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Corte di Cassazione 18/10/2010

Giurisprudenza di legittimità - Circolazione stradale, parcheggio, disabili, strisce blu

(Cass. Civ., sez.II, 5 ottobre 2009, n.21271)
 

Svolgimento del processo

 

Il sig. P.A. propose opposizione a verbale di accertamento della violazione dell’art. 157 C.d.S., elevato dalla Polizia Municipale di Palermo. L’opponente sosteneva che, essendo disabile e avendo esposto lo speciale contrassegno, non doveva pagare alcunchè nonostante avesse parcheggiato la sua autovettura in zona tariffata delimitata dalle strisce blu.
L’adito Giudice di pace di Palermo non ammise la prova testimoniale dedotta dall’opponente e, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’opposizione sul rilievo che le persone disabili non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento.
Il sig. P. ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura, illustrati anche da memoria. L’amministrazione comunale intimata non ha svolto difese.

 

Motivi della decisione

 

1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, e in particolare del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12, ("Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici") e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), sostenendo che per l’autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all’art. 12, cit., la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità - come nella specie - di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 5, cit., la sosta sia gratuita.

2. - Il motivo è infondato, perchè ciò non è previsto da alcuna norma (ancorchè sia teorizzato in circolari della pubblica amministrazione - cui fa riferimento il ricorrente - le quali, però, non hanno valore di norme di diritto). In particolare, il art. 188 C.d.S., comma 3, e D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 1, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art. 4 C.d.S., comma 4, lett. d), (per il quale l’ente proprietario della strada può "vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli"), che li considera alternativi.
Nè ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità - anzichè onerosità come per gli altri utenti - della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità - piuttosto che dalla gratuità - del posto dove sostare; sicchè, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 5, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.
Va pertanto corretta l’affermazione della gratuità della sosta in ogni caso per i titolari dello speciale contrassegno di cui si è detto contenuta - peraltro in un mero obiter dictum privo di specifica motivazione -in Cass. 5 dicembre 2007, n. 25388, richiamata in memoria dal ricorrente.

3. - Nel rigetto del primo motivo resta assorbito l’esame degli altri due, con i quali si censura, sotto il profilo della violazione di legge (secondo motivo) e del vizio di motivazione (terzo motivo) la mancata ammissione della prova relativa all’esibizione del contrassegno e alla indisponibilità di posti riservati.

4. - Il ricorso va in conclusione respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2009

 

Da ricercagiuridica.com

Lunedì, 18 Ottobre 2010
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