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Circolari 18/05/2005

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Artt. 1, comma 3, ultimo capoverso, e 4 del decreto 11 agosto 2004, n. 246 ("Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale"). Istruzioni applicative

Circolare Prot. MOT3/2795/M300 del 15/05/2005

Circolare Prot. MOT3/2795/M300 del 15/05/2005
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Artt. 1, comma 3, ultimo capoverso, e 4 del decreto 11 agosto 2004, n. 246 ("Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale"). Istruzioni applicative


Com’è noto, sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2004 è stato pubblicato il decreto 11 agosto 2004, n. 246, di seguito denominato Regolamento, recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale”.
Al riguardo, si evidenzia che lo stesso Regolamento, dopo aver circoscritto l’ambito soggettivo di applicabilità delle nuove disposizioni al personale di cui all’art. 12, commi 1 e 3, let. a), del vigente c.d.s., ha stabilito che la patente di servizio è rilasciata:


a) dal Prefetto, per gli appartenenti ai Corpi ed ai servizi di polizia municipale e provinciale;
b) dal competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i dipendenti dell’ANAS; ed in tal caso, i criteri e le modalità di rilascio sono stabiliti dal Ministero stesso con proprio decreto.
c) dal competente Ufficio dell’Amministrazione di appartenenza, per tutti gli altri soggetti previsti dal richiamato art. 12, commi 1 e 3, lett. a); ed in quest’ambito, per quanto attiene al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di rilascio sono anch’essi stabiliti dallo stesso Ministero con il decreto di cui al precedente punto 2.
Ciò posto si informa che, in attuazione degli artt. 1, comma 3, ult. cpv., e 4, comma 1, del Regolamento, è stato adottato ed è in corso di pubblicazione il richiamato decreto dirigenziale, recante la disciplina di dettaglio in ordine alle modalità ed ai criteri di rilascio della patente di servizio sia per i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia per i dipendenti dell’ANAS.
Tenuto conto sia delle disposizioni contenute nel Regolamento sia di quelle stabilite con il predetto decreto dirigenziale, si illustrano di seguito i tratti salienti della nuova disciplina.

A) Modalità di rilascio della patente di servizio
La patente di servizio è rilasciata dall’Ufficio del SIIT – Settore trasporti competente per territorio:
1. in via generale, sulla base del possesso dei prescritti requisiti soggettivi (v. par. B) e previa frequenza di un apposito corso di qualificazione e superamento di un esame finale, così come prescritto dall’art. 2, comma 2, del Regolamento;
2. nel periodo transitorio, soltanto sulla base del possesso dei prescritti requisiti soggettivi e senza necessità di frequenza di apposito corso di qualificazione né di superamento di esame.
Al riguardo si fa anzitutto presente che, in questa prima fase di applicazione della nuova disciplina, potranno essere rilasciate patenti di servizio esclusivamente nelle ipotesi di cui al precedente punto 2.
Pertanto, si rinviano a successiva circolare le istruzioni in tema di svolgimento dei corsi e dei relativi esami.
Per quanto attiene, invece, il rilascio della patente di servizio in esenzione di esame, i responsabili degli Uffici presso i quali gli interessati prestano servizio debbono rivolgere apposita istanza al Direttore Generale del SIIT – Settore trasporti competente per territorio, corredata dalle schede degli aventi titolo e da ogni documentazione utile a verificarne i requisiti.
Conclusa positivamente l’istruttoria, il Direttore Generale del SIIT – Settore trasporti, rilascia la patente di servizio registrandone i dati nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, utilizzando gli appositi campi già predisposti dal Centro elaborazione dati di questo Dipartimento.
La relativa procedura informatica sarà in linea a partire dal 6 giugno 2005.

B) Requisiti soggettivi
La patente di servizio, da conseguire a seguito di frequenza del corso di qualificazione e di superamento dell’esame finale, è rilasciata al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso l’ANAS che:
a) sia in possesso della patente di guida di cui all’art. 116, comma 3, c.d.s.;
b) sia abilitato a svolgere compiti di polizia stradale ai sensi dell’art. 12, comma 3, let. a) c.d.s.;
c) sia adibito alla guida di veicoli destinati ai servizi di polizia stradale, ovvero di veicoli in disponibilità dell’Amministrazione utilizzati per l’espletamento di compiti istituzionali.
La patente di servizio, da conseguire in esenzione di esame, è rilasciata al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso l’ANAS che;
• sia in possesso del requisito di cui al precedente punti a);
• alla data del 16 ottobre 2004 risulti essere stato adibito nei tre anni precedenti ed in modo continuativo ai compiti di polizia stradale ai sensi dell’art. 12, comma 3, let. a), c.d.s. ed alla guida dei veicoli di cui al precedente punto c); per espressa previsione contenuta nell’art. 10, comma 2, del Regolamento, tale requisito è comprovato sulla base di apposita dichiarazione del responsabile dell’Ufficio presso il quale il dipendente ha prestato il servizio da valutare.

C) Modulistica
Il prototipo della patente di servizio è riprodotto nell’allegato A al Regolamento.
Tuttavia, nel dar corso alle procedure di stampa della modulistica, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha formulato alcune osservazioni in ordine alle dimensioni del modello e, pertanto, ne è stata concordata una modifica che si è già provveduto a predisporre.
Conseguentemente, al fine di non ritardare oltremodo l’applicazione della nuova disciplina, si è altresì concordato di procedere alla stampa ed alla fornitura dei modelli di patente di servizio secondo le rinnovate dimensioni (formato 14,5 x 11,00 anziché 10.5 x 21,5).
Gli Uffici dei SIIT – Settori trasporti, competenti per territorio, sono quindi autorizzati all’utilizzo della predetta modulistica che sarà distribuita nelle more della adozione della modifica dell’Allegato A al Regolamento.
Pertanto, fermo restando che la procedura informatica predisposta per la registrazione dei dati delle patenti di servizio nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sarà disponibile a partire dal 6 giugno 2005 (cfr. par. A)), i competenti Uffici dei SIIT potranno provvedere alla stampa delle patenti stesse non appena sarà recapitata la richiesta fornitura della necessaria modulistica.
Per quanto concerne, infine, le modalità di compilazione della patente di servizio e la relativa registrazione dei dati nell’Archivio nazionale degli abilitati alla guida, si rinvia alle istruzioni descritte nell’allegato Manuale d’uso, i cui eventuali successivi aggiornamenti saranno disponibili sulla pagina iniziale della stessa procedura informatica.

D) Validità della patente di servizio
La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli artt. 116 e 138 c.d.s. (art. 1, comma 4, Regolamento)
Pertanto, ne consegue che:
• nell’ambito della patente di servizio è prevista una abilitazione che consente la guida di motoveicoli e di ciclomotori, ed una abilitazione che consente la guida di autoveicoli e ciclomotori;
• la patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma di validità della patente di guida (art. 3, comma 5, Regolamento);
• la patente di servizio è aggiornata in caso di variazione di categoria della patente di guida (art. 3, comma 6, Regolamento);
• nel caso di sospensione o revoca della patente di guida, è parimenti sospesa o revocata la patente di servizio (art. 7, comma 1, Regolamento).

La patente di servizio, inoltre, può essere sospesa fino ad un massimo di un anno ovvero, nei casi più gravi, revocata, quando il titolare, nell’impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi veicoli o ad altre cose dell’Amministrazione o di altri soggetti, nell’esercizio dell’attività di servizio (art. 7, comma 2, Regolamento).
La patente di servizio è altresì soggetta al ritiro, alla sospensione e alla revoca in tutti i casi di violazione delle norme del codice della strada commesse alla guida di veicoli di servizio; dette sanzioni non si estendono, però, anche alla patente di guida (art. 7, comma 3, Regolamento).
Viceversa, va evidenziato che per la patente di servizio non trova applicazione l’istituto della patente a punti e, a condizione che la violazione sia commessa alla guida di veicoli di servizio, la detrazione dei punti non è applicata nemmeno alla patente di guida (art. 7, comma 4, Regolamento).

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)


Mercoledì, 18 Maggio 2005
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