Sono
previste per i contravventori sanzioni pecuniarie |
Un’Ordinanza del Ministero della Salute vieta e punisce con sanzioni pecuniarie l’uso del collare elettrico, oppure di strumenti similari, sui cani, in qualsiasi circostanza. Qualora poi l’uso sia associato all’organizzazione clandestina di spettacoli che comportino strazio o sevizie per questi animali (come i famigerati combattimenti tra cani), Ë previsto anche l’arresto e la reclusione da quattro mesi a due anni. L’Ordinanza del Ministero della Salute datata 5 luglio 2005 e stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 9 luglio 2005. MINISTERO
DELLA SALUTE ORDINANZA 5 luglio 2005 Divieto dell’uso del collare elettrico
e di altro analogo strumento sui cani.
IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281[1]: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l’art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d’affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente; Visto l’Accordo 6 febbraio 2003: Accordo tra Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy; Vista l’ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell’incolumitý pubblica dall’aggressivitý dei cani; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 [2]: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchË di impiego degli stessi in combattimenti; Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [3]; Considerata la necessitý e l’urgenza di vietare l’uso dei collari elettrici per cani, usati in particolare per l’addestramento, mentre tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore e paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall’ENCI; Ritenuto che l’uso di questo strumento provoca maltrattamento degli animali e pertanto coloro che lo usano sono da perseguire ai sensi della recente legge 20 luglio 2004, n. 189; Ordina: Articolo 1. 1. L’uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 727, secondo comma, del codice penale [4]cosÏ come introdotto dall’art. 1, comma 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189 [5]; 2. La presente ordinanza Ë pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. della strada. Roma,
5 luglio 2005 |
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