R.C.Auto,
ciclomotori e motocicli: introdotto l’obbligo di indicare la classe
CU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con
circolare n. 555 del 17 maggio 2005 l’Isvap ha stabilito nuove
disposizioni volte ad accrescere la tutela del consumatore nel settore
dell’assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria
per legge. Premessa a. viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose);
N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrositý pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)
A titolo di esempio, pertanto:
2. Per le annualitý successive, líassegnazione del rischio alla classe di merito di conversione universale (CU) avviene in base alle regole evolutive mutuate dalla tabella di cui alla clausola bonus/malus autovetture contenuta nellíultimo provvedimento CIP precedente alla liberalizzazione tariffaria (n. 10/1993), riportata nel successivo art. 4. 3. Sono, inoltre, estese anche ai motocicli le interpretazioni estensive fornite dallíISVAP con le Circolari n. 420 del 7 Novembre 2000 e n. 502 del 25 Marzo 2003, in relazione ai casi di mantenimento della classe di merito maturata. Le norme richiamate da tali Circolari si applicano ai ciclomotori limitatamente allíipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino allíentrata in vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli. Art. 3 ñ Decorrenza dellíobbligo e disciplina transitoria A partire dal 1 novembre 2005 ed in occasione della prima scadenza contrattuale, Ë fatto obbligo alle imprese di rilasciare attestazioni dello stato di rischio che indichino, assieme alla classe di merito interna maturata, anche la classe di conversione universale di assegnazione. In caso di violazione dellíobbligo di indicazione della classe CU da parte del precedente assicuratore, situazione che potrebbe verificarsi nella fase di prima applicazione della disciplina per i veicoli diversi dalle autovetture assicurate con tariffa bonus/malus, il nuovo assicuratore deve valorizzare la sinistrositý pregressa contenuta nellíattestato utilizzando i medesimi criteri sopra individuati. PARTE II Disciplina della classe di conversione universale Art. 4 ñ Regole di corrispondenza 1. LíIstituto ha potuto rilevare che alcuni problemi interpretativi in passato sono sorti al momento dellíindividuazione delle regole di corrispondenza tra la classe di merito interna e la classe CIP, ora classe di conversione universale. AffinchÈ ciÚ non abbia a ripetersi si precisa che, quali che siano i criteri evolutivi inerenti le classi di merito interne, liberamente adottati da ciascuna impresa, questi non possono incidere sullíevoluzione delle classi CU che deve, comunque, avvenire in base alle regole mutuate dalla tabella contenuta nellíultimo provvedimento CIP, di seguito riportata. 2. Superata
la fase assuntiva del rischio, le imprese sono, quindi, tenute ad adottare
un Classe di collocazione in base ai sinistri osservati
3. Nel caso di autovetture, ciclomotori e motocicli giý assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato allíatto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto Ë assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nellíattestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dellíassunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nellíattestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dallíimpresa anche attraverso líindividuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralitý degli ultimi cinque anni). 4. La citata tabella deve essere disponibile per i consumatori allíinterno dei punti vendita e sui siti Internet delle imprese, nellíambito del preventivatore on line, in formati idonei a consentirne líestrazione. 5. Valgono, inoltre, per líassegnazione della classe di conversione universale, le regole di seguito elencate. a) Il contratto Ë assegnato alla classe di merito 14 nel caso di veicolo immatricolato per la prima volta al pubblico registro automobilistico o assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. b) Il contratto Ë assegnato alla classe di merito 18 qualora, nei casi di cui alla precedente lettera a), non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietý ovvero líappendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dellíattestazione sullo stato del rischio. c) Nel caso di veicolo giý assicurato allíestero il contratto Ë assegnato alla classe di merito 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dallíassicuratore estero che consenta líindividuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella di cui al precedente art. 2. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio. d) Qualora
il contratto si riferisca a veicolo giý assicurato con forma tariffaria
di e) La disposizione di cui alla lettera b) non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso uníimpresa alla quale sia stata vietata líassunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dellíattestazione allíimpresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nellíattestazione o, se il contratto si Ë risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto Ë assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. f) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, nella forma bonus/malus o con forme tariffarie a questa assimilate per durata inferiore allíanno, il contratto Ë assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Per i contratti conclusi a distanza tale disciplina Ë applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dellíesercizio del diritto al ripensamento. In questíultimo caso líimpresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo Ë tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto. g) Qualora il precedente contratto risulti scaduto da pi˜ di tre mesi ed il contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 c.c., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza della precedente annualitý assicurativa, il contratto Ë assegnato alla classe di merito indicata sullíattestazione ovvero alla classe 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del precedente contratto o successivamente. La stessa disposizione si applica anche in caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore allíanno. h) Il contraente che consegni líattestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di sei mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere líassegnazione alla classe di merito prevista dallíattestazione medesima ed al rimborso dellíeventuale differenza di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio viene rimborsata dallíimpresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di questíultimo, Ë conteggiata sullíammontare del premio per la nuova annualitý. i) Nel
caso in cui un sinistro riservato per danni a persona, che abbia dato
luogo allíapplicazione del malus, venga successivamente eliminato come
senza seguito, le imprese devono prevedere le modalitý per il rimborso
del maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo
con il contraente non sia pi˜ in essere. Art. 5 - Classe di assegnazione per veicolo rimasto invenduto Come noto
la Circolare ISVAP n. 420 del 2000 nellíestendere il diritto alla conservazione
della classe di merito anche allíipotesi di consegna in conto vendita
del veicolo, ha lasciato alle imprese la determinazione delle regole
assuntive nel caso in cui líincarico non vada a buon fine e líassicurato
debba, perciÚ, rientrare in possesso del mezzo. LíIstituto ha avuto
modo di constatare che gran parte del mercato ha previsto líinserimento
del veicolo rimasto invenduto in classe CU 14; un minor numero díimprese
ha, invece, previsto la classe di conversione di massima penalizzazione
18, equiparando il veicolo rimasto invenduto a veicolo non munito di
attestazione sullo stato del rischio. Art. 6 ñ Disparitý di trattamento in caso di furto 1. La Circolare
ISVAP n. 502 del 2003 ha tra líaltro previsto, in ipotesi di furto totale
del veicolo, il diritto dellíassicurato al mantenimento della classe
di merito anche presso altro assicuratore ciÚ ìpurchÈ la stipula avvenga
entro 1 anno dalla data del furtoî, estendendo, in tal modo, il termine
stabilito dalla precedente Circolare n. 420 del 2000 che, per il diritto
al mantenimento della classe di merito presso il medesimo assicuratore,
prevedeva un termine di ìsei mesi/ un annoî. Per evitare ingiustificate
disparitý di trattamento nei confronti degli assicurati che, a seguito
di furto, decidano di non cambiare assicuratore, tutte le imprese che
avessero tale discrasia nelle condizioni contrattuali sono tenute a
prevedere il termine comune di ì1 anno dalla data del furtoî 2. In caso di successivo ritrovamento del veicolo si applica la stessa disciplina di cui al precedente art. 5. 3. Nel caso in cui al momento del furto risulti concluso il periodo di osservazione le imprese sono tenute a riconoscere allíassicurato la classe di merito effettivamente maturata. 4. In caso di furto totale del veicolo, líattestazione sullo stato del rischio deve essere rilasciata entro 15 giorni dalla richiesta. Il rilascio dellíattestazione oltre il suddetto termine equivale a mancato rilascio e comporta líirrogazione della sanzione prevista dallíart. 2 della legge 26 febbraio 1977 n. 39. Art. 7 ñ Sostituzione del veicolo 1. Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo, non necessariamente nuovo, sussiste anche nel caso in cui la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione3 avvengano contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale e, dunque, non in corso di contratto. Non si ravvisano, infatti, cause ostative al riconoscimento della classe di merito maturata sul precedente veicolo purchÈ il mezzo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale e vi sia la consegna di valido attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore e della documentazione comprovante uno dei succitati eventi. Si applica, anche in questo caso, la disciplina di cui al precedente art. 4 lettera g). 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai ciclomotori limitatamente allíipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino allíentrata in vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli.. Art. 8 ñ Mutamento parziale della proprietý del veicolo Qualora vi sia un mutamento della titolaritý del veicolo che comporti il passaggio da una pluralitý di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a questíultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata. Art. 9 ñ Restituzione della parte di premio pagato e non goduto 1. Al fine di garantire ai consumatori un trattamento di maggior favore nel ramo della responsabilitý civile obbligatoria per legge si dispone che, in caso di documentata vendita, demolizione o cessazione della circolazione le imprese sono tenute, laddove non si verifichino le diverse ipotesi di sostituzione del veicolo o di cessione del contratto in caso di vendita, a restituire al contraente la parte di premio pagata e non goduta per effetto della cessazione del rischio. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire da quel momento, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita del veicolo, siano stati restituiti allíimpresa anche il certificato, il contrassegno e líeventuale ëcarta verdeí. 2. La restituzione della parte di premio pagata e non goduta deve esser disposta anche nel caso in cui alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificato uno degli eventi di cui al comma 1. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai ciclomotori limitatamente allíipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sino allíentrata in vigore di idonee forme di registrazione anche per queste categorie di veicoli. 4. In caso di furto le imprese devono rinunciare ad esigere le rate di premio successive alla data del furto. Art. 10 ñ Termini per líadeguamento Le modifiche delle Condizioni Contrattuali derivanti dallíapplicazione della presente Circolare devono essere disposte alla prima ristampa e comunque non oltre il 1 novembre 2005. Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente Circolare. Alle imprese aventi la propria sede legale in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel ramo R.C.Auto le disposizioni della presente Circolare si applicano ad eccezione per quanto previsto allíart. 4 comma 4 limitatamente agli obblighi di messa a disposizione della tabella di corrispondenza sui siti internet. Il Presidente (Giancarlo Giannini) _____________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|