In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, la norma di cui alla L. n. 90 del 1969, art. 1, e quella di cui all’art. 18, stessa Legge, per l’esercizio della tutela con azione diretta, norme trasfuse nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 122 e 144 (codice delle assicurazioni) contengono il riferimento non all’art. 1900 c.c. (norma generale sulle assicurazioni) o all’art. 1917 c.c. (in materia di assicurazione della responsabilità civile) bensì all’art. 2054 c.c. che non distingue di per sé tra azioni colpose o dolose, sicché deve ritenersi che entrambe le condotte debbano intendersi ricompresse nella tutela medesima non dovendosi interpretare l’illecito civile in questione come autonomo, bensì come specificazione dell’illecito ex art. 2043 c.c. ancorché qualificato dalla circolazione dei veicoli. |
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