Con
file avvisi n. 93 del 16 dicembre 2004 sono state fornite agli uffici
periferici e agli studi di consulenza automobilistica le istruzioni
operative per il “prenota-duplicato della carta di circolazione”
con stampa presso l’ufficio provinciale, utilizzabile per tutti
i veicoli, in caso di deterioramento del documento, e per i veicoli
adibiti al trasporto di merci, in caso di passaggio di proprietà.
In conseguenza delle novità introdotte dalla suddetta procedura
(transazione PDCC) sono emerse alcune perplessità da parte degli
operatori del settore e degli uffici in indirizzo, in merito alla documentazione
da produrre nel caso di pratiche relative al trasporto merci, e sulle
diverse casistiche per le quali si dovesse rilasciare il duplicato della
carta ovvero il tagliando di aggiornamento della stessa .
A tal riguardo si precisa che la fase istruttoria, relativa a pratiche
concernenti i passaggi di proprietà per tutti i veicoli adibiti
all’uso di terzi indipendentemente dalla massa complessiva, rimane
completamente invariata rispetto a quella attuale. Gli uffici dovranno
pertanto organizzare le verifiche e i controlli sulla documentazione
utilizzando gli stessi criteri attuali.
Pertanto, nel dettaglio, la procedura da seguire è la seguente:
prima la richiesta di passaggio di proprietà, completa della
documentazione di rito, deve essere sottoposta al visto per regolarità
sulla base della normativa che regola l’autotrasporto merci, da
parte delle strutture degli uffici periferici; poi, ottenuto il visto,
si potrà procedere alla prenotazione.
Al fine di uniformare e rendere più razionali le procedure dettate
dalla presente circolare si dispone che le procedure informatiche per
il “prenota-duplicato della carta di circolazione” debbano
essere applicate anche ai veicoli adibiti all’uso proprio di massa
complessiva superiore a 6 tonnellate.
Si precisa infine che, gli aggiornamenti delle carte di circolazione,
nel caso di passaggio di proprietà con cambio di uso, per veicoli
adibiti al trasporto merci di massa complessiva inferiore o uguale a
6 tonnellate, potranno essere effettuati senza il rilascio del duplicato,
attraverso l’emissione di un tagliando di aggiornamento con la
procedura prenota con stampa presso l’ufficio provinciale.
Tali aggiornamenti, pertanto, saranno effettuati nel caso di trasferimento
di proprietà con cambio d’uso da proprio a terzi o da terzi
a proprio. I tagliandi relativi dovranno essere gestiti con la causale
21, agendo sul codice operazione, fermo restando l’uso 4:
Uso codice operazione uso effettivo
4 1 proprio
4 2 di terzi
Si precisa che nel caso di trasferimento di proprietà da terzi
a terzi si procederà con le modalità suddette utilizzando
però la causale 20.
Le suddette modifiche saranno disponibili oltre che per gli uffici provinciali
(maschera STDU), anche per gli studi di consulenza (maschera PR67) a
partire dal 1 giugno 2005. Sempre da tale data sarà riportata
in stampa sui tagliandi di aggiornamento per passaggio di proprietà
con cambio d’uso, la dicitura “uso proprio” o “uso
di terzi”.
IL
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)