Per la raccolta ambulante di rifiuti quali sono le autorizzazioni necessarie per l’esercizio di tale attività? La compilazione del F.I.R. è obbligatoria? C’è un limite di peso dei rifiuti che assolve alla compilazione del F.I.R. e delle relative autorizzazioni? Nel caso di esenzione totale dalla compilazione del F.I.R. come si fa a rintracciare i rifiuti?
email -Pratola Peligna (AQ)
***
(ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di: a.. raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi; b.. raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; c.. di bonifica dei siti; d.. di bonifica dei beni contenenti amianto; e.. di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; f.. di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi; g.. di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti. L’iscrizione all’Albo ha una validità di 5 anni e costituisce titolo per l’esercizio di attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; mentre per le altre attività, l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione. Per quanto riguarda il trasporto, dovranno essere applicate tutte le prescrizioni richieste per la compilazione del formulario per il trasporto di rifiuti previsto dall’art.193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152.(ASAPS)
|