Giovedì 18 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Circolari 30/07/2005

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Esami pratici per il conseguimento delle patenti di guida. Doppi comandi

Circolare Prot. MOT3/3395/M310 del 28 luglio 2005

Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

 

Prot. MOT3/3395/M310;  Roma, 28 luglio 2005

 

Oggetto:

Esami pratici per il conseguimento delle patenti di guida. Doppi comandi


 

E’ stato più volte segnalato a questa sede che, presso alcune province, si sono verificate situazioni di scorretta applicazione delle disposizioni relative al noleggio di veicoli muniti di doppi comandi per effettuare la prova pratica per il conseguimento della patente di guida da parte di imprese autorizzate al servizio di autonoleggio senza conducente. Si ritiene opportuno, al riguardo, chiarire le disposizioni che regolamentano la materia, riproponendo nella presente circolare, tutte le istruzioni già fornite con le circolari n. 183 del 7 dicembre 1994, n. 188 del 20 dicembre 1994, prot. 10448/4616 del 27 dicembre 1994, n. 16 del 26 gennaio 1995, n. 126 del 27 settembre 1996 che, dalla data della presente circolare devono intendersi abrogate. Si fa presente che sono segnalate in neretto le novità apportate alle procedure vigenti già previste nelle circolari sopra indicate.

 

Come è noto, l’art. 121, comma 9, del codice della strada stabilisce che l’esame pratico per il conseguimento della patente di guida, ad esclusione della categoria A, debba essere effettuato su “veicoli muniti di doppi comandi” almeno per il freno e la frizione.

 

I candidati privatisti potranno utilizzare:

a) un veicolo messo a disposizione da un’autoscuola;

b) un veicolo preso in locazione presso una impresa di autonoleggio.

 

In entrambi i casi, detti candidati dovranno essere accompagnati da una persona che ha conseguito l’abilitazione di istruttore di guida.

 

Per motivi legati alla sicurezza della circolazione non può essere contemplata l’ipotesi che il candidato privatista adatti il proprio veicolo con i doppi comandi. Ciò comporterebbe, infatti, il rischio di immettere in circolazione veicoli che, per le loro caratteristiche, potrebbero innescare serie situazioni di pericolo, qualora al fianco del conducente dovesse trovarsi persona inesperta di doppi comandi.

 

Qualora il candidato privatista si presenti all’esame con veicolo ed istruttore messi a disposizione da un’autoscuola, sarà compito di quest’ultima distinguere i candidati privatisti dagli allievi che frequentano i corsi normali. Gli esami dei candidati privatisti si possono effettuare sia durante sedute concesse all’autoscuola, sia nelle sedute effettuate presso la sede dell’Ufficio provinciale. L’autoscuola provvederà ad inserirli sia nei registri di iscrizione, senza cambio di codice, sia nella lista d’esame da presentare all’Ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri, evidenziando nelle note la dicitura “PRIVATISTA” ed allegando una copia della pagina del registro di iscrizione degli allievi dalla quale risulti appunto l’inserimento del candidato privatista.

 

Nel caso in cui il candidato si avvalga di un veicolo preso in locazione da una impresa di autonoleggio, si fa presente quanto segue:

1) l’installazione dei doppi comandi comporta una modifica alle caratteristiche essenziali dei veicoli su cui vengono applicati. Pertanto, questi ultimi dovranno essere sottoposti a visita e prova presso l’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per l’aggiornamento della carta di circolazione, previa presentazione della dichiarazione, da parte dell’officina allestitrice, dell’avvenuto montaggio del suddetto comando a regola d’arte. Qualora l’installazione dei doppi comandi dovesse comportare una modifica dell’impianto frenante, per l’aggiornamento della carta di circolazione occorrerà anche l’autorizzazione della casa costruttrice. Nel caso in cui il veicolo non è impegnato in prove d’esame, devono essere disistallati o resi inoperativi i doppi comandi.

2) i veicoli muniti di doppi comandi dovranno avere copertura assicurativa adeguata all’uso specifico cui vengono destinati;

3) detti veicoli possono essere presi in locazione esclusivamente il giorno degli esami. Non possono, viceversa, essere presi in locazione prima di tale giorno ed utilizzati per eventuali esercitazioni di guida perché, in tal caso si configurerebbe un’ipotesi di esercizio abusivo di attività di autoscuola, attività per la quale, com’è noto, occorre specifica autorizzazione da parte della provincia; si ribadisce pertanto che le imprese di autonoleggio che locano veicoli muniti di doppi comandi a candidati al conseguimento della patente di guida, non possono in alcun caso effettuare esercitazioni o prove di guida, su detti veicoli, prima dello svolgimento della prova d’esame.

 

Al fine di formare con compiutezza di elementi i fascicoli relativi ai candidati privatisti, l’esaminatore, prima dell’inizio della prova pratica, deve acquisire agli atti una copia del contratto di noleggio del veicolo su cui annoterà il nome dell’accompagnatore che deve essere munito di abilitazione di istruttore di guida.

 

            I candidati disabili, per i quali sono prescritti adattamenti in relazione alle particolari esigenze, sono esonerati dall’obbligo di effettuare esami per il conseguimento della patente di guida speciale su veicoli muniti di doppi comandi, conformemente a quanto previsto dall’art. 333 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

 

L’obbligo di utilizzare un veicolo munito di doppi comandi è imposto, all’art. 121 del codice della strada, solo per la prova pratica per il conseguimento della patente di guida; detto obbligo, quindi, non sussiste per coloro che sostengono la prova di guida in ottemperanza ad un provvedimento di revisione della patente di guida.

 

            Si fa, inoltre, presente, che titolari o dipendenti delle imprese di autonoleggio non sono legittimati allo svolgimento e presentazione né di pratiche né di prenotazioni per il conseguimento della patente di guida o per gli esami, attività espressamente riservate alle autoscuole (ex lege 11/1994), oltre che al diretto interessato.

 

            Si ricorda, inoltre, che all’interno degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri non è consentita alcuna forma di pubblicità, quindi, sia le autoscuole che le imprese di autonoleggio, non possono distribuire materiale di propaganda commerciale.

 

Si invitano codesti Uffici a segnalare eventuali anomalie agli organi competenti.

 

Sono abrogate le seguenti circolari:

n. 183 del 7 dicembre 1994;

n. 188 del 20 dicembre 1994;

prot. 10448/4616 del 27 dicembre 1994;

n. 16 del 26 gennaio 1995;

n. 126 del 27 settembre 1996.

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                     Dr. Ing. Sergio Dondolini

 

 

FF

 


 

 

 

 

 

 

Sabato, 30 Luglio 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK