Com’è noto, sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre
2004 è stato pubblicato il decreto 11 agosto 2004, n. 246, di
seguito denominato Regolamento, recante norme per il rilascio della
patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti
di polizia stradale”.
Al riguardo, si evidenzia che lo stesso Regolamento, dopo aver circoscritto
l’ambito soggettivo di applicabilità delle nuove disposizioni
al personale di cui all’art. 12, commi 1 e 3, let. a), del vigente
c.d.s., ha stabilito che la patente di servizio è rilasciata:
a) dal Prefetto, per gli appartenenti ai Corpi ed ai servizi di polizia
municipale e provinciale;
b) dal competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per i dipendenti dell’ANAS; ed in tal caso, i criteri e le modalità
di rilascio sono stabiliti dal Ministero stesso con proprio decreto.
c) dal competente Ufficio dell’Amministrazione di appartenenza,
per tutti gli altri soggetti previsti dal richiamato art. 12, commi
1 e 3, lett. a); ed in quest’ambito, per quanto attiene al personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità
di rilascio sono anch’essi stabiliti dallo stesso Ministero con
il decreto di cui al precedente punto 2.
Ciò posto si informa che, in attuazione degli artt. 1, comma
3, ult. cpv., e 4, comma 1, del Regolamento, è stato adottato
ed è in corso di pubblicazione il richiamato decreto dirigenziale,
recante la disciplina di dettaglio in ordine alle modalità ed
ai criteri di rilascio della patente di servizio sia per i dipendenti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia per i dipendenti
dell’ANAS.
Tenuto conto sia delle disposizioni contenute nel Regolamento sia di
quelle stabilite con il predetto decreto dirigenziale, si illustrano
di seguito i tratti salienti della nuova disciplina.
A) Modalità di rilascio della patente di servizio
La patente di servizio è rilasciata dall’Ufficio del SIIT
– Settore trasporti competente per territorio:
1. in via generale, sulla base del possesso dei prescritti requisiti
soggettivi (v. par. B) e previa frequenza di un apposito corso di qualificazione
e superamento di un esame finale, così come prescritto dall’art.
2, comma 2, del Regolamento;
2. nel periodo transitorio, soltanto sulla base del possesso dei prescritti
requisiti soggettivi e senza necessità di frequenza di apposito
corso di qualificazione né di superamento di esame.
Al riguardo si fa anzitutto presente che, in questa prima fase di applicazione
della nuova disciplina, potranno essere rilasciate patenti di servizio
esclusivamente nelle ipotesi di cui al precedente punto 2.
Pertanto, si rinviano a successiva circolare le istruzioni in tema di
svolgimento dei corsi e dei relativi esami.
Per quanto attiene, invece, il rilascio della patente di servizio in
esenzione di esame, i responsabili degli Uffici presso i quali gli interessati
prestano servizio debbono rivolgere apposita istanza al Direttore Generale
del SIIT – Settore trasporti competente per territorio, corredata
dalle schede degli aventi titolo e da ogni documentazione utile a verificarne
i requisiti.
Conclusa positivamente l’istruttoria, il Direttore Generale del
SIIT – Settore trasporti, rilascia la patente di servizio registrandone
i dati nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, utilizzando
gli appositi campi già predisposti dal Centro elaborazione dati
di questo Dipartimento.
La relativa procedura informatica sarà in linea a partire dal
6 giugno 2005.
B) Requisiti soggettivi
La patente di servizio, da conseguire a seguito di frequenza del corso
di qualificazione e di superamento dell’esame finale, è
rilasciata al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e presso l’ANAS che:
a) sia in possesso della patente di guida di cui all’art. 116,
comma 3, c.d.s.;
b) sia abilitato a svolgere compiti di polizia stradale ai sensi dell’art.
12, comma 3, let. a) c.d.s.;
c) sia adibito alla guida di veicoli destinati ai servizi di polizia
stradale, ovvero di veicoli in disponibilità dell’Amministrazione
utilizzati per l’espletamento di compiti istituzionali.
La patente di servizio, da conseguire in esenzione di esame, è
rilasciata al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e presso l’ANAS che;
• sia in possesso del requisito di cui al precedente punti a);
• alla data del 16 ottobre 2004 risulti essere stato adibito
nei tre anni precedenti ed in modo continuativo ai compiti di polizia
stradale ai sensi dell’art. 12, comma 3, let. a), c.d.s. ed alla
guida dei veicoli di cui al precedente punto c); per espressa previsione
contenuta nell’art. 10, comma 2, del Regolamento, tale requisito
è comprovato sulla base di apposita dichiarazione del responsabile
dell’Ufficio presso il quale il dipendente ha prestato il servizio
da valutare.
C) Modulistica
Il prototipo della patente di servizio è riprodotto nell’allegato
A al Regolamento.
Tuttavia, nel dar corso alle procedure di stampa della modulistica,
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha formulato alcune
osservazioni in ordine alle dimensioni del modello e, pertanto, ne è
stata concordata una modifica che si è già provveduto
a predisporre.
Conseguentemente, al fine di non ritardare oltremodo l’applicazione
della nuova disciplina, si è altresì concordato di procedere
alla stampa ed alla fornitura dei modelli di patente di servizio secondo
le rinnovate dimensioni (formato 14,5 x 11,00 anziché 10.5 x
21,5).
Gli Uffici dei SIIT – Settori trasporti, competenti per territorio,
sono quindi autorizzati all’utilizzo della predetta modulistica
che sarà distribuita nelle more della adozione della modifica
dell’Allegato A al Regolamento.
Pertanto, fermo restando che la procedura informatica predisposta per
la registrazione dei dati delle patenti di servizio nell’Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida sarà disponibile a partire
dal 6 giugno 2005 (cfr. par. A)), i competenti Uffici dei SIIT potranno
provvedere alla stampa delle patenti stesse non appena sarà recapitata
la richiesta fornitura della necessaria modulistica.
Per quanto concerne, infine, le modalità di compilazione della
patente di servizio e la relativa registrazione dei dati nell’Archivio
nazionale degli abilitati alla guida, si rinvia alle istruzioni descritte
nell’allegato Manuale d’uso, i cui eventuali successivi
aggiornamenti saranno disponibili sulla pagina iniziale della stessa
procedura informatica.
D) Validità della patente di servizio
La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i
quali il conducente è abilitato a guidare con la patente conseguita
ai sensi degli artt. 116 e 138 c.d.s. (art. 1, comma 4, Regolamento)
Pertanto, ne consegue che:
• nell’ambito della patente di servizio è prevista
una abilitazione che consente la guida di motoveicoli e di ciclomotori,
ed una abilitazione che consente la guida di autoveicoli e ciclomotori;
• la patente di servizio si intende rinnovata ad ogni conferma
di validità della patente di guida (art. 3, comma 5, Regolamento);
• la patente di servizio è aggiornata in caso di variazione
di categoria della patente di guida (art. 3, comma 6, Regolamento);
• nel caso di sospensione o revoca della patente di guida, è
parimenti sospesa o revocata la patente di servizio (art. 7, comma 1,
Regolamento).
La patente di servizio, inoltre, può essere sospesa fino ad un
massimo di un anno ovvero, nei casi più gravi, revocata, quando
il titolare, nell’impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato,
per imperizia o negligenza, danni ai medesimi veicoli o ad altre cose
dell’Amministrazione o di altri soggetti, nell’esercizio dell’attività
di servizio (art. 7, comma 2, Regolamento).
La patente di servizio è altresì soggetta al ritiro, alla
sospensione e alla revoca in tutti i casi di violazione delle norme
del codice della strada commesse alla guida di veicoli di servizio;
dette sanzioni non si estendono, però, anche alla patente di
guida (art. 7, comma 3, Regolamento).
Viceversa, va evidenziato che per la patente di servizio non trova applicazione
l’istituto della patente a punti e, a condizione che la violazione
sia commessa alla guida di veicoli di servizio, la detrazione dei punti
non è applicata nemmeno alla patente di guida (art. 7, comma
4, Regolamento).
IL
CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)