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Circolari 08/09/2005

Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Installazione del tachigrafo digitale

Circolare Prot. n. 300/A/1/43778/111/20/3

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/1/43778/111/20/3

OGGETTO: Installazione del tachigrafo digitale


Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/33923/111/20/3 del 27 luglio 2004 (3), con cui sono state fornite indicazioni circa l’entrata in vigore della nuova disciplina del tachigrafo digitale di cui all’allegato I B del Reg. CEE n. 3821/85 (1) e con la quale si indicava l’obbligo di installazione del citato strumento sui veicoli di nuova immatricolazione a decorrere dal 5 agosto 2005.
In proposito, come rappresentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota prot. n. 664/MOT1 del 26.7.2005 (2) (all. 1), si comunica che la mancata attuazione di alcune disposizioni regolamentari non consente, attualmente, l’utile avvio delle procedure di rilascio delle carte tachigrafiche che, presumibilmente, avverrà entro la fine del 2005.
Di tale situazione ha preso atto anche la Commissione Europea che ha consentito agli Stati Membri che non sono in grado di ultimare le procedure di rilascio delle carte tachigrafiche entro il 5 agosto 2005, di continuare ad autorizzare l’immatricolazione di veicoli muniti del tachigrafo analogico fino al 31.12.2005.
Sulla base di quanto indicato nella richiamata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26.7.2005 (2), si ritiene perciò necessario fornire le seguenti indicazioni operative relative al regime transitorio applicabile in Italia:
- è consentito continuare a mettere in circolazione veicoli di nuova immatricolazione muniti di tachigrafo analogico sino al 31 dicembre 2005;
- i veicoli immatricolati all’estero e provvisti di tachigrafo digitale abilitato possono circolare liberamente sul territorio italiano dal 5 agosto 2005 purché il conducente sia munito di carta tachigrafica valida e regolarmente abilitata;
- i veicoli immatricolati in Italia dopo il 5 agosto 2005 che sono già muniti di tachigrafo digitale possono circolare nel territorio della Repubblica anche se privi di carta tachigrafica abilitata a condizione che l’apparecchio sia stato regolarmente abilitato da parte di una officina autorizzata.
Per questi ultimi veicoli, in attesa che il conducente ottenga il rilascio della carta tachigrafica, la documentazione della durata dei periodi di guida e di riposo deve avvenire secondo le disposizioni del comma 2 dell’articolo 16 del Reg. CEE 3821/85 (1).
Questa norma prevede, infatti, che il conducente, al termine della giornata lavorativa ha l’obbligo di stampare le indicazioni relative ai gruppi di tempi che l’apparecchio digitale ha registrato durante tutto il tempo in cui questi ha guidato il veicolo e di annotare sul documento prodotto dall’apparecchio stesso i dati che consentono di identificarlo (cioè, nome e cognome e numero patente di guida).
Nel caso in cui il medesimo conducente guidi nella stessa giornata lavorativa più veicoli, la stampa delle registrazioni deve essere effettuata al termine di ciascun viaggio.
La stampa del documento prodotto dall’apparecchio di controllo installato a bordo del veicolo, ai sensi del comma 7 dell’articolo 15 Reg CEE 3821/85 (1), può essere richiesta anche durante il viaggio dagli organi di polizia stradale preposti ai controlli.
La documentazione di cui sopra deve essere conservata a bordo del veicolo per tutta la settimana in cui il conducente ha guidato. Secondo le disposizioni dell’articolo 15 comma 7 del Reg CEE 3821/85 (1), il conducente deve essere in grado di esibire ad ogni controllo anche la documentazione relativa all’ultimo giorno lavorativo della settimana precedente.

***

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate d voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli

Allegato 1 alla circolare 30.8.2005, prot. n. 300/A/1/43778/111/20/3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 26.7.2005, prot. n. 664/MOT1
Regolamenti CE 2135/98 e 1360/2002. Installazione del tachigrafo digitale
(in "la motorizzazione 2005" pag. 2005/500)

__________
(1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 070039 o "codice della strada" pag. 179.00.07.
(2) Vedasi "la motorizzazione 2005" pag. 2005/500.
(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 059197.


Giovedì, 08 Settembre 2005
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