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Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cause di esclusione della responsabilità - Stato di necessità - Riferimento alle nozioni previste dal codice penale - Sussistenza - Erroneo convincimento della sussistenza dello stato di necessità - Onere della prova - Fattispecie in tema di guida con cronotachigrafo privo del prescritto foglio di registrazione

(Cass. Civ., sez. II, 15 settembre 2009, n. 19879)
In tema di sanzioni amministrative, ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità, previste dall’art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, occorre, in mancanza di ulteriori precisazioni, fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale. La responsabilità dell’autore dell’illecito è altresì esclusa in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l’art. 3 della citata legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l’erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione; in tale ipotesi, peraltro, l’onere della prova dell’erroneo convincimento grava su chi lo invoca. (Nella specie, la S.C., aveva escluso la sussistenza dell’invocato stato di necessità nella condotta dell’autotrasportatore che il giorno successivo ad un grave incidente si era messo alla guida senza controllare che il cronotachigrafo fosse privo del prescritto foglio di registrazione, preoccupato dei danni cagionati al datore di lavoro e nel timore di venire licenziato).
Mercoledì, 13 Ottobre 2010
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