Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/33923/111/20/3 del 27 luglio
2004 (3), con cui sono state fornite indicazioni circa l’entrata
in vigore della nuova disciplina del tachigrafo digitale di cui all’allegato
I B del Reg. CEE n. 3821/85 (1) e con la quale si indicava l’obbligo
di installazione del citato strumento sui veicoli di nuova immatricolazione
a decorrere dal 5 agosto 2005.
In proposito, come rappresentato dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti con la nota prot. n. 664/MOT1 del 26.7.2005 (2) (all.
1), si comunica che la mancata attuazione di alcune disposizioni regolamentari
non consente, attualmente, l’utile avvio delle procedure di rilascio
delle carte tachigrafiche che, presumibilmente, avverrà entro
la fine del 2005.
Di tale situazione ha preso atto anche la Commissione Europea che ha
consentito agli Stati Membri che non sono in grado di ultimare le procedure
di rilascio delle carte tachigrafiche entro il 5 agosto 2005, di continuare
ad autorizzare l’immatricolazione di veicoli muniti del tachigrafo
analogico fino al 31.12.2005.
Sulla base di quanto indicato nella richiamata nota del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 26.7.2005 (2), si ritiene perciò
necessario fornire le seguenti indicazioni operative relative al regime
transitorio applicabile in Italia:
- è consentito continuare a mettere in circolazione veicoli di
nuova immatricolazione muniti di tachigrafo analogico sino al 31 dicembre
2005;
- i veicoli immatricolati all’estero e provvisti di tachigrafo
digitale abilitato possono circolare liberamente sul territorio italiano
dal 5 agosto 2005 purché il conducente sia munito di carta tachigrafica
valida e regolarmente abilitata;
- i veicoli immatricolati in Italia dopo il 5 agosto 2005 che sono già
muniti di tachigrafo digitale possono circolare nel territorio della
Repubblica anche se privi di carta tachigrafica abilitata a condizione
che l’apparecchio sia stato regolarmente abilitato da parte di
una officina autorizzata.
Per questi ultimi veicoli, in attesa che il conducente ottenga il rilascio
della carta tachigrafica, la documentazione della durata dei periodi
di guida e di riposo deve avvenire secondo le disposizioni del comma
2 dell’articolo 16 del Reg. CEE 3821/85 (1).
Questa norma prevede, infatti, che il conducente, al termine della giornata
lavorativa ha l’obbligo di stampare le indicazioni relative ai
gruppi di tempi che l’apparecchio digitale ha registrato durante
tutto il tempo in cui questi ha guidato il veicolo e di annotare sul
documento prodotto dall’apparecchio stesso i dati che consentono
di identificarlo (cioè, nome e cognome e numero patente di guida).
Nel caso in cui il medesimo conducente guidi nella stessa giornata lavorativa
più veicoli, la stampa delle registrazioni deve essere effettuata
al termine di ciascun viaggio.
La stampa del documento prodotto dall’apparecchio di controllo
installato a bordo del veicolo, ai sensi del comma 7 dell’articolo
15 Reg CEE 3821/85 (1), può essere richiesta anche durante il
viaggio dagli organi di polizia stradale preposti ai controlli.
La documentazione di cui sopra deve essere conservata a bordo del veicolo
per tutta la settimana in cui il conducente ha guidato. Secondo le disposizioni
dell’articolo 15 comma 7 del Reg CEE 3821/85 (1), il conducente
deve essere in grado di esibire ad ogni controllo anche la documentazione
relativa all’ultimo giorno lavorativo della settimana precedente.
***
Le Prefetture
- Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono
pregate d voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi
di Polizia Municipale e Provinciale.
IL
DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli
Allegato
1 alla circolare 30.8.2005, prot. n. 300/A/1/43778/111/20/3
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 26.7.2005, prot. n. 664/MOT1
Regolamenti CE 2135/98 e 1360/2002. Installazione del tachigrafo digitale
(in "la motorizzazione 2005" pag. 2005/500)
__________
(1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 070039 o "codice della
strada" pag. 179.00.07.
(2) Vedasi "la motorizzazione 2005" pag. 2005/500.
(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 059197.