Svolgimento del processo
Il sig. P.A. propose opposizione a verbale di accertamento della violazione dell’art. 157 C.d.S., elevato dalla Polizia Municipale di Palermo. L’opponente sosteneva che, essendo disabile e avendo esposto lo speciale contrassegno, non doveva pagare alcunchè nonostante avesse parcheggiato la sua autovettura in zona tariffata delimitata dalle strisce blu.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, e in particolare del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12, ("Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici") e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), sostenendo che per l’autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all’art. 12, cit., la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità - come nella specie - di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 5, cit., la sosta sia gratuita. 2. - Il motivo è infondato, perchè ciò non è previsto da alcuna norma (ancorchè sia teorizzato in circolari della pubblica amministrazione - cui fa riferimento il ricorrente - le quali, però, non hanno valore di norme di diritto). In particolare, il art. 188 C.d.S., comma 3, e D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 1, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art. 4 C.d.S., comma 4, lett. d), (per il quale l’ente proprietario della strada può "vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli"), che li considera alternativi. 3. - Nel rigetto del primo motivo resta assorbito l’esame degli altri due, con i quali si censura, sotto il profilo della violazione di legge (secondo motivo) e del vizio di motivazione (terzo motivo) la mancata ammissione della prova relativa all’esibizione del contrassegno e alla indisponibilità di posti riservati. 4. - Il ricorso va in conclusione respinto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009. Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2009
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