Non costituisce truffa né tentativo di truffa l’esposizione sul parabrezza dell’autovettura di un falso contrassegno di assicurazione, atteso che il profitto derivante da una tale condotta è soltanto quello costituito dalla circolazione senza copertura assicurativa, senza che da ciò derivi alcuno spostamento di risorse economiche da parte del soggetto ipoteticamente truffato in favore dell’agente. |
|