Sulla
Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2005 è stato pubblicato il decreto
legge 30 giugno 2005, n. 115 recante: “Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”.
L’art. 5 di tale decreto ha previsto modifiche alla normativa in
materia di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
Tra le principali novità introdotte, si segnalano:
1. Rinvio al 1 ottobre 2005, del termine di decorrenza dell’obbligo,
per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori.
2. L’obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compiono
la maggiore età a partire dal 1 ottobre p.v.
3. La possibilità, per coloro che raggiungono la maggiore età
entro il 30 settembre 2005, di ottenere il rilascio del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame, previa presentazione,
all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri,
di domanda corredata dai seguenti documenti:
- attestazione di versamento di € 29,24 su conto corrente n. 4028;
- attestazione di versamento di € 5,16 su conto corrente n. 9001;
- certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici
richiesti per la patente di guida della categoria A.
Si evidenzia che l’istanza per ottenere il rilascio del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori senza esame può
essere presentata solo da chi ha già compiuto il diciottesimo
anno di età.
4. L’obbligo di presentazione di certificazione medica riguarda
anche gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori per esame. Pertanto, sia per le nuove richieste
che per quelle in corso, la documentazione va integrata con la presentazione
del certificato medico. Detto certificato, di data non anteriore a sei
mesi, deve essere rilasciato da uno dei medici di cui all’art.
119, comma 2, del codice della strada, ovvero da una commissione medica
locale per le patenti di guida, nei casi indicati al comma 4 del medesimo
art. 119.
5. I candidati minorenni che hanno presentato istanza di conseguimento
per esame del certificato di cui all’oggetto anteriormente al 1
luglio 2005, ma che sostengono l’esame dopo tale data, devono produrre
il certificato medico per ottenere il rilascio del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori. Coloro che, invece, hanno già conseguito
il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, in data
anteriore al 1 luglio 2005, non devono produrre il certificato medico.
Coloro che hanno sostenuto, con esito positivo, dal 1 luglio 2005 l’esame
per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori senza aver prodotto il certificato medico, dovranno essere
invitati dagli Uffici del Dipartimento, nel più breve tempo possibile,
a presentarlo. I candidati minorenni già prenotati anteriormente
al 1 luglio, che sostengono l’esame dopo tale data, e che quindi
non erano a conoscenza dell’obbligo di produrre il certificato
medico, potranno sostenere l’esame ma il rilascio del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori potrà avvenire
solo previa presentazione del certificato medico.
6. I titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità,
ovvero sospesa, non possono conseguire il certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori. Coloro che già sono titolari di tale
certificato devono restituirlo all’Ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, nel caso in cui conseguano una patente di guida.
Ulteriori istruzioni saranno tempestivamente comunicate nel caso in
cui la legge di conversione del decreto legge 115/2005 apportasse ulteriori
modifiche alla normativa in materia di guida dei ciclomotori.
Il CED fornirà, con file avvisi, le procedure meccanografiche
inerente i certificati in oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini