DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione generale per la Motorizzazione
Prot.
n. 2580M368
Allegati n. 4
Roma, 23.05.2005
Indirizzi
omessi
OGGETTO:
Procedure di riconoscimento delle officine installatrici di limitatori
di velocità.
Si informano
gli Uffici in indirizzo che è stato pubblicato, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 dell’11 maggio u.s.,
il decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005 concernente le
“procedure di designazione e di autorizzazione delle officine per
il montaggio dei limitatori di velocità”, emanato in applicazione
del D.M. 19 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2005,
con il quale è stata recepita la direttiva 2002/85/CE del Parlamento
Europeo del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva
92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e l’impiego di
limitatori di velocità per talune categorie di veicoli.
In merito ai contenuti del suddetto decreto si segnala che, rispetto
a quanto stabilito nel precedente D.M. 30 marzo1994, è stato
previsto un decentramento delle procedure di riconoscimento delle officine
designate al montaggio dei limitatori, demandando il rilascio dell’autorizzazione
agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC).
In particolare, il decreto di cui trattasi specifica:
- gli adempimenti del titolare della omologazione del limitatore;
- i requisiti delle officine;
- le procedure per il riconoscimento delle officine;
- le modalità operative per l’installazione;
- le modalità operative per la regolazione o per la riparazione
dei limitatori installati
sin dall’origine sui veicoli in conformità alla direttiva
2004/11/CE.
Si descrivono di seguito i punti salienti delle procedure.
Il titolare della omologazione, attraverso il proprio legale rappresentante,
presenta la richiesta di “riconoscimento” dell’officina
all’UMC competente, in relazione alla sede dell’officina stessa,
allegando un disciplinare, sottoscritto dal titolare dell’omologazione
e dal titolare dell’officina designata, nel quale sono precisati
gli impegni ai quali il rapporto è subordinato.
I contenuti della richiesta di riconoscimento sono riportati indicativamente
nell’allegato 1.
La suddetta officina deve svolgere attività di autoriparazione,
in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive
modifiche ed integrazioni, nel campo della meccanica e motoristica e/o
elettrauto. Dovrà, pertanto, disporre di un responsabile tecnico.
Tale requisito deve risultare dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.
o, in alternativa, deve essere autocertificato dall’officina stessa.
L’UMC, verificata la regolarità della domanda ed il possesso
dei requisiti richiesti, rilascia al titolare dell’omologazione
un attestato di riconoscimento per ogni officina designata, secondo
lo schema riportato in allegato 2.
L’officina riconosciuta, effettuata l’installazione del limitatore
di velocità ed, ove ricorra, apposti i sigilli al limitatore,
applica sul veicolo la targhetta prevista al punto 7.2.3. dell’allegato
I al decreto ministeriale 30 marzo 1994 di recepimento della direttiva
n. 92/24/CEE e, quindi, utilizzando l’apposito modulo, depositato
presso l’UMC, redige in duplice copia un certificato di installazione
dal quale risultino: numero e data del certificato, numero di omologazione
e di matricola del limitatore, numero di telaio e targa del veicolo
sul quale il limitatore è stato installato, nonché la
dichiarazione che il limitatore è stato omologato per la installazione
su quel tipo di veicolo.
Le due copie del certificato devono essere sottoscritte dal responsabile
tecnico dell’officina, la cui firma è depositata presso
l’UMC.
Quindi, una copia è consegnata al proprietario del veicolo per
essere conservata a bordo del veicolo ed esibita per i controlli su
strada ed in sede di revisione periodica e la seconda è conservata
dall’officina.
Non è previsto l’aggiornamento della carta di circolazione.
La regolazione o la riparazione dei limitatori di velocità installati
in conformità alla direttiva 92/6/CEE, così come modificata
dalla direttiva 2002/85/CE, è effettuata dalle officine sopra
dette.
La regolazione o la riparazione dei limitatori di velocità installati
su veicoli che abbiano ottenuto l’omologazione parziale CE conforme
alla direttiva 92/24/CEE, così come modificata dalla direttiva
2004/11/CE, può essere effettuata da officine designate dai costruttori
dei veicoli. Per il riconoscimento di quest’ultime si applicano
le stesse procedure per le officine designate dai titolari di omologazione
dei limitatori (agli allegati 3 e 4 sono riportati, rispettivamente,
i fac-simili della richiesta di riconoscimento e del relativo attestato).
Per ogni riparazione o regolazione deve essere rilasciata apposita certificazione.
Restano valide le autorizzazioni per il montaggio dei limitatori di
velocità già rilasciate da questa Sede secondo le procedure
di cui al D.M. 30 marzo 1994, pubblicato sul supplemento ordinario alla
G.U. n. 99 del 30 aprile 1994. Conseguentemente, le officine già
autorizzate potranno continuare ad installare, regolare e riparare esclusivamente
i limitatori di velocità per i quali abbiano ottenuto il riconoscimento.
Eventuali variazioni riguardanti la struttura organizzativa di un’officina
già autorizzata (es. responsabile tecnico, ragione sociale, etc.)
comporta la richiesta di un nuovo riconoscimento secondo le procedure
sopra indicate.
Si comunica, infine, che le richieste di riconoscimento inoltrate a
questa Direzione successivamente al 2 marzo 2005 ( data di pubblicazione
sulla G.U. del D.M. 19 novembre 2004) saranno inviate, per competenza,
agli UMC.
IL
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
La
richiesta di riconoscimento dell’officina è presentata dalla
Ditta titolare dell’omologazione del limitatore di velocità
e firmata dal suo legale rappresentate(1).
Alla richiesta di riconoscimento della prima officina vanno allegati:
1. deposito firma del legale rappresentante del titolare dell’omologazione
e dell’eventuale
responsabile tecnico;
se la richiesta è presenta da soggetto diverso dal titolare dell’omologazione:
1.1.1 atto di attribuzione di cui alla nota (1);
1.1.2 certificato di iscrizione alla C.C.I.A. o autocertificazione dell’attività
esercitata dal soggetto autorizzato;
1.1.3 deposito firma del legale rappresentante del soggetto che agisce
in rappresentanza del titolare dell’omologazione
2. copia del fascicolo di omologazione del limitatore;
3. schema di funzionamento e di montaggio in lingua italiana;
4. copia del disciplinare tipo;
5. fac-simile dei moduli di certificazione;
6. fac-simile della targhetta prevista al punto 7.2.3. dell’allegato
I al decreto ministeriale 30
marzo 1994 di recepimento della direttiva n. 92/24/CEE
7. riproduzione dell’impronta dei sigilli
8. certificato di iscrizione alla C.C.I.A. dell’officina designata
al montaggio/riparazione o
regolazione del limitatore di velocità, dal quale risulti l’attività
di autoriparazione, in conformità
alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni,
nel campo della
meccanica e motoristica e/o elettrauto. Tale requisito può essere
autocertificato; in tal caso
gli UMC attiveranno i controlli previsti dalle norme vigenti.
9. deposito firma del titolare dell’officina e del responsabile
tecnico;
10. disciplinare firmato dal legale rappresentante del titolare dell’omologazione
e dal titolare
dell’officina;
Per il riconoscimento delle successive officine la documentazione da
presentare è quella indicata dal punto 8 al punto 10.
Ufficio Motorizzazione Civile
di …………….
Prot. n.
luogo e data
Alla (Ditta richiedente)
Oggetto : riconoscimento della officina designata al montaggio del
limitatore di velocità ……….. (specificare marca,
tipo, modello e n° omologazione)
Oggetto
: riconoscimento della officina designata al montaggio del
limitatore di velocità ……….. (specificare marca,
tipo, modello e n° omologazione)
Visto il D.M 19 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2 marzo
2005, con il quale è stata recepita la direttiva 2002/85/CE del
Parlamento Europeo del Consiglio del 5 novembre 2002, che modifica la
direttiva 92/6/CEE del Consiglio, concernente il montaggio e l’impiego
di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli;
Visto il decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005 concernente
le “procedure di designazione e di autorizzazione delle officine
per il montaggio dei limitatori di velocità”;
Vista la domanda presentata da ………. …….., in
qualità di …………………. della
ditta titolare dell’omologazione n° …………………..….
del limitatore di velocità (specificare marca, tipo, modello)
per il riconoscimento dell’officina “ ……….……”,
con sede in via………….., designata al montaggio del
suindicato limitatore;
Vista la regolarità della documentazione allegata alla suddetta
domanda,
autorizza
la consegna al titolare dell’officina suddetta delle pinze per
i sigilli personalizzati con codice di identificazione di officina “……….”
e i moduli per le certificazioni.
Il titolare dell’omologazione è tenuto a comunicare ogni
variazione intervenuta per la struttura organizzativa di officina, per
gli aspetti regolamentati dal disciplinare e/o afferenti ai dati che
vanno depositati presso questo ufficio.
L’officina designata deve consentire in qualunque momento le ispezioni
dei funzionari della Motorizzazione Civile.
La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento da questo
Ufficio nel caso in cui l’officina non istalli i limitatori nel
rispetto delle norme che si è impegnata ad osservare ovvero nel
caso di perdita dei requisiti richiesti da parte dell’officina
o, ancora, nel caso in cui il titolare dell’omologazione ritiri
la designazione.
firma del responsabile
La richiesta
di riconoscimento dell’officina è presentata dalla Ditta
costruttrice del veicolo e firmata dal suo legale rappresentate, la
cui firma è depositata presso questa Direzione.
Alla richiesta di riconoscimento della prima officina vanno allegati:
1. copia del disciplinare tipo;
2. fac-simile dei moduli di certificazione;
3. certificato di iscrizione alla C.C.I.A. dell’officina designata
alla riparazione o regolazione del limitatore di velocità, dal
quale risulti l’attività di autoriparazione, in conformità
alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni,
nel campo della meccanica e motoristica e/o elettrauto. Tale requisito
può essere autocertificato; in tal caso gli UMC attiveranno i
controlli previsti dalle norme vigenti.
4. deposito firma del titolare dell’officina e del responsabile
tecnico;
disciplinare firmato dal legale rappresentante del costruttore del veicolo
e dal titolare dell’officina;
Ufficio
Motorizzazione Civile
di …………….
Prot. n.
luogo e data
Alla (Ditta richiedente)
Oggetto
: riconoscimento della officina designata al riparazione-regolazione
dei
limitatori di velocità installati su veicoli (marca) conformi
alla direttiva 92/24/CEE, così come modificata dalla direttiva
2004/11/CE.Visto il decreto dirigenziale n. 2471M368 del 2 maggio 2005
concernente le “procedure di designazione e di autorizzazione delle
officine per il montaggio dei limitatori di velocità”;
Vista la domanda presentata da …………………,
in qualità di ………………. della ditta
…………. costruttrice dei veicoli ……………..…
per il riconoscimento dell’officina “ ……..………”,
con sede in via………….., designata alla riparazione-regolazione
dei limitatori montati sin dall’origine sui veicoli su indicati;
Vista la regolarità della documentazione allegata alla suddetta
domanda,
autorizza
la consegna al titolare dell’officina suddetta dei moduli per le
certificazioni.
La ditta costruttrice dei veicoli è tenuta a comunicare ogni
variazione intervenuta per la struttura organizzativa di officina, per
gli aspetti regolamentati dal disciplinare e/o afferenti ai dati che
sono stati depositati presso questo ufficio.
L’officina designata deve consentire in qualunque momento le ispezioni
dei funzionari della Motorizzazione Civile.
La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento da questo
Ufficio nel caso in cui l’officina non operi nel rispetto delle
norme che si è impegnata ad osservare ovvero nel caso di perdita
dei requisiti richiesti da parte dell’officina o, ancora, nel caso
in cui la ditta costruttrice ritiri la designazione.
firma
del responsabile