale, che però percorra un
tragitto limitato, mentre poi il medesimo veicolo eccezionale prosegua
per effettuare un trasporto ordinario; che le eccedenze consentite -
e cioè i pezzi in più che si possono portare in ottemperanza
alle disposizioni e limiti previsti - risultino esplicitamente nell’autorizzazione
rilasciata dall’ente proprietario o concessionario della strada.
Roma, 6
settembre 2005
Il
capo Dipartimento
per i trasporti terrestri
Fumero