MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Direzione Generale del trasporto ferroviario |
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Prot. n.
DGTF/707/div3 Roma,
22 luglio 2005
1. L’articolo 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166 introduce un sistema di incentivi al trasporto di merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato. Gli interventi in questione sono finanziati a valere sulle risorse stanziate, in forma di limiti di impegno quindicennali, sul fondo istituito dal comma 6 del medesimo articolo ("Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti"). 2. Le misure previste sono le seguenti: 2.1 - comma 5 dell’art. 38: incentivi, per i treni*km effettuati sul territorio italiano, alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un’impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, con il vincolo di dover realizzare almeno il 90% dell’impegno contrattuale per accedere all’attribuzione degli incentivi; 2.2 - comma 7 dell’art. 38: contributi per i treni*km effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. 2.3 - è inoltre prevista la possibilità di erogare fondi per contributi agli investimenti finalizzati al trasporto di merci per ferrovia, derivante direttamente dall’istituzione del fondo di cui al comma 6 dell’articolo 38. 3. Il periodo di riferimento per gli interventi di cui ai commi 5 e 7 è il triennio 2004-2006, come sancito dall’art. 38 modificato -da ultimo- dall’art. 7 del d.l. n. 355 del 24.12.2003 convertito in legge 27 febbraio 2004 n. 47. 4. Il D.P.R. 22.12.2004 n. 340, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14.3.2005 (d’ora in avanti: D.P.R. o regolamento) costituisce il regolamento governativo che dà attuazione agli strumenti di incentivazione citati, come previsto dal comma 4 dell’art. 38. 5. Il Decreto interministeriale n. 14/T del 20 maggio 2005 (d’ora in avanti: D.i.) individua la misura degli incentivi nonché le categorie di beni di investimento ammissibili a contributi, ai sensi dell’art. 38 comma 5 e degli articoli 8 e 13 del D.P.R.. 6. Al fine di consentire l’attuazione quanto più semplificata ed uniforme delle misure in questione, appare utile fornire la modulistica di riferimento nonché alcune indicazioni esplicative delle disposizioni recate dalle norme di cui sopra, per quanto riguarda gli incentivi di cui al comma 5 dell’articolo 38 e i contributi agli investimenti, atteso che le misure di cui al comma 7 dell’articolo 38 –per come disciplinate dall’articolo 14 del D.P.R.- richiedono il preventivo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di selezione dei progetti. Qualora, in sede di attuazione delle misure, emerga la necessità di fornire ulteriori informazioni, il Direttore della Direzione Generale del trasporto ferroviario potrà provvedere ad emanare successive comunicazioni. 7. Prima di procedere all’esame delle singole misure, si evidenzia che taluni requisiti relativi a entrambe le misure di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 38 sono autodichiarati dai richiedenti. Corre l’obbligo di evidenziare, al riguardo, che il dichiarante è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. L’articolo 75 dispone che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. L’articolo 76 reca “Norme penali” ed in particolare dispone, al comma 1, che “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. Come previsto dall’articolo 17 comma 2 del D.P.R., l’Amministrazione effettua controlli -anche a campione ed eventualmente avvalendosi del supporto previsto dall’articolo 38 comma 8 della legge n. 166/2002- sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese per accedere ai benefici previsti dal Decreto stesso; l’eventuale accertamento della non veridicità delle informazioni rese comporta pertanto l’applicazione degli articoli sopra citati. L’impresa è tenuta a predisporre e conservare la documentazione idonea a consentire all’Amministrazione, all’atto del controllo, la veridicità delle dichiarazioni rese. 8. Sa fa infine presente che la struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti referente per le misure in questione è la Direzione Generale del trasporto ferroviario; informazioni sulla documentazione da produrre e, in generale, sulle misure possono essere richieste ai numeri telefonici: 06 4158 3444/ 3463 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 13,30), ovvero all’indirizzo di posta elettronica contributitrenotir@infrastrutturetrasporti.it; per quanto attiene, invece, alla procedura relativa all’erogazione delle risorse, di competenza della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., si riportano i relativi recapiti, forniti dalla Cassa stessa: Direzione Gestione e Supporto Politiche di Sviluppo – Settore Gestioni Speciali, tel. 06.4221.4318, fax 06.4221.5520, indirizzo di posta elettronica vincenzo.ferro@cassaddpp.it 9. Della presente circolare sarà data la più ampia divulgazione, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero nonché mediante l’invio alle associazioni di categoria e alle imprese ferroviarie. **** INCENTIVI DI CUI AL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 38 (ARTICOLI DA 8 A 12 DEL REGOLAMENTO) 10. I contributi relativi alla incentivazione del trasporto sono erogabili, nell’ambito dei vincoli e con le modalità previste nel regolamento, per i treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, rispondenti ai requisiti dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. e realizzati dalle imprese a partire dal 1 gennaio 2004. 11. Possono accedere agli incentivi le imprese (singolarmente o associate in consorzio) come individuate nell’art. 2 dello schema di D.P.R., semprechè le stesse: a. presentino al Ministero delle infrastrutture apposita istanza ai sensi dell’art. 9, recante i contenuti e la documentazione ivi indicati e redatta secondo il modello allegato (all. 1), entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.i., ovvero entro il 19 settembre 2005. L’istanza deve essere presentata in bollo, mentre i documenti allegati seguono il rispettivo regime fiscale. b. sottoscrivano, una volta che il Ministero abbia valutato la regolarità e la completezza dell’istanza e della documentazione allegata, un atto qualificato dal regolamento (art. 9 comma 2) come “atto d’obbligo”, il cui schema è allegato alla presente comunicazione (all. 2). 12. Tra i requisiti e la documentazione a corredo dell’istanza per la stipulazione dell’atto d’obbligo (art. 9 c. 3), si richiamano in particolare: 12.1 l’obbligo di indicazione del numero di treni completi e di treni*km per i quali l’impresa intende impegnarsi, distinti per ciascuno degli anni del triennio (articolo 9 comma 3 lettera d.). Tale disposizione va peraltro letta in combinato disposto con l’articolo 16 (“Norme transitorie”) commi 1 e 2, che disciplinano l’applicazione retroattiva degli incentivi. Al riguardo, i servizi prodotti dal 1° gennaio 2004 fino alla stipulazione dell’atto d’obbligo sono ammessi ai benefici secondo un regime semplificato, essendo sufficiente che l’impresa produca un contratto stipulato con una o più imprese ferroviarie, e che sia in condizione di dimostrare il numero di treni completi e di treni*km effettuati (incluse le diverse articolazioni previste dalla legge e/o dal D.P.R.: trasporto combinato / merci pericolose; trasporto bilanciato e/o per brevi distanze). Qualora non ricorra quest’ultima condizione, e dunque l’impresa non possa essere ammessa agli incentivi per i servizi prodotti dal 1°.1.2004, essa potrà comunque accedere ai benefici per il periodo residuo del triennio (decorrente dalla data di stipulazione dell’atto d’obbligo); 12.2 i contratti stipulati con le imprese ferroviarie, che dovranno rispettare i punti e) ed f) del comma 3 dell’art 9 dello schema di regolamento. Pertanto, fermo restando il regime semplificato di cui all’articolo 16 comma 1, detti contratti dovranno contenere gli impegni delle imprese ferroviarie sugli standard di qualità del servizio fornito, nonché i correlati sistemi risarcitori da applicare in caso di mancato raggiungimento dello standard. Inoltre, l’istanza dovrà contenere la dichiarazione di aver proceduto alla stipulazione del contratto con l’impresa ferroviaria previo espletamento di indagine di mercato secondo quanto previsto dal citato art. 9 comma 3 lettera f) del D.P.R.. I treni completi (e i corrispondenti treni*km) per cui l’impresa intende impegnarsi nell’atto d’obbligo possono essere anche in quantità inferiore a quella contrattualizzata con l’impresa ferroviaria. Inoltre, anche nel caso in cui l’impresa abbia stipulato contratti con più di un’impresa ferroviaria, l’atto d’obbligo sarà tuttavia unico e includerà la somma dei servizi (ovvero un sottoinsieme) oggetto dei molteplici contratti; 12.3 le prescrizioni previste dall’art. 9 comma 3 lettera h) a carico delle imprese che non siano utenti del trasporto (ovvero, che non siano proprietarie della merce trasportata, ex art. 2 comma 1 del D.P.R.), relative alle riduzioni tariffarie da applicare ai clienti, nella misura e alle condizioni previste nel citato art. 9 c. 3 lettera h). In relazione all’adempimento alle prescrizioni in parola, le imprese interessate potranno ricorrere all’autocertificazione, mantenendo una chiara evidenza documentale utilizzabile per il controllo che il Ministero potrà effettuare ai fini dell’erogazione degli incentivi; 12.4 le prescrizioni a carico delle imprese soggette ad un’influenza dominante da parte di un’impresa ferroviaria, che dovranno predisporre un’evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto d’incentivazione (art. 9 comma 3 lettera i. dello schema di D.P.R.). 13. Perché possa essere perfezionata la procedura di determinazione dei benefici, l’impresa dovrà produrre –a corredo dell’istanza o dell’atto d’obbligo ovvero con la tempistica ivi prevista, secondo quanto indicato nei rispettivi modelli (all. 1 e 2)- alcuni documenti. In particolare, in aggiunta alle certificazioni o alle dichiarazioni di assenza di condizioni ostative nonché alla copia del contratto con le imprese ferroviarie, si richiama l’obbligo di produrre la documentazione comprovante: 13.1 che i servizi per i quali sono richiesti i benefici consistono in a. treni completi (ex art. 2 del D.P.R.); b. di trasporto combinato e/o di merci pericolose; c. eventualmente, treni bilanciati e/o su brevi distanze (art. 2 del D.P.R., art. 2 e all. 1 del D.i.). Si richiama, al riguardo, che l’incentivo spettante è modificato in aumento: · nel caso di bilanciamento delle unità di carico intermodale o di ferrocisterne trasportate nei due sensi, almeno pari al 75%; · per trasporti che –incluso l’eventuale percorso su rete estera- coprano una distanza totale compresa tra 50 e 400 chilometri, fermo restando che è incentivata soltanto la quota di percorso effettuata su territorio nazionale; 13.2 Per le imprese non utenti del trasporto ai sensi del precedente punto 8.3: a. Lo schema tariffario applicato prima della stipulazione dell’atto d’obbligo; b. Le conseguenti riduzioni tariffarie che l’impresa si obbliga ad applicare. Anche in questo caso il Ministero potrà, a seguito del raggiungimento di almeno il 90% dei servizi oggetto dell’atto d’obbligo, procedere a un controllo a campione per verificare che l’impresa abbia adempiuto correttamente a tale onere; 13.3 La rendicontazione dei servizi effettuati, sia su base mensile (ex art. 11 del D.P.R.) con allegate le lettere di vettura, sia su base annuale ai fini della determinazione degli incentivi spettanti. Peraltro, soltanto per i servizi prestati anteriormente alla stipulazione dell’atto d’obbligo, l’articolo 16 del D.P.R. sancisce la necessità di dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti treni*km effettuati, ma non sancisce l’obbligo di inviare anche le lettere di vettura.
14. Il riconoscimento degli incentivi è subordinato all’effettuazione di almeno il 90% dei treni completi e dei treni*km costituenti oggetto dell’atto d’obbligo, quali risultano dal consuntivo di ciascun anno del triennio (art. 10 c. 2). Peraltro è previsto che siano incentivati anche treni e treni*km ulteriori rispetto alle quantità individuate nell’atto d’obbligo, entro il limite del 30% in più rispetto a queste ultime (art. 10 comma 1 del D.P.R.). Fermo restando il duplice vincolo (raggiungimento di almeno il 90% dell’impegno; eccedenza dei servizi effettuati rispetto all’impegno minimo assunto), tuttavia il parametro alla stregua del quale è computato l’incentivo è comunque costituito dal numero dei treni*km. Inoltre si evidenzia che l’eccedenza dei servizi prodotti rispetto a quelli indicati nell’atto d’obbligo deve trovare riscontro documentale nei rapporti con le imprese ferroviarie: l’eccedenza prodotta può anche essere riferita al contratto allegato all’atto d’obbligo qualora detto contratto rechi un quantitativo di servizi superiore a quello contenuto nell’atto d’obbligo stesso, ovvero può essere riferita ad un ulteriore contratto relativo ai rapporti con le imprese ferroviarie. **** CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.P.R. 15. L’art. 13 del D.P.R. disciplina il riconoscimento di contributi ai beni di investimento da utilizzare in Italia per lo sviluppo del trasporto di merci per ferrovia. Le categorie di beni contribuibili sono individuati nel D.i. che individua altresì la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene di investimento, l’ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, nonché un limite per soggetto richiedente e per categoria di beni. 16. Sono ammissibili a contribuzione i beni acquisiti sia mediante contratto d’acquisto sia mediante leasing finanziario. In quest’ultimo caso, dovranno risultare verificate le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 13, ovvero: a) la durata del leasing dovrà estendersi per l’intero periodo di non alienabilità del bene, indicato nel decreto di cui al comma 1. Tuttavia potrà prevedersi anche durata inferiore qualora il soggetto beneficiario del contributo si impegni al rinnovo dell’operazione finanziaria, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene; b) l’entità dei canoni anticipati nel triennio, al netto della quota interessi, non potrà essere inferiore all’importo del contributo. Possono richiedere i contributi tutte le imprese (sia in forma singola che in associazione consortile) aventi titolo ad accedere ai benefici di cui al comma 5 dell’articolo 38 e le imprese ferroviarie. Per i locomotori ed i carri il contributo sarà limitato alle piccole ed alle medie imprese come definite dal regolamento CE 70/2001. 17. Per accedere ai contributi, gli operatori interessati devono presentare istanza entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.i., ovvero entro il 19 settembre 2005. L’istanza sarà redatta secondo il modello allegato (all. 3). L’istanza deve essere presentata in bollo, mentre i documenti allegati seguono il rispettivo regime fiscale. Se l’istanza è accolta, si procede alla stipulazione di una convenzione tra il Ministero e l’operatore, il cui modello è riportato in allegato 4 alla presente circolare. 18. Per i beni ancora non acquisiti, l’erogazione avrà luogo dopo che il contratto di acquisto o di leasing sarà perfezionato e, in ogni caso, potrà avvenire soltanto a seguito dell’avvenuto pagamento da parte dell’operatore. Si evidenzia che dovranno risultare verificate le condizioni previste dall’articolo 13 del D.P.R. per come declinate nella convenzione, ed in particolare: a. dovranno essere state espletate idonee indagini di mercato; b. dovrà essere dichiarato l’impegno all’utilizzo del bene ai fini dello sviluppo del trasporto di merci in Italia. Tale vincolo è da intendersi come utilizzo – prevalente, ancorché non esclusivo - del bene per il trasporto di merci per ferrovia su territorio nazionale. Detto utilizzo dovrà essere attestato dall’impresa nel consuntivo previsto dall’articolo 3 comma 3 del D.i. nonchè dalla convenzione;; c. il bene non dovrà essere alienato per la durata minima del vincolo di inalienabilità di cui al D.i.. 19. Possono essere ammessi a contribuzione anche i beni acquisiti dal 1° gennaio 2004. Anche in questo caso, dovranno risultare verificate le condizioni previste nell’articolo 13 del regolamento per come declinate nella convenzione, ed in particolare: a. Dovranno essere state espletate idonee indagini di mercato; b. dovrà essere dichiarato l’utilizzo (anche nel periodo già decorso dall’acquisto) del bene ai fini dello sviluppo del trasporto di merci in Italia. Tale vincolo è da intendersi come utilizzo –prevalente, ancorché non esclusivo- del bene per il trasporto di merci per ferrovia su territorio nazionale. Detto utilizzo dovrà essere attestato dall’impresa nel consuntivo previsto dall’articolo 3 comma 3 del D.i. nonchè dalla convenzione; c. il bene non dovrà essere stato, nel frattempo, alienato, attesa la durata minima del vincolo di inalienabilità di cui al D.i.. 20. A seguito della stipulazione della convenzione (all. 4) e della verifica della completezza e correttezza della documentazione, i contributi spettanti saranno riconosciuti secondo le modalità e la tempistica previste nella convenzione stessa. 21. Le prescrizioni riportate in 18.b, 18.c, 19.b e 19.c dovranno non solo risultare verificate al momento della presentazione dell’istanza, ma anche persistere per il periodo indicato, a seconda del bene, nel D.i.; dovrà altresì essere conservata idonea documentazione atta a comprovare l’adempimento a tali prescrizioni. Gli effetti derivanti dall’eventuale inadempienza sono indicati nella convenzione.
DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI SPETTANTI
22. L’ammontare spettante è definito in funzione dei valori unitari individuati nel D.I. che, per quanto riguarda le misure di cui al comma 5 dell’articolo 38, determina il valore attuale dell’incentivo e, in riferimento ai contributi agli investimenti di cui all’articolo 13 del D.P.R., individua la percentuale massima erogabile rispetto al costo di acquisizione previsto o già sostenuto dall’impresa. Pertanto l’Amministrazione provvederà a determinare l’ammontare spettante rispettivamente in funzione dei treni-km effettuati e/o dei beni acquisiti. 23. In ragione della natura degli stanziamenti (limiti di impegno quindicennali) per come disciplinati dalla normativa vigente (art. 4 comma 177 della legge finanziaria per il 2004 modificata, da ultimo, dall’art. 16 della legge 21.3.2005 n. 39), una volta determinati i valori spettanti, questi ultimi verranno altresì espressi nella forma del corrispondente contributo quindicennale, in funzione dei tassi vigenti alla data di emanazione del provvedimento di determinazione degli incentivi/contributi spettanti. 24. L’impresa potrà optare tra la corresponsione dell’ammontare in forma di contributo pluriennale (in quindici anni) oppure in soluzione unica, mediante l’attualizzazione del contributo pluriennale senza oneri a carico del beneficiario. In entrambi i casi è la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) che provvede, ai sensi dell’articolo 9 del d.l. 315/2004 convertito con legge n. 21/2005, all’erogazione delle risorse. 25. Nel caso di attualizzazione, il soggetto delega la CDP ad incassare, per suo conto e in sua vece, dal Ministero le somme spettanti a titolo di contributi pluriennali. 26. Le modalità di erogazione degli incentivi/contributi sono riportate in allegato alla presente circolare (all. 5).
IL MINISTRO |
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