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Circolari 25/05/2005

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.

Circolare Prot. MOT3/2580/M368 del 23/05/2005

Circolare Prot. MOT3/2580/M368 del 23/05/2005
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione generale per la Motorizzazione

Prot. n. 2580M368
Allegati n. 4
Roma, 23.05.2005

Indirizzi omessi

OGGETTO: Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori di velocità.

Si informano gli Uffici in indirizzo che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 dell’11 maggio u.s., il decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005 concernente le “procedure di designazione e di autorizzazione delle officine per il montaggio dei limitatori di velocità”, emanato in applicazione del D.M. 19 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2005, con il quale è stata recepita la direttiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli.
In merito ai contenuti del suddetto decreto si segnala che, rispetto a quanto stabilito nel precedente D.M. 30 marzo1994, è stato previsto un decentramento delle procedure di riconoscimento delle officine designate al montaggio dei limitatori, demandando il rilascio dell’autorizzazione agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC).
In particolare, il decreto di cui trattasi specifica:
- gli adempimenti del titolare della omologazione del limitatore;
- i requisiti delle officine;
- le procedure per il riconoscimento delle officine;
- le modalità operative per l’installazione;
- le modalità operative per la regolazione o per la riparazione dei limitatori installati
sin dall’origine sui veicoli in conformità alla direttiva 2004/11/CE.
Si descrivono di seguito i punti salienti delle procedure.
Il titolare della omologazione, attraverso il proprio legale rappresentante, presenta la richiesta di “riconoscimento” dell’officina all’UMC competente, in relazione alla sede dell’officina stessa, allegando un disciplinare, sottoscritto dal titolare dell’omologazione e dal titolare dell’officina designata, nel quale sono precisati gli impegni ai quali il rapporto è subordinato.
I contenuti della richiesta di riconoscimento sono riportati indicativamente nell’allegato 1.
La suddetta officina deve svolgere attività di autoriparazione, in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, nel campo della meccanica e motoristica e/o elettrauto. Dovrà, pertanto, disporre di un responsabile tecnico. Tale requisito deve risultare dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A. o, in alternativa, deve essere autocertificato dall’officina stessa.

L’UMC, verificata la regolarità della domanda ed il possesso dei requisiti richiesti, rilascia al titolare dell’omologazione un attestato di riconoscimento per ogni officina designata, secondo lo schema riportato in allegato 2.
L’officina riconosciuta, effettuata l’installazione del limitatore di velocità ed, ove ricorra, apposti i sigilli al limitatore, applica sul veicolo la targhetta prevista al punto 7.2.3. dell’allegato I al decreto ministeriale 30 marzo 1994 di recepimento della direttiva n. 92/24/CEE e, quindi, utilizzando l’apposito modulo, depositato presso l’UMC, redige in duplice copia un certificato di installazione dal quale risultino: numero e data del certificato, numero di omologazione e di matricola del limitatore, numero di telaio e targa del veicolo sul quale il limitatore è stato installato, nonché la dichiarazione che il limitatore è stato omologato per la installazione su quel tipo di veicolo.
Le due copie del certificato devono essere sottoscritte dal responsabile tecnico dell’officina, la cui firma è depositata presso l’UMC.
Quindi, una copia è consegnata al proprietario del veicolo per essere conservata a bordo del veicolo ed esibita per i controlli su strada ed in sede di revisione periodica e la seconda è conservata dall’officina.
Non è previsto l’aggiornamento della carta di circolazione.
La regolazione o la riparazione dei limitatori di velocità installati in conformità alla direttiva 92/6/CEE, così come modificata dalla direttiva 2002/85/CE, è effettuata dalle officine sopra dette.
La regolazione o la riparazione dei limitatori di velocità installati su veicoli che abbiano ottenuto l’omologazione parziale CE conforme alla direttiva 92/24/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/11/CE, può essere effettuata da officine designate dai costruttori dei veicoli. Per il riconoscimento di quest’ultime si applicano le stesse procedure per le officine designate dai titolari di omologazione dei limitatori (agli allegati 3 e 4 sono riportati, rispettivamente, i fac-simili della richiesta di riconoscimento e del relativo attestato).
Per ogni riparazione o regolazione deve essere rilasciata apposita certificazione.
Restano valide le autorizzazioni per il montaggio dei limitatori di velocità già rilasciate da questa Sede secondo le procedure di cui al D.M. 30 marzo 1994, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1994. Conseguentemente, le officine già autorizzate potranno continuare ad installare, regolare e riparare esclusivamente i limitatori di velocità per i quali abbiano ottenuto il riconoscimento. Eventuali variazioni riguardanti la struttura organizzativa di un’officina già autorizzata (es. responsabile tecnico, ragione sociale, etc.) comporta la richiesta di un nuovo riconoscimento secondo le procedure sopra indicate.

Si comunica, infine, che le richieste di riconoscimento inoltrate a questa Direzione successivamente al 2 marzo 2005 ( data di pubblicazione sulla G.U. del D.M. 19 novembre 2004) saranno inviate, per competenza, agli UMC.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)


La richiesta di riconoscimento dell’officina è presentata dalla Ditta titolare dell’omologazione del limitatore di velocità e firmata dal suo legale rappresentate(1).
Alla richiesta di riconoscimento della prima officina vanno allegati:
1. deposito firma del legale rappresentante del titolare dell’omologazione e dell’eventuale
responsabile tecnico;
se la richiesta è presenta da soggetto diverso dal titolare dell’omologazione:
1.1.1 atto di attribuzione di cui alla nota (1);
1.1.2 certificato di iscrizione alla C.C.I.A. o autocertificazione dell’attività esercitata dal soggetto autorizzato;
1.1.3 deposito firma del legale rappresentante del soggetto che agisce in rappresentanza del titolare dell’omologazione
2. copia del fascicolo di omologazione del limitatore;
3. schema di funzionamento e di montaggio in lingua italiana;
4. copia del disciplinare tipo;
5. fac-simile dei moduli di certificazione;
6. fac-simile della targhetta prevista al punto 7.2.3. dell’allegato I al decreto ministeriale 30
marzo 1994 di recepimento della direttiva n. 92/24/CEE
7. riproduzione dell’impronta dei sigilli
8. certificato di iscrizione alla C.C.I.A. dell’officina designata al montaggio/riparazione o
regolazione del limitatore di velocità, dal quale risulti l’attività di autoriparazione, in conformità
alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, nel campo della
meccanica e motoristica e/o elettrauto. Tale requisito può essere autocertificato; in tal caso
gli UMC attiveranno i controlli previsti dalle norme vigenti.
9. deposito firma del titolare dell’officina e del responsabile tecnico;
10. disciplinare firmato dal legale rappresentante del titolare dell’omologazione e dal titolare
dell’officina;

Per il riconoscimento delle successive officine la documentazione da presentare è quella indicata dal punto 8 al punto 10.



Ufficio Motorizzazione Civile
di …………….
Prot. n.
luogo e data

Alla (Ditta richiedente)


Oggetto : riconoscimento della officina designata al montaggio del
limitatore di velocità ……….. (specificare marca, tipo, modello e n° omologazione)

Oggetto : riconoscimento della officina designata al montaggio del
limitatore di velocità ……….. (specificare marca, tipo, modello e n° omologazione)


Visto il D.M 19 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2005, con il quale è stata recepita la direttiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli;
Visto il decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005 concernente le “procedure di designazione e di autorizzazione delle officine per il montaggio dei limitatori di velocità”;
Vista la domanda presentata da ………. …….., in qualità di …………………. della ditta titolare dell’omologazione n° …………………..…. del limitatore di velocità (specificare marca, tipo, modello) per il riconoscimento dell’officina “ ……….……”, con sede in via………….., designata al montaggio del suindicato limitatore;
Vista la regolarità della documentazione allegata alla suddetta domanda,
autorizza
la consegna al titolare dell’officina suddetta delle pinze per i sigilli personalizzati con codice di identificazione di officina “……….” e i moduli per le certificazioni.
Il titolare dell’omologazione è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta per la struttura organizzativa di officina, per gli aspetti regolamentati dal disciplinare e/o afferenti ai dati che vanno depositati presso questo ufficio.
L’officina designata deve consentire in qualunque momento le ispezioni dei funzionari della Motorizzazione Civile.
La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento da questo Ufficio nel caso in cui l’officina non istalli i limitatori nel rispetto delle norme che si è impegnata ad osservare ovvero nel caso di perdita dei requisiti richiesti da parte dell’officina o, ancora, nel caso in cui il titolare dell’omologazione ritiri la designazione.

firma del responsabile


La richiesta di riconoscimento dell’officina è presentata dalla Ditta costruttrice del veicolo e firmata dal suo legale rappresentate, la cui firma è depositata presso questa Direzione.
Alla richiesta di riconoscimento della prima officina vanno allegati:
1. copia del disciplinare tipo;
2. fac-simile dei moduli di certificazione;
3. certificato di iscrizione alla C.C.I.A. dell’officina designata alla riparazione o regolazione del limitatore di velocità, dal quale risulti l’attività di autoriparazione, in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, nel campo della meccanica e motoristica e/o elettrauto. Tale requisito può essere autocertificato; in tal caso gli UMC attiveranno i controlli previsti dalle norme vigenti.
4. deposito firma del titolare dell’officina e del responsabile tecnico;
disciplinare firmato dal legale rappresentante del costruttore del veicolo e dal titolare dell’officina;


Ufficio Motorizzazione Civile
di …………….
Prot. n.
luogo e data

Alla (Ditta richiedente)

Oggetto : riconoscimento della officina designata al riparazione-regolazione dei
limitatori di velocità installati su veicoli (marca) conformi alla direttiva 92/24/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/11/CE.Visto il decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005 concernente le “procedure di designazione e di autorizzazione delle officine per il montaggio dei limitatori di velocità”;
Vista la domanda presentata da …………………, in qualità di ………………. della ditta …………. costruttrice dei veicoli ……………..… per il riconoscimento dell’officina “ ……..………”, con sede in via………….., designata alla riparazione-regolazione dei limitatori montati sin dall’origine sui veicoli su indicati;
Vista la regolarità della documentazione allegata alla suddetta domanda,
autorizza
la consegna al titolare dell’officina suddetta dei moduli per le certificazioni.
La ditta costruttrice dei veicoli è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta per la struttura organizzativa di officina, per gli aspetti regolamentati dal disciplinare e/o afferenti ai dati che sono stati depositati presso questo ufficio.
L’officina designata deve consentire in qualunque momento le ispezioni dei funzionari della Motorizzazione Civile.
La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento da questo Ufficio nel caso in cui l’officina non operi nel rispetto delle norme che si è impegnata ad osservare ovvero nel caso di perdita dei requisiti richiesti da parte dell’officina o, ancora, nel caso in cui la ditta costruttrice ritiri la designazione.

firma del responsabile


Mercoledì, 25 Maggio 2005
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