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Circolari 20/07/2005

R.C.Auto, ciclomotori e motocicli: introdotto l’obbligo di indicare la classe CU

Isvap, circolare 17.05.2005 n° 555

R.C.Auto, ciclomotori e motocicli: introdotto l’obbligo di indicare la classe CU
Isvap, circolare 17.05.2005 n° 555

Con circolare  n. 555 del 17 maggio 2005 l’Isvap ha stabilito nuove disposizioni volte ad accrescere la tutela del consumatore nel settore dell’assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria per legge.
L’Isvap ha introdotto per la compagnia di assicurazione l’obbligo di indicare la classe di conversione universale così da garantire, anche per ciclomotori e motocicli, la comparabilità tra le classi di merito (come per le auto) e consentire in questo modo un omogeneo trattamento degli utenti nonché la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo a due ruote.
 
 
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
CIRCOLARE 17/05/05 N. 555/D
Oggetto: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto – disciplina del bonus/malus.

Premessa
In tema di assicurazione obbligatoria risulta unanimemente riconosciuta l’efficacia dell’utilizzazione delle regole evolutive comuni, contenute nel provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 5 Maggio 1993, quale termine di correlazione tra le varie classi di merito interne, autonomamente previste dalle imprese a seguito della liberalizzazione tariffaria.
L’indicazione della classe CIP, nella nuova funzione di classe di “conversione universale” (CU), si è rivelata, pertanto, un indispensabile strumento di tutela degli utenti che, grazie a ciò, possono muoversi liberamente sul mercato senza perdere la loro storia assicurativa. Tale esigenza, che riguarda le autovetture assicurate con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, si avverte con urgenza anche per i ciclomotori ed i motocicli.
La presente Circolare, emanata ai sensi dell’art. 4 legge n. 576/82, ha lo scopo di rendere obbligatoria l’indicazione della classe di conversione universale in modo da garantire, anche per ciclomotori e motocicli, la comparabilità tra le classi di merito e consentire un omogeneo trattamento degli utenti nonché la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo.
Con l’occasione vengono fornite alcune precisazioni e istruzioni volte a rendere omogenea e completa la pregressa disciplina relativa all’attestazione sullo stato del rischio, con particolare riguardo ai casi di mantenimento della classe di merito.
PARTE I
Obbligo di indicazione della classe di conversione universale sulle attestazioni di rischio

Art. 1 - Obbligo di indicazione della classe CU
1. E’ necessario che le imprese indichino, nelle attestazioni sullo stato del rischio rilasciate per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli assicurati con clausole bonus/malus o con forme tariffarie a questa assimilate (1) la classe di merito di assegnazione, comunemente denominata CIP, da oggi classe di conversione universale (CU).
Art. 2 – Criteri di individuazione della classe di merito CU
1. Per i veicoli di cui al precedente art. 1 sino ad ora sforniti della classe di merito CIP, l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri fissati a seguito delle risultanze del tavolo tecnico costituito tra rappresentanti delle imprese di assicurazione e delle Associazioni di Consumatori (2) e di seguito riportati.
* In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito 14;
* nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell’impresa:

a. viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose);

Anni senza sinistri

Classe di merito

5

9

4

10

3

11

2

12

1

13

0

14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrositý pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nellíultimo quinquennio (compresa líannualitý in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, cosÏ, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio, pertanto:

  • il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarý collocato nella classe 9;
  • il rischio assicurato da 5 anni con 1 sinistro sarý collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
  • il rischio assicurato solo da tre anni e senza sinistri sarý collocato nella classe 11;
  • il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarý collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
  • il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarý collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

2. Per le annualitý successive, líassegnazione del rischio alla classe di merito di conversione universale (CU) avviene in base alle regole evolutive mutuate dalla tabella di cui alla clausola bonus/malus autovetture contenuta nellíultimo provvedimento CIP precedente alla liberalizzazione tariffaria (n. 10/1993), riportata nel successivo art. 4.

3. Sono, inoltre, estese anche ai motocicli le interpretazioni estensive fornite dallíISVAP con le Circolari n. 420 del 7 Novembre 2000 e n. 502 del 25 Marzo 2003, in relazione ai casi di mantenimento della classe di merito maturata. Le norme richiamate da tali Circolari si applicano ai ciclomotori limitatamente allíipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino allíentrata in vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli.

Art. 3 ñ Decorrenza dellíobbligo e disciplina transitoria

A partire dal 1 novembre 2005 ed in occasione della prima scadenza contrattuale, Ë fatto obbligo alle imprese di rilasciare attestazioni dello stato di rischio che indichino, assieme alla classe di merito interna maturata, anche la classe di conversione universale di assegnazione. In caso di violazione dellíobbligo di indicazione della classe CU da parte del precedente assicuratore, situazione che potrebbe verificarsi nella fase di prima applicazione della disciplina per i veicoli diversi dalle autovetture assicurate con tariffa bonus/malus, il nuovo assicuratore deve valorizzare la sinistrositý pregressa contenuta nellíattestato utilizzando i medesimi criteri sopra individuati.

PARTE II

Disciplina della classe di conversione universale

Art. 4 ñ Regole di corrispondenza

1. LíIstituto ha potuto rilevare che alcuni problemi interpretativi in passato sono sorti al momento dellíindividuazione delle regole di corrispondenza tra la classe di merito interna e la classe CIP, ora classe di conversione universale. AffinchÈ ciÚ non abbia a ripetersi si precisa che, quali che siano i criteri evolutivi inerenti le classi di merito interne, liberamente adottati da ciascuna impresa, questi non possono incidere sullíevoluzione delle classi CU che deve, comunque, avvenire in base alle regole mutuate dalla tabella contenuta nellíultimo provvedimento CIP, di seguito riportata.

2. Superata la fase assuntiva del rischio, le imprese sono, quindi, tenute ad adottare un
ìdoppio binarioî (classi interne e classi CU) in modo che sullíattestazione di rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in virt˜ dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata. CiÚ al fine di evitare che, alla luce del variabile numero di classi interne previste dalle imprese, la libertý di scelta del consumatore risulti compromessa dallíassenza di chiari ed espliciti parametri di comparazione.

Classe di collocazione in base ai sinistri osservati

Classe di

merito

0 sinistri

1 sinistro

2 sinistri

3 sinistri

4 sinistri o

pi˜

1

1

3

6

9

12

2

1

4

7

10

13

3

2

5

8

11

14

4

3

6

9

12

15

5

4

7

10

13

16

6

5

8

11

14

17

7

6

9

12

15

18

8

7

10

13

16

18

9

8

11

14

17

18

10

9

12

15

18

18

11

10

13

16

18

18

12

11

14

17

18

18

13

12

15

18

18

18

14

13

16

18

18

18

15

14

17

18

18

18

16

15

18

18

18

18

17

16

18

18

18

18

18

17

18

18

18

18

3. Nel caso di autovetture, ciclomotori e motocicli giý assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato allíatto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto Ë assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nellíattestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dellíassunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nellíattestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dallíimpresa anche attraverso líindividuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralitý degli ultimi cinque anni).

4. La citata tabella deve essere disponibile per i consumatori allíinterno dei punti vendita e sui siti Internet delle imprese, nellíambito del preventivatore on line, in formati idonei a consentirne líestrazione.

5. Valgono, inoltre, per líassegnazione della classe di conversione universale, le regole di seguito elencate.

a) Il contratto Ë assegnato alla classe di merito 14 nel caso di veicolo immatricolato per la prima volta al pubblico registro automobilistico o assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

b) Il contratto Ë assegnato alla classe di merito 18 qualora, nei casi di cui alla precedente lettera a), non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietý ovvero líappendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dellíattestazione sullo stato del rischio.

c) Nel caso di veicolo giý assicurato allíestero il contratto Ë assegnato alla classe di merito 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dallíassicuratore estero che consenta líindividuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella di cui al precedente art. 2. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

d) Qualora il contratto si riferisca a veicolo giý assicurato con forma tariffaria di
ìfranchigiaî il medesimo Ë assegnato alla classe di merito CU risultante dallíapplicazione dei criteri contenuti nella tabella di cui al precedente art. 2.

e) La disposizione di cui alla lettera b) non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso uníimpresa alla quale sia stata vietata líassunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dellíattestazione allíimpresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nellíattestazione o, se il contratto si Ë risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto Ë assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

f) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, nella forma bonus/malus o con forme tariffarie a questa assimilate per durata inferiore allíanno, il contratto Ë assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Per i contratti conclusi a distanza tale disciplina Ë applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dellíesercizio del diritto al ripensamento. In questíultimo caso líimpresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo Ë tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.

g) Qualora il precedente contratto risulti scaduto da pi˜ di tre mesi ed il contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 c.c., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualitý assicurativa, il contratto Ë assegnato alla classe di merito indicata sullíattestazione ovvero alla classe 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del precedente contratto o successivamente. La stessa disposizione si applica anche in caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore allíanno.

h) Il contraente che consegni líattestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di sei mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere líassegnazione alla classe di merito prevista dallíattestazione medesima ed al rimborso dellíeventuale differenza di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio viene rimborsata dallíimpresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di questíultimo, Ë conteggiata sullíammontare del premio per la nuova annualitý.

i) Nel caso in cui un sinistro riservato per danni a persona, che abbia dato luogo allíapplicazione del malus, venga successivamente eliminato come senza seguito, le imprese devono prevedere le modalitý per il rimborso del maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia pi˜ in essere.
Incombe, pertanto, sullíassicuratore che ha posto senza seguito il sinistro líobbligo di trasmettere al contraente che ne abbia fatto richiesta líattestazione di rischio contenente i dati rettificati. Il rimborso del maggior premio pagato deve essere disposto compatibilmente con la concreta possibilitý di calcolo del differenziale dovuto e con gli obblighi temporali di conservazione della relazione tecnica sulle tariffe per cinque anni previsti dallíart. 5, comma 6 del DM 28.01.2004 n. 67.
Líassicurato ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso allíassicuratore che presta la copertura.

Art. 5 - Classe di assegnazione per veicolo rimasto invenduto

Come noto la Circolare ISVAP n. 420 del 2000 nellíestendere il diritto alla conservazione della classe di merito anche allíipotesi di consegna in conto vendita del veicolo, ha lasciato alle imprese la determinazione delle regole assuntive nel caso in cui líincarico non vada a buon fine e líassicurato debba, perciÚ, rientrare in possesso del mezzo. LíIstituto ha avuto modo di constatare che gran parte del mercato ha previsto líinserimento del veicolo rimasto invenduto in classe CU 14; un minor numero díimprese ha, invece, previsto la classe di conversione di massima penalizzazione 18, equiparando il veicolo rimasto invenduto a veicolo non munito di attestazione sullo stato del rischio.
Tale ultima scelta appare, tuttavia, troppo penalizzante per líassicurato per cui le imprese devono prevedere la classe di merito CU 14 per líipotesi prospettata, ferma restando la libertý delle medesime in relazione alle norme interne.

Art. 6 ñ Disparitý di trattamento in caso di furto

1. La Circolare ISVAP n. 502 del 2003 ha tra líaltro previsto, in ipotesi di furto totale del veicolo, il diritto dellíassicurato al mantenimento della classe di merito anche presso altro assicuratore ciÚ ìpurchÈ la stipula avvenga entro 1 anno dalla data del furtoî, estendendo, in tal modo, il termine stabilito dalla precedente Circolare n. 420 del 2000 che, per il diritto al mantenimento della classe di merito presso il medesimo assicuratore, prevedeva un termine di ìsei mesi/ un annoî. Per evitare ingiustificate disparitý di trattamento nei confronti degli assicurati che, a seguito di furto, decidano di non cambiare assicuratore, tutte le imprese che avessero tale discrasia nelle condizioni contrattuali sono tenute a prevedere il termine comune di ì1 anno dalla data del furtoî
per il riconoscimento della classe di merito.

2. In caso di successivo ritrovamento del veicolo si applica la stessa disciplina di cui al precedente art. 5.

3. Nel caso in cui al momento del furto risulti concluso il periodo di osservazione le imprese sono tenute a riconoscere allíassicurato la classe di merito effettivamente maturata.

4. In caso di furto totale del veicolo, líattestazione sullo stato del rischio deve essere rilasciata entro 15 giorni dalla richiesta. Il rilascio dellíattestazione oltre il suddetto termine equivale a mancato rilascio e comporta líirrogazione della sanzione prevista dallíart. 2 della legge 26 febbraio 1977 n. 39.

Art. 7 ñ Sostituzione del veicolo

1. Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo, non necessariamente nuovo, sussiste anche nel caso in cui la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione3 avvengano contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale e, dunque, non in corso di contratto. Non si ravvisano, infatti, cause ostative al riconoscimento della classe di merito maturata sul precedente veicolo purchÈ il mezzo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale e vi sia la consegna di valido attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore e della documentazione comprovante uno dei succitati eventi. Si applica, anche in questo caso, la disciplina di cui al precedente art. 4 lettera g).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai ciclomotori limitatamente allíipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino allíentrata in vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli..

Art. 8 ñ Mutamento parziale della proprietý del veicolo

Qualora vi sia un mutamento della titolaritý del veicolo che comporti il passaggio da una pluralitý di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a questíultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

Art. 9 ñ Restituzione della parte di premio pagato e non goduto

1. Al fine di garantire ai consumatori un trattamento di maggior favore nel ramo della responsabilitý civile obbligatoria per legge si dispone che, in caso di documentata vendita, demolizione o cessazione della circolazione le imprese sono tenute, laddove non si verifichino le diverse ipotesi di sostituzione del veicolo o di cessione del contratto in caso di vendita, a restituire al contraente la parte di premio pagata e non goduta per effetto della cessazione del rischio. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita del veicolo, siano stati restituiti allíimpresa anche il certificato, il contrassegno e líeventuale ëcarta verdeí.

2. La restituzione della parte di premio pagata e non goduta deve esser disposta anche nel caso in cui alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificato uno degli eventi di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai ciclomotori limitatamente allíipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino allíentrata in vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli.

4. In caso di furto le imprese devono rinunciare ad esigere le rate di premio successive alla data del furto.

Art. 10 ñ Termini per líadeguamento

Le modifiche delle Condizioni Contrattuali derivanti dallíapplicazione della presente Circolare devono essere disposte alla prima ristampa e comunque non oltre il 1 novembre 2005.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente Circolare.

Alle imprese aventi la propria sede legale in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel ramo R.C.Auto le disposizioni della presente Circolare si applicano ad eccezione per quanto previsto allíart. 4 comma 4 limitatamente agli obblighi di messa a disposizione della tabella di corrispondenza sui siti internet.

Il Presidente

(Giancarlo Giannini)

_____________________________________________
Note (1) Ad esempio bonus malus con franchigia, no claim discount, no claim discount con franchigia.
(2) Criteri riportati nella Comunicazione ANIA n. 44 del 16 Ottobre 2003.
(3) Ipotesi prevista e disciplinata dallíart. 103 del Codice della strada.


Mercoledì, 20 Luglio 2005
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